IN POCHE PAROLE…

La qualificazione giuridica dell’incarico societario privo di operatività e l’insussistenza del conflitto con il dovere di esclusività ex art. 53 d.lgs. 165/2001 alla luce della giurisprudenza amministrativa e contabile

Corte dei Conti, sentenza n. 137/2025Pres. M. LASALVIA, Cons. Est. B. MENICONI


La Corte dei Conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, con la sentenza annotata (n. 137/2025) ha riformato la decisione n. 71/2023 con cui la Sezione giurisdizionale per la Liguria aveva condannato una dipendente comunale a risarcire un danno di oltre 20 mila euro, oltre interessi legali e spese di giudizio, per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.

Il fatto

Nella vicenda in esame, un’impiegata con rapporto di lavoro part-time era stata autorizzata dal Comune allo svolgimento di attività extralavorativa mediante l’incarico di amministratrice di una società di capitae aveva chiesto all’ente locale di essere reintegrata nel pregresso rapporto di lavoro a tempo pieno, mantenendo però il ruolo di amministratrice malgrado le dichiarate dimissioni dalla carica.

In ragione di ciò, la procura contabile ha citato in giudizio la dipendente e la Sezione Liguria ha condannato la convenuta per l’esercizio di attività esterne “assolutamente” incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, giusto articolo 60 del Tu 3/1957.

Con la sentenza in commento la Sezione giurisdizionale d’appello ha capovolto l’esito del giudizio di primo grado e ha inquadrato la fattispecie come un “caso-limite”, osservando che:

  • dopo il rientro a tempo pieno, la dipendente non ha eliminato la causa di incompatibilità, pur essendosi impegnata in tal senso;
  • la convenuta ha continuato ad amministrare una società inattiva (anche se non era mai stata sciolta), per cui l’esercizio della carica riguardava incombenze di minima entità, prive di impatto sullo svolgimento delle mansioni lavorative istituzionali;
  • nel periodo successivo al rientro in servizio a tempo pieno la dipendente non aveva percepito compensi per l’esercizio della carica non autorizzata.

Il conflitto di interessi

Tenuto conto delle circostanze di cui sopra il collegio ha evidenziato che la ratio legis sottesa al divieto ex articolo 60 del Tu 3/1957 è volta a scongiurare situazioni di conflitto, anche solo potenziale, con l’attività istituzionale, secondo una valutazione indipendente dall’esistenza di conseguenze negative sulla prestazione lavorativa.

Secondo i giudici un siffatto conflitto di interessi va escluso nel caso di specie, perché l’amministrazione di appartenenza aveva in precedenza accordato alla dipendente il rapporto di lavoro part-time per lo svolgimento dell’attività extralavorativa con la società interessata.

A sostegno della decisione assunta è poi valsa la circostanza che il procedimento disciplinare attivato dal Comune per i fatti in giudizio non ha comportato l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti della convenuta, la quale non risulta aver sottratto energie al suo lavoro presso l’ente, che l’ha anzi gratificata con progressioni in carriera e schede di valutazione positiva per il riscontrato rendimento, non lamentando alcun danno a causa dell’incarico extralavorativo svolto.

dott. Michele Nico


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