In base al decreto n. 175/2016, costituicse danno erariale “il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna – sentenza n. 113 del 23 maggio 2017 – Presidente Fino, relatore Chirieleison

A margine

Un comune mette a gara l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di una navetta con monorotaia, destinata a collegare l’aeroporto e la stazione centrale della Città.

E’ previsto il concorso di un investitore privato, il cui capitale sarebbe dovuto essere remunerato dalle entrate derivanti dalla gestione del sistema di trasporto per i successivi 35 anni

La procedura si conclude con l’aggiudicazione ad un consorzio di cooperative.

La Corte dei conti, sezione giurisdizione per l’Emilia Romagna, condanna per danno erariale l’ex sindaco, sette assessori, nonché il dirigente comunale firmatario del parere di regolarità tecnica della deliberazione di giunta con cui, più tardi, si autorizzava la società di trasporto pubblico locale a partecipare ad una società di progetto, nell’ambito della concessione in parola.

A detta della Corte, la deliberazione giuntale ha, infatti, alterato l’equilibrio tra pubblico e privato, determinando «un radicale mutamento delle condizioni economiche in favore dell’aggiudicatario» e scaricando «tutto il rischio imprenditoriale relativo alla gestione della concessione sulla società pubblica» partecipata dal Comune.

L’indirizzo della Giunta, poi confermato dal sindaco in sede assembleare della società partecipata, ha condotto alla costituzione di una società di progetto a capitale misto, senza previo espletamento di alcuna procedura di evidenza pubblica per la scelta del partner privato, e l’attribuzione al medesimo dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Si è così realizzata una «macroscopica violazione dei principi e delle norme di evidenza pubblica» che ha prodotto una «sostanziale, illecita rinegoziazione dell’assetto d’interessi» derivante dall’aggiudicazione e dal contratto stipulato tra il consorzio e il Comune «al di fuori di ogni previsione di lex specialis di gara».

Nel dettaglio, l’ex sindaco, i sette assessori e la dirigente comunale avrebbero posto in essere una condotta connotata da «grave negligenza e imprudenza» nel realizzare un’infrastruttura la cui importanza strategica avrebbe richiesto «una ben maggiore attenzione nel valutare tutti i profili di legittimità degli atti posti in essere dall’amministrazione comunale».

Da qui la loro la condanna per danno erariale, costituito dall’entità dei conferimenti in conto capitale sostenuti dalla società comunale di trasporto per acquisire la partecipazione nella società di progetto, per una quota pari al 25 per cento.

A ben vedere, pertanto, la pronuncia in commento mette in evidenza le responsabilità connesse all’esercizio dei compiti di socio pubblico, o meglio dei relativi amministratori e funzionari.

Del resto, come noto, le responsabilità di indirizzo, controllo e vigilanza in capo alle Amministrazioni socie, già delineate dal diritto societario, sono state recentemente consacrate anche dal D. Lgs n. 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”, secondo cui costituisce danno erariale “il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.

Stefania Fabris


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