Fino al 2019 gli enti locali non possono procedere ad acquisti autonomi sottraendosi al meccanismo della convenzione-quadro

Corte dei conti, sezione controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 56 del 13 marzo 2018 – Presidente Greco, relatore Patumi

A margine

La Corte è richiesta di chiarire se sia possibile, per un comune montano, approvvigionarsi di carburante al di fuori delle convenzioni stipulate da Consip spa o da centrali di committenza regionali, affidando la fornitura mediante una procedura negoziata all’unica stazione presente sul territorio comunale, non aderente alle convenzioni ma disponibile ad effettuare una scontistica rispetto ai prezzi abitualmente applicati.

Il comune precisa di essere distante dai grossi centri urbani della provincia e che l’utilizzo della stazione abilitata più vicina comporterebbe costi aggiuntivi e difficoltà operative tali rendere l’acquisto tramite Consip diseconomico.

La Corte, nel passare in rassegna la normativa in materia, rammenta che l’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip per l’acquisto di carburante è stato espressamente sancito dall’art. 1, co. 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, con la sanzione della nullità dei contratti stipulati in violazione i quali costituiscono illecito disciplinare a cui corrisponde un’ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, co. 510, ha poi previsto che le amministrazioni obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni, possono comunque procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione, specificamente motivata, resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

Con specifico riferimento all’acquisto di carburanti per autotrazione, lo stesso articolo, al comma 494, ha stabilito che è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi:

– conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica;

– prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3% rispetto ai migliori prezzi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali (con l’obbligo di trasmettere i relativi contratti all’Autorità nazionale anticorruzione) e

– purché il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva, con facoltà per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

Tuttavia, col fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, questa eventualità sarà applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2019.

La Sezione, quindi, non può fare altro che confermare quanto già messo in evidenza con propria deliberazione n. 38 del 20 aprile 2016, secondo cui “il presupposto per procedere ad acquisti autonomi extra Consip e centrali di committenza regionali è l’inidoneità del bene o del servizio al soddisfacimento dello specifico bisogno dell’amministrazione, per mancanza di caratteristiche essenziali; l’inidoneità, la quale deve emergere da un confronto operato tra lo specifico fabbisogno dell’ente e il bene o il servizio oggetto di convenzione, sembra dover riguardare esclusivamente le caratteristiche del bene, senza che la valutazione possa estendersi a elementi ulteriori che incidono sul fabbisogno, quali, nel caso prospettato, l’ubicazione dei distributori di carburante”.

Stefania Fabris

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