Il principio di gratuità degli incarichi dopo l’entrata in vigore del dl n. 50/2017 e della successiva legge conversione n. 96/2017

Corte dei conti, Sezione regionale controllo per la Sardegna, deliberazioni n. 53 e n. 54 del 18 maggio 2017presidente Petronio, relatore d’Ambrosio

A margine

Le richieste di parere vertono entrambe sull’ambito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010 che impone la gratuità degli incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive dalle pubbliche amministrazioni (province e comuni compresi) inserite nell’elenco Istat.

I chiarimenti richiesti riguardano, in particolare

a) se tra gli incarichi attribuiti ai titolari di cariche elettive rientrino anche quelli di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

b) se il principio di gratuità operi anche nei confronti di coloro che hanno assunto la titolarità di cariche elettive in epoca successiva al conferimento dell’incarico.

Sulla questione si è già espressa la Sezione delle Autonomie con una prima deliberazione, la n. 11 del 31 marzo 2016, individuando, quale eccezione, la sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti).

Nei casi all’attenzione della sezione sarda, tuttavia, la ridotta dimensione demografica dei Comuni istanti, la particolare natura degli incarichi previsti dall’art. 90 del TUEL, nonché l’assunzione della carica elettiva in epoca successiva al conferimento dell’incarico, vengono ritenuti dalla stessa Sezione degli elementi suscettibili di creare ulteriori dubbi esegetici, non già affrontati espressamente dalla Sezione delle Autonomie.

Da qui la rimessione alla Sezione delle Autonomie delle seguenti nuove questioni di massima:

– se nei confronti della disciplina vincolistica de qua possano configurarsi particolari ulteriori fattispecie di esclusione oltre ai casi contemplati nella deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con riferimento alla condizione dei titolari di cariche elettive nei Comuni di ridotte dimensioni demografiche;

– se la dicitura “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” debba ricomprendere, e con quali modalità, anche gli incarichi di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

– se la disciplina vincolistica debba trovare integrale applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico.

Con deliberazione n. 11/SEZAUT/2017/QMIG del 4 maggio 2017, la Sezione delle Autonomie ha risolto i suddetti dubbi interpretativi sottolineando che che “Antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, resta fermo il principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza contabile che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, fatta eccezione unicamente per quelli ex lege di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Il principio di gratuità trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).”

In sostanza, la novella legislativa apportata dal dl n. 50/2017 non fa venir meno il principio di gratuità ma ne delimita solo il perimetro di applicazione.

In questo quadro, occorre tuttavia ricordare la nuova modifica della norma in commento, apportata in sede di conversione del decreto legge n. 50/2017, ad opera della legge n. 96/2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 144 del 23 giugno u.s.

Se, da un lato, si conferma che non rientrano tra gli incarichi oggetto del principio di gratuità, le prestazioni professionali conferite a titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali, dalle amministrazioni inserite nell’elenco Istat – purché l‘amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell’ente presso il quale l’interessato svolge il proprio mandato elettorale -, dall’altro si precisa che, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, sono soggetti al vincolo di gratuità i soli incarichi conferiti:

1) dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o

2) da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.

Ne consegue il restringimento del perimetro di applicazione del principio di gratuità essendo venuto meno l’originario riferimento dell’art. 22, co. 4, del dl n. 50/2017 “all’area provinciale o metropolitana diversa da quella dell’ente presso il quale è rivestita la carica elettiva”.

Stefania Fabris


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