L’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di Rup è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.

Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, 6 dicembre 2018, Deliberazione n. 131-2018-PAR, Presidente Viola, Estensore Addesso 


A margine

Il fatto

Un comune chiede alla Corte dei conti un parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in merito all’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche al Segretario generale, individuato quale responsabile dei servizi scolastici in un Ente locale privo di dirigenti.

In particolare, l’Ente chiede se “il Segretario generale di questo Ente, sprovvisto di dirigenti in quanto con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, abbia diritto alla percezione degli incentivi di cui all’art 113 del D Lgs 18 aprile 2016 n. 50 in qualità di RUP-Responsabile dei servizi scolastici del comune o debba essere equiparato alla dirigenza, e quindi escluso dalla percezione degli incentivi così come previsto dal comma 3, ultimo capoverso, del suddetto art 113”.

Il parere

Il collegio ricorda che l’articolo citato disciplina, al comma 3, la destinazione (per la quota dell’80%) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, sancendo che gli importi siano ripartiti tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché i loro collaboratori. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti destinatari dell’incentivo.

La ratio della previsione è stata individuata nella “funzione premiale dell’istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte – invece che da dipendenti interni ratione officii – da esterni, sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali” (Sezione controllo Lazio, delibera n. 57-2018).

Quanto ai presupposti oggettivi per l’erogabilità, la giurisprudenza contabile, nel sottolineare la natura derogatoria dell’istituto rispetto al principio dell’onnicomprensività della retribuzione, ne ha circoscritto l’applicazione alle attività tassativamente previste dalla legge, con esclusione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto non espressamente indicate (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140-2018). Per contro, sulla base di una interpretazione estensiva, sono state ricondotte nell’alveo applicativo dell’articolo non solo gli appalti di servizi e forniture, ivi contemplati (Sezione regionale controllo Lombardia deliberazione n. 333-2016), ma anche le concessioni di servizi, attesa l’assimilabilità delle medesime all’appalto (Sezione controllo Veneto delibera n. 445-2018).

Più in generale, “si tratta nel complesso di compensi volti a remunerare prestazioni tipiche di soggetti individuati e individuabili, direttamente correlati all’adempimento dello specifico compito affidato ai potenziali beneficiari dell’incentivo”. (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/QMIG/2018).

Per tali ragioni, la tassatività che connota la dimensione oggettiva della fattispecie non può che riverberarsi sul piano soggettivo, in quanto i soggetti destinatari dell’incentivo sono, come precisato dalla Sezione Autonomie nella citata delibera, individuati o facilmente individuabili con riferimento alle attività incentivate (responsabile unico del procedimento, soggetti che svolgono le funzioni tecniche, i loro collaboratori), sicché, ad esempio, è stata ritenuta preclusa l’erogazione dell’incentivo ai commissari di gara (Sezione controllo Lazio, delibera n. 57/2018, cit.)

L’ambito soggettivo dei destinatari viene, quindi, delimitato per relationem con riferimento ai soggetti che svolgono le attività tecniche contenute nell’elenco tassativo del comma 2. La platea dei beneficiari, inoltre, viene ulteriormente circoscritta con l’espressa esclusione dei dirigenti, per i quali la relatio soggetto beneficiario – attività incentivata, cessa di operare con conseguente riespansione dell’ambito di operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione. La disposizione, infatti, testualmente dispone: “il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”.

La questione della riconoscibilità o meno al Segretario Generale che svolge funzioni di RUP dell’incentivo in esame presuppone, quindi, che venga preliminarmente affrontato e risolto il problema dell’equiparabilità o meno dei Segretari comunali ai dirigenti.

Sotto tale profilo, il CCNL 16.05.2001 sancisce che i segretari comunali siamo ripartiti in tre fasce professionali (art 31), disciplinando analiticamente le equiparazioni di ciascuna fascia con le varie categorie o aree professionali, in caso di mobilità presso le altre pubbliche amministrazioni.

L’art 32 del richiamato CCNL, in particolare, nel disciplinare la mobilità, dispone che “il segretario collocato nella fascia professionale B, con stipendio tabellare economico di cui all’art 39, comma 1, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale” e che “il segretario collocato nella fascia A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale”.

In merito all’inquadramento dei Segretari comunali nei ruoli dirigenziali in caso di mobilità si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, che con sentenza n. 786 del 19 gennaio 2016 hanno ricostruito (anche de iure condendo) il quadro normativo disciplinante la materia.

Da quanto sopra, è evidente che l’equiparazione del Segretario comunale al dirigente ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui all’art 113 d lgs 50/2016 presuppone, al pari dell’equiparazione ai fini della mobilità, la soluzione di complesse problematiche di stampo schiettamente giuslavoristico che – al pari dell’interpretazione del contratto collettivo di riferimento – sono sottratte alla cognizione della Corte dei conti.

Per le ragioni sopra esposte, la Sezione osserva che l’erogazione degli incentivi tecnici al Segretario generale che svolge le funzioni di Rup è possibile solo nella misura in cui venga esclusa l’equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.

di Simonetta Fabris


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