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Prima interpretazione dei limiti all'acquisto di immobili per gli enti locali4 min read

CORTE DEI CONTI – Sezione di controllo per la Liguria – Deliberazione 31 gennaio 2013, n. 9 – Pres. Colasanti , Rel. Benigni.

Il divieto di acquistare immobili per l’anno 2013 e l’acquisto condizionato a decorrere dal 2014, stabiliti con la legge di stabilità 2013, si estendono ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati, ed hanno ad oggetto sia l’acquisto in proprietà, che l’acquisto di altri diritti reali. Detti limiti sono applicabili anche all’acquisizione di immobili finalizzata alla realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità, fatta eccezione per quelle avviate prima del 1° gennaio 2013, e si estendono anche ai contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1° gennaio 2013. Il divieto di acquisto, previsto per l’anno 2013, si applica anche ai diritti di prelazione. Gli enti locali, a decorrere dall’esercizio 2014, potranno inoltre partecipare ad aste pubbliche per l’acquisto di immobili, a condizione che le offerte non superino il valore indicato nell’attestazione di congruità del prezzo rilasciata dall’Agenzia del demanio.

Commento – La magistratura contabile, mediante la deliberazione n. 9/2013 del Collegio ligure, ha fornito le prime coordinate interpretative sui limiti che il legislatore statale ha introdotto, mediante l’art. 1, comma 138 della legge 24.12.2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità 2013), alla capacità degli enti locali di acquistare immobili, prevedendo che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno…gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento …. per l’anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti”.

La Sezione di controllo per la Liguria, preliminarmente rispetto alle risposte fornite ai vari quesiti oggetto della deliberazione, ha evidenziato la necessità di rispettare la ratio della norma, consistente nello scopo di consentire una riduzione della complessiva spesa pubblica (“al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno”). Ne consegue, secondo il Collegio ligure, la necessità di un’applicazione ampia delle disposizioni in analisi, purché compatibile con il tessuto ordinamentale in cui le disposizioni si inseriscono.

In particolare, il concetto di “immobile”, non può essere limitato ai fabbricati in senso stretto, ma ricomprende ogni categoria d’immobile, quindi anche i terreni e le aree agricole, in conformità alla definizione della categoria di “beni immobili”, di cui all’art. 812 del codice civile.

Il successivo art. 813 del codice civile, invece, è richiamato dal giudice contabile per estendere l’ambito del divieto all’acquisto di diritti reali immobiliari, posto che tale disposizione prevede che “salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili” e che, nel caso specifico, la legge non ha previsto alcuna deroga.

Per quanto concerne l’acquisizione di immobili finalizzata alla realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità, la Sezione, dopo aver spiegato che il divieto di acquisto si estende anche alle procedure espropriative, ha chiarito che, ove la dichiarazione di pubblica utilità sia stata accompagnata dall’emissione, antecedente al 1.01.2013, di un decreto di occupazione d’urgenza dell’area preordinata all’espropriazione, con la contemporanea corresponsione della relativa indennità,  il procedimento deve considerarsi  giunto ad un livello tale da ritenere più soddisfacente condurlo a termine, piuttosto che lasciare ferma la situazione; quest’ultima eventualità, infatti, determinerebbe una complessiva perdita di denaro pubblico, costituita dall’artificioso prolungamento del periodo di occupazione, rispetto all’immissione definitiva nella proprietà da parte dell’ente.

Per quanto riguarda la concreta esecuzione dei negozi preparatori, la Sezione di controllo evidenzia che la norma ha introdotto una fattispecie d’impossibilità giuridica sopravvenuta, che preclude l’esercizio dei diritti di prelazione e la conclusione dei contratti definitivi per l’anno 2013, e che condiziona questi ultimi, per gli anni successivi, ai requisiti dell’indispensabilità ed indilazionabilità.

Per finire, si ritiene che l’obbligo di acquisire l’attestazione della congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio non sia inconciliabile con la partecipazione ad aste pubbliche (ad es. nel caso di procedure fallimentari), lì ove tale partecipazione avvenga nei limiti della fissata congruità, essendo semplicemente precluso all’ente locale di rilanciare offerte che superino tale soglia.

Corte_conti_Sezione_Liguria_9_2013 [1]

A cura di Riccardo Patumi*

* Magistrato della Corte dei conti