Pesanti sanzioni per il responsabile del servizio finanziario che, omettendo di trasmettere i provvedimenti di aumento delle aliquote comunali al Mef, ne determina l’inefficacia, generando il mancato introito di entrate deliberate dall’Ente

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, sentenza n. 55 del 16 aprile 2019 Presidente, Pinotti, relatore Berruti

A margine

Il caso – La Procura conviene in giudizio il responsabile del servizio finanziario ed il revisore contabile di un Comune in procedura di riequilibrio finanziario, per non avere provveduto a pubblicare, nelle forme previste dalla legge, i provvedimenti deliberativi di incremento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2014 e successivi.

Tale pubblicazione, da predisporre entro il 20 dicembre dell’anno cui si riferisce la delibera, è infatti prevista, a pena di inefficacia, dall’art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 360/1998 e s.m.i.

Ai due soggetti viene contestato un danno erariale di euro 120.738, addebitato nella misura del 70% al responsabile del servizio finanziario e. per il restante 30%, al revisore contabile, quale maggior gettito di imposta che il comune avrebbe potuto incassare, laddove la variazione dell’aliquota avesse avuto correttamente effetto.

La sentenza – Il dipendente comunale/responsabile del servizio finanziario eccepisce di essere stato adibito a mansioni non adeguate alla propria formazione universitaria e alle precedenti esperienze lavorative e rileva come il proprio inquadramento contrattuale, in posizione economica C3, riguardasse mansioni prettamente impiegatizie rispetto alle quali il conferimento della responsabilità di un settore comunale, quale quello finanziario, doveva essere sporadico e non protratto nel tempo.

Osservato, tuttavia, che l’art. 153, co. 4, del Tuel, dispone che “Il responsabile del servizio finanziario … è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa … da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese … e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica”, la Corte mette in evidenza che l’avvenuta accettazione della nomina da parte del convenuto ne comporta l’assunzione dei conseguenti obblighi e responsabilità.

Rispetto all’iter di pubblicazione dei provvedimenti volti all’aumento dell’addizionale comunale all’IRPEF, la Corte ricorda che l’art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 360/1998, prevede che le relative deliberazioni debbano essere pubblicate sul sito individuato dal Ministero dell’economia e delle finanze e che, dalla data in cui è eseguita detta pubblicazione, ne decorra l’efficacia.

In materia è intervenuto anche l’art. 14, co. 8, del d.lgs. n. 23/2011 disponendo che “a decorrere dall’anno 2011, le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce.”

Nel caso di specie, le deliberazioni non sono state, tuttavia, tempestivamente inviate al MEF secondo le modalità previste dal D.M. 31 maggio 2002 e dall’art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 175/2014.

Al riguardo va, altresì, sottolineato che:

  • la legge non individua l’organo o l’ufficio del comune cui compete l’invio, occorrendo pertanto procedere secondo le norme generali;
  • la pubblicazione in argomento ha carattere speciale rispetto alla pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui all’art. 124 Tuel, o all’art. 32 della L. n. 69/2009 (sulla c.d dematerializzazione) in quanto integrante l’efficacia del credito comunale rispetto alla quota di compartecipazione ad un tributo erariale;
  • ai fini di causa, tale pubblicazione può ritenersi attinente alla fase di accertamento dell’entrata, la cui verifica compete, a norma del Tuel, proprio al responsabile del servizio finanziario.

Conclusioni – A parere del Corte, la chiarezza delle norme in materia, conferma il ricorrere della colpa grave in capo al responsabile del servizio finanziario non potendo essere accettata la scusante dell’inadeguata preparazione per l’incarico svolto.

Considerato tuttavia che, per il 2016, il comune, non avrebbe potuto comunque fruire dell’aliquota maggiorata, stante la tardiva approvazione del bilancio di previsione; che gli organi di governo dell’Ente e il segretario comunale nulla ebbero a rilevare nell’esercizio delle rispettive funzioni di controllo sull’attività degli uffici; e tenuto conto, altresì, della situazione di carenza di organico del comune all’epoca dei fatti, nonché delle numerose incombenze affidate al responsabile del servizio finanziario, la Corte riduce l’addebito ad euro 13.413,00.

Diversamente, il revisore contabile del comune viene assolto sulla considerazione che, negli atti di bilancio, l’addizionale non incassata veniva regolarmente contabilizzata come residuo attivo, così non permettendogli di verificare che dette entrate, in realtà, spettassero in misura inferiore a causa dell’inadempimento del funzionario responsabile.

Stefania Fabris


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