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Ricognizione delle partecipazioni societarie e piano operativo di razionalizzazione3 min read

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 13 – 24 aprile 2015, n. 143, [1] Pres. C. Valentino, Rel. F. Sucameli

Ecco, in sintesi, i punti rilevanti della decisione assunta in sede di controllo:

  1. L’obbligo di procedere alla ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. art. 3, commi da 27 a 33, della legge finanziaria 2008, riguarda le sole partecipazioni di natura societaria e i consorzi o altri organismi partecipati a carattere pubblicistico o privatistico (cfr. SRC Friuli Venezia Giulia, n. 344/2010).
  2. Il suddetto obbligo di ricognizione può ritenersi un obbligo permanente come, del resto, si può ricavare dalla decisione del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 10/2011), che ha evidenziato che la disciplina in questione è invero ricognitiva di principi che erano già esistenti nel sistema, e può coincidere con l’occasione dell’annuale approvazione del bilancio.
  3. In sede di costituzione o partecipazione ad una società, l’ente locale deve prestare particolare attenzione al suo oggetto sociale, che deve essere aderente alle finalità istituzionali del Comune, quali emergenti dall’elencazione delle funzioni fondamentali, o dalle funzioni conferite da Stato o Regione ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.
  4. L’Ente deve avere riguardo all’oggetto sociale effettivo e non solo a quello formale, risultante dallo statuto sociale (ad esempio mediante una verifica dei dati del fatturato; cfr. SCR Lombardia n. 281/2012/PRSE).
  5. La scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all’ente locale (di qualsivoglia dimensione), una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, quali corollari del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche.
  6. Le delibere consiliari di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono comunque tenere conto (e conseguentemente dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l’azione amministrativa.
  7. La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve contenere la motivazione di tale decisione, che può essere anche succinta, purché capace di disvelare l’iter logico e procedimentale atto ad inquadrare la fattispecie nell’ipotesi astratta considerata dalla legge. (cfr. SRC Lombardia n. 124/2011/PAR; SRC Lombardia n. 34/2013/COMP; SCR Lombardia n. 411/2013/PAR).
  8. In ordine alla motivazione, l’ente è chiamato a dimostrare l’“inerenza” alle finalità istituzionali di cui all’art. 3 della Legge finanziaria 2008, che:
  9. per alcune tipologie di società è “in re ipsa” per la peculiare qualificazione legislativa dell’oggetto sociale ( società il cui oggetto esclusivo (art. 13 Decreto Bersani) è l’erogazione di servizi di interesse generale o di committenza, purché nell’ambito dei livelli di competenza dell’ente locale)
  10. in caso di società strumentali, se l’attività riguardi la produzione di beni e servizi c.d. “non inerenti”, l’ente è chiamato a dimostrarne la stretta necessità al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; diversamente la partecipazione è interdetta, con conseguente alienazione a terzi secondo procedure di evidenza pubblica.
  • le partecipazioni devono essere giustificate nell’ottica del principio di sana gestione finanziaria (e quindi sul piano della loro efficienza e del loro concreto andamento economico, cfr. supra)
  1. le partecipazioni societarie devono essere coerenti col piano di razionalizzazione delle partecipazioni disciplinato dalla recente Legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014), piano operativo di razionalizzazione che presidia il processo riorganizzativo ida redigire entro il 31 marzo 2015; e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, per l’esercizio dei suoi poteri di controllo; poteri che partecipano della stessa natura di quelli relativi alle delibere di ricognizione delle partecipazioni societarie (come testimonia la clausola di salvaguardia relativa alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 27 e ss. della L.F. 2008) e, quindi, dei controlli finanziari sui bilanci ai sensi della Legge n. 266/2005 (art. 1 comma 166 e ss) e s.m.i. 

Giuseppe Panassidi