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Incentivi per funzioni tecniche e esternalizzazione dell’attività di progettazione4 min read

Ai sensi dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dalla L. 415/98, il responsabile del procedimento ed il coordinatore unico e relativi collaboratori sono ricompresi fra i soggetti aventi diritto alla corresponsione del fondo anche nel caso di progettazione affidata all’esterno.

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza 21 settembre 2017, n. 214 [1], Presidente Federici, Estensore Vetro

A margine

Il fatto – La Procura regionale della Corte chiede la condanna di alcuni dipendenti comunali al pagamento, a titolo di danno erariale, della somma di € 21.706,54 per alcuni  compensi incentivanti percepiti in relazione , nel caso del dirigente imputato, alla funzione di Responsabile unico del procedimento. Aderendo alla tesi secondo la quale, in caso di “esternalizzazione” dell’attività di progettazione, viene meno il titolo per l’attribuzione di compensi incentivanti, tra gli altri, anche nei confronti del Responsabile unico del procedimento, la Procura ritiene indebita la corresponsione di tali compensi e fonte, quindi, di danno erariale. In subordine, la Procura ritiene comunque che sussistano profili di illegittimità anche nel quantum della somma erogata (€ 21.706,54) sia in relazione al mutamento normativo intercorso nel tempo relativo alla percentuale massima liquidabile (1,5%-2% della base d’asta), in quanto l’ammontare si sarebbe dovuto ancorare al momento di liquidazione della somma; sia in relazione la percentuale liquidata, computata non sull’importo posto a base di gara, ma sul maggiore importo, derivante dalla successiva approvazione di una variante generale. E quantifica, quale seconda possibile opzione di danno erariale, un diverso ammontare di € 9.009,99, pari alla differenza tra la somma eventualmente dovuta e quella effettivamente versata.

I convenuti, a loro difesa, affermano che, nel caso di specie, non tutti i profili attinenti la progettazione erano stati esternalizzati, avendo provveduto direttamente, ad esempio, alla redazione della parte progettuale relativa ai computi metrici estimativi delle infrastrutture.

La sentenza –  La Corte assolve gli imputati. Ad avviso del Collegio, infatti, la circostanza dell’integrale esternalizzazione dell’attività di progettazione, alla base dell’asserita natura di indebito degli emolumenti, risulta documentalmente smentita: i computi e i disciplinari delle opere sono stati effettuati dai componenti dell’Ufficio tecnico comunale, tra cui figura il dirigente-RUP; inoltre, la giunta  ha incaricato l’ufficio, con apposita deliberazione,  di redigere la parte progettuale relativa alla redazione dei computi metrici estimativi delle infrastrutture.

Circa l’elemento della colpa grave, la Corte aderisce alla giurisprudenza richiamata dagli imputati, sia dell’ (ex) Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici che della Corte, favorevole alla tesi della legittimità dei compensi incentivanti in fattispecie simili a quella in esame. In effetti, in diverse occasioni, l’Autorità garante ha risolto positivamente il relativo quesito (ex pluribus, cfr. deliberazione del 18/07/2000, secondo cui: “Ai sensi dell’art.18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificato dalla L. 415/98, il responsabile del procedimento ed il coordinatore unico e relativi collaboratori sono ricompresi fra i soggetti aventi diritto alla corresponsione del fondo anche nel caso di progettazione affidata all’esterno, considerato che l’inciso riportato nella norma (“qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani”) si riferisce esclusivamente al personale degli uffici tecnici e non anche al responsabile del procedimento e al coordinatore unico e relativi collaboratori”.

Pertanto le posizioni espresse nelle pronunce riportate, lette insieme alla giurisprudenza, di contrario avviso, citata dal Requirente nell’atto introduttivo, danno la misura dell’andamento “oscillante” avuto dalla giurisprudenza in materia, non consentendo, di conseguenza, una ricostruzione in termini di colpa grave della condotta tenuta dai convenuti.

In merito al quantum erogato, la Corte concorda con la Guardia di Finanza, ove afferma: “Con riferimento alla presunta anomalia di cui al precedente punto, concernente l’applicazione della percentuale del 2% piuttosto che allo 0,5%, sembrerebbe non ravvisarsi alcun profilo di criticità in quanto sia l’inizio dei lavori (anno 2005) sia la liquidazione dell’incentivo (anno 2011) ricadono entrambi nei periodi di vigenza della percentuale del 2%”.

Peraltro, in nessuno dei documenti depositati agli atti, né tanto meno nel relativo regolamento comunale, è prevista una quantificazione del compenso incentivante che preveda il relativo computo percentuale sul progetto definitivo, invece che sulla base d’asta; né avrebbe potuto essere altrimenti atteso che, com’è noto, quella sul compenso incentivante (art. 18 legge n. 109/94 e smi) è una disposizione di “stretta interpretazione”, in quanto norma eccezionale, che deroga al principio generale di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico. Il Collegio ritiene che, di tale previsione, non si possano avanzare interpretazioni “estensive”.

di Simonetta Fabris