IN POCHE PAROLE …

Le nuove regole sulle capacità assunzionali, introdotte nel 2019 e basate sul rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, non si applicano alle unioni dei comuni e sono valide soli per i comuni.

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 13 aprile 2021, n. 4 Presidente Relatore Guido CARLINO


A margine

La Sezione delle Autonomie ha risolto la questione relativa all’individuazione della disciplina in materia di assunzioni del personale a tempo indeterminato  applicabile alle Unioni dei comuni dopo l’emanazione dell’art. 33, comma 2, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 , n. 34 [*] e del decreto attuativo del 17 marzo 2020  [**].

I quesiti

La questione di massima,  deferita alla Sezione Autonomie dalla Sezione di controllo della Lombardia con deliberazione n. 4/2021/QMIG del 13 gennaio 2021,  riguarda i seguenti quesiti:

  1. «è corretto che, nel caso di una Unione di Comuni non obbligatoria i cui enti coinvolti abbiano trasferito tutto il personale all’Unione, per calcolare il valore soglia della spesa complessiva di tutto il personale dipendente ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 si considerino le entrate correnti consolidate dal gruppo “unione – Comuni”, al netto dei trasferimenti dei due comuni verso l’Unione e del Comune capofila verso l’altro Comune per il rimborso della spesa del segretario?»
  2. « è corretto considerare la fascia demografica corrispondente alla somma della popolazione dei due Comuni costituenti l’Unione?»

La soluzione

Con la deliberazione di orientamento annotata, cui le sezioni territoriali dovranno conformarsi, la Sezione delle Autonomie ha risposto  fissando i seguenti principi di diritto.

1. Non si applica alle Unioni di Comuni il nuovo sistema in vigore dal 2020 per i comuni, basato sul conteggio del  rapporto tra spesa del personale  e media delle entrate correnti del triennio antecedente risultante dall’ultimo rendiconto approvato, depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità, e il conseguente collocamento  in una delle tre fasce di enti virtuosi, enti intermedi, enti non virtuosi .

2. La capacità di assunzione  a tempo indeterminato delle Unioni dei comuni  continua ad essere  consentito nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente, come previsto dall’art. 1, comma 229, della L. 28 dicembre 2015, n. 208,  che costituisce norma speciale.

3. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”.

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[*]  “… i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita’ in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

[**]

               Fasce demografiche       |Valore soglia|
              +=========================+=============+
              |a) comuni con meno di    |             |
              |1.000 abitanti           |    29,5%    |
              +-------------------------+-------------+
              |b) comuni da 1.000 a     |             |
              |1.999 abitanti           |    28,6%    |
              +-------------------------+-------------+
              |c) comuni da 2.000 a     |             |
              |2.999 abitanti           |    27,6%    |
              +-------------------------+-------------+
              |d) comuni da 3.000 a     |             |
              |4.999 abitanti           |    27,2%    |
              +-------------------------+-------------+
              |e) comuni da 5.000 a     |             |
              |9.999 abitanti           |    26,9%    |
              +-------------------------+-------------+
              |f) comuni da 10.000 a    |             |
              |59.999 abitanti          |    27,0%    |
              +-------------------------+-------------+
              |g) comuni da 60.000 a    |             |
              |249.999 abitanti         |    27,6%    |
              +-------------------------+-------------+
              |h) comuni da 250.000 a   |             |
              |1.499.999 abitanti       |    28,8%    |
              +-------------------------+-------------+
              |i) comuni con 1.500.000  |             |
              |di abitanti e oltre      |    25,3%    |
              +-------------------------+-------------+

 


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