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Sulla giurisdizione per danni arrecati da una società concessionaria della riscossione di tributi locali2 min read

Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni subìti da un comune nei confronti  della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi locali.

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Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sentenza 17 aprile 2013, n. 108, Pres. Benussi, Est. Canu.

Sez. Sardegna 108-2013 [1]

Nel caso esaminato dalla Sezione sarda viene in rilievo una fattispecie attinente alla gestione del servizio di riscossione dei tributi locali affidato da un comune ad una società privata all’esito di una procedura selettiva per la conclusione del relativo contratto. L’affidataria era incaricata della gestione del servizio d’accertamento e di riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, TOSAP, canoni e consumi idrici, acque reflue e depurazione.

In ordine al detto servizio emergevano gravi irregolarità ed inadempimenti da parte della società ed in particolare il mancato riversamento, tra il 2010 e il 2012, a favore del Comune di un importo che superava i 2 milioni di Euro.

Conseguentemente la Procura Regionale attiva dapprima il giudizio cautelare avente ad oggetto un sequestro conservativo per un importo pari al danno arrecato coincidente con le somme non versate e quindi, ottenuta la misura cautelare, il giudizio di merito.

I giudici contabili sardi nella pronuncia in rassegna chiariscono che l’azione risarcitoria per i danni arrecati ad un comune da parte della società concessionaria del servizio di riscossione di tributi locali rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti poiché la gestione e la riscossione delle imposte comunali hanno natura di servizio pubblico e l’obbligazione, a carico della società  concessionaria, di versare all’ente locale le somme a tale titolo incassate, ha natura pubblicistica. Dunque, precisa la sezione sarda, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, perché il soggetto privato si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente locale, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio né il titolo con il quale si è costituito ed attuato il rapporto[1] [2]

La sezione precisa inoltre che la Corte Costituzionale[2] [3] nel ribadire la natura tendenzialmente generale ed incondizionata della giurisdizione della Corte dei Conti nei casi di nocumento erariale sulla scorta della previsione dell’art. 103 Cost., ha affermato comunque che essa possa patire eccezioni in ragione di un’espressa volontà di legge che, nei limiti del vaglio di razionalità, escluda dalla giurisdizione contabile determinate materie per peculiarità e specialità delle fattispecie. Tuttavia ad avviso della sezione sarda le questioni risarcitorie inerenti la riscossione dei tributi locali, non soffrono alcuna previsione derogatoria ad opera della legge, né avrebbero comunque alcuna carattere di specialità tale da giustificare alcuna eccezione alla giurisdizione della Corte dei Conti, che rappresenta quindi il giudice naturale di tali controversie in forza della previsione di cui all’art. 103 Cost. 

 

A cura di Adriano Gribaudo, magistrato della Corte dei conti


[1] [4]  Cfr. Cass, SS.UU. n. 26280/2009 e n. 10667/2009.

 

[2] [5] Cfr.  Corte Costituzionale, sentenza 30.12.1987, n. 641.