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Sui limiti alla partecipazione dei consiglieri comunali al sistema dei "controlli interni"4 min read

Per la Sezione regionale ligure della Corte dei conti i consiglieri comunali non possono partecipare al sistema dei controlli interni, di esclusiva competenza delle unità organizzative istiuite secondo la disciplina dell’art. 147 del D.Lgs n. 267/2000. [1]

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione 10 maggio 2013, n. 35 [2] – Pres. Colasanti, Rel. Guerrini

Il quesito

Un sindaco di un comune della Riviera dei fiori chiede alla Corte dei conti se sia possibile modificare il regolamento comunale, prevedendo la possibilità per i consiglieri comunali di partecipare al sistema dei controlli interni, in affiancamento alle figure organizzative espressamente competenti in materia (segretario comunale, responsabili dei servizi e unità organizzativa appositamente istituita).

La deliberazione

La Sezione ligure, con la deliberazione che si annota, è dell’avviso che non sia possibile la partecipazione dei membri del Consiglio comunale al sistema dei controlli interni disciplinato dagli artt. 147 e ss. del D.Lgs n. 267/2000 [1], introdotti dall’art. 3, co. 1, lett. d), del dl 10 ottobre 2012, n. 174 [3], convertito modificazioni dalla legge n. 213/2012.

La Corte giunge a formulare un parere negativo in base alla stessa lettera del nuovo art. 147, co. 4, del T.U.E.L. [1], secondo cui “partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite”. Si tratta, in altra parole, delle figure organizzative col maggior livello di responsabilità all’interno dei diversi enti.

I successivi articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies [1] definiscono, poi, con maggior precisione, anche i ruoli di ciascuno di tali attori con riguardo alle diverse tipologie di controllo interno.

La Corte puntualizza, quindi, che tale elencazione normativa dei soggetti partecipanti al suddetto sistema va intesa come rigorosamente tassativa, ferma restando l’autonomia normativa ed organizzativa di ciascun ente in ordine alla puntuale regolamentazione del medesimo.

Ne consegue che la disciplina positiva non lascia, pertanto, alcuno spazio all’inserimento di ulteriori figure, con proprie specifiche competenze, fatta salva l’eccezione rappresentata dal coinvolgimento attivo degli organi di governo nel controllo sugli equilibri finanziari di cui all’art. 147-quinquies [1], controllo che, tuttavia, deve avvenire sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e che comunque non riguarda i Consiglieri comunali.

La Corte perviene a questa conclusione anche attraverso il richiamo al principio generale di separazione tra le funzioni di indirizzo politico, esercitate dagli organi elettivi o rappresentativi, e le funzioni amministrative e di gestione, attribuite agli organi burocratici.

A tale principio fa riferimento proprio l’art. 147, co. 4, primo periodo [1], il quale invita gli enti a tracciare la disciplina del proprio sistema dei controlli sì nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, ma nel rispetto del suddetto canone di separazione dei poteri.

La Sezione precisa altresì che i controlli interni, oggetto della richiesta di parere, appartengono alla  categoria generale dei controlli “amministrativi” nelle pubbliche amministrazioni. In tale categoria rientrano tutte le varie forme di controllo che hanno ad oggetto atti od attività poste in essere da organi o uffici amministrativi di un ente. Trattandosi di attività amministrativa, sia pur strumentale rispetto a quella di amministrazione attiva, e svolta attraverso procedimenti definiti di secondo grado, ricorda la Corte, che il suo esercizio è in genere precluso agli organi di natura politica, compresi i Consiglieri comunali.

Questi ultimi figurano, piuttosto, tra i soggetti referenti e beneficiari delle risultanze delle attività di controllo, espletate all’interno dell’apparato amministrativo e, qualora lo ritengano opportuno, possono avvalersi di altri strumenti giuridici previsti dall’ordinamento per soddisfare le esigenze informative e cognitive collegate all’espletamento del loro mandato (tra questi, la facoltà di presentare interrogazioni e mozioni ma, soprattutto, il diritto di accesso di cui all’art. 43 del T.U.E.L. [1]).

Conclusioni

Il parere della Sezione di controllo ligure è ineccepibile. I consiglieri comunali (e provinciali) sono, da un lato, i soggetti cui compete stabilire le regole per l’organizzazione e il funzionamento del sistema dei controlli interni e, dall’altro, i destinatari delle relative risultanze: possono regolare, modificare e “stimolare” il sistema con interrogazioni e mozioni anche per formulare indirizzi all’organo esecutivo, se necessita correggere le anomalie o le non conformità emerse. Non possono partecipare, invece, all’amministrazione attiva dei controlli, loro preclusa sopratutto dal principio della distinzione fra politica e amministrazione, oltre che dalle regole dettagliate poste dal TUEL dopo la novella del 2012.

Stefania Fabris