IN POCHE PAROLE …

Per l’applicabilità del sistema dei controlli interni, la popolazione residente va calcolata sulla base dei dati del rilevamento della popolazione effettuato dall’Istat, e non sul dato statico relativo all’ultimo censimento.

Corte dei conti, Sez. reg. di controllo per la Puglia, deliberazione n. 124 del 17 ottobre 2024 – Presidente Barisano, relatore Pedaci

Il quesito

Un Comune domanda alla Corte se, in attuazione di quanto disposto l’art. 156, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, avendo una popolazione residente al 31/12/2022, pari a 14.997 abitanti, sia esentato o meno dall’obbligo di trasmissione del referto di cui all’art. 148, co. 1, del Tuel, relativo all’anno 2024.

Come noto, in base a questa disposizione, “Le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia … trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti …”.

La deliberazione

Rilevata l’inammissibilità oggettiva del quesito, perché privo dei caratteri della generalità e dell’astrattezza richiesti per l’attivazione della funzione consultiva della Corte, il giudice ricorda in ogni caso, che, per l’applicabilità del sistema dei controlli, la popolazione residente va calcolata sulla base del criterio dinamico determinato dal rilevamento della popolazione effettuato dall’ Istat, e non sul dato statico relativo al censimento.

Tale opzione consente di adeguare il parametro normativo di cui all’art. 148 del Tuel all’andamento della curva demografica e di salvaguardare il principio della continuità nell’esercizio del controllo.

È pertanto opportuno che il Comune verifichi, senza soluzione di continuità, eventuali situazioni concrete che pregiudichino gli equilibri di bilancio (anche se non obbligatorie per i Comuni con popolazione fino a 15.000 ab.) anche perché costituenti un valido elemento di raffronto per l’esame della Corte dei Conti, chiamata ad accertare l’adeguatezza degli strumenti adottati dall’Ente locale.

Stefania Fabris


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