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Sulla reinternalizzazione del personale di società in house alla luce dei vincoli per la ricollocazione dei provinciali2 min read

Nel caso di reinternalizzazione di un servizio in house l’ente locale, prima di procedere all’assunzione del personale già ceduto alla società e qualificato alla gestione del servizio, deve verificare l’assenza di idonee professionalità tra tutto il personale delle province italiane destinatario dei processi di mobilità.


Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione la Lombardia, deliberazione 20 luglio 2015, n. 246 [1], Presidente G. Astegiano, Relatore L. De Rentiis


Il quesito

Il sindaco di un comune lombardo chiede alla Corte dei conti se sia possibile re-internalizzare alcuni servizi affidati a società in house, ri-trasferendo nei ruoli dell’ente locale il personale a suo tempo ceduto alla medesima società, avvalendosi dei budget assunzionali 2015 e 2016 o se, tali budget, debbano essere riservati alla ricollocazione delle unità soprannumerarie del personale delle province.


La deliberazione

La Corte dei conti ricorda che gli enti locali che intendano assumere personale delle società in house soggiacciono agli stessi limiti di spesa in materia di personale che vincolano gli enti che attivano una nuova assunzione al di fuori di un procedimento di reinternalizzazione di un servizio (Corte dei conti, sez. riun. n. 4-CONTR-12 del 3 febbraio 2012 [2]).
Tale principio va necessariamente coordinato con la norma contenuta nel comma 424, della l. n. 190-2014, [3] con cui è stata introdotta una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 di quella generale, vincolando le stesse al riassorbimento del personale provinciale in esubero.

Sull’argomento la Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 19-SEZAUT-2015-QMIG del 16 giugno 2015, [4] ha precisato che la presenza di eventuali condizioni eccezionali dell’ente non giustifica la deroga alla previsione contenuta nel comma 424 cit. in quanto la norma richiamata è concretamente riferibile alla priorità della specifica e temporanea esigenza della ricollocazione del personale soprannumerario degli enti destinatari del riordino ex l. n. 56-2014 [5].

Conseguentemente, ad avviso della Corte dei conti, nell’ipotesi in cui il comune debba coprire alcuni posti in organico per garantire l’espletamento di un servizio reinternalizzato per i quali è necessaria una specifica professionalità, l’ente è tenuto ad assumere nei modi indicati dal comma 424 [3]; solo qualora venisse constatata l’inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l’ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari quale la reinternalizzazione del personale della società in house e sempre che, ovviamente, sussistano tutti i presupposti che ne consentano la reinternalizzazione (ad esempio, assunzione a suo tempo del personale mediante selezione pubblica).

La Corte ricorda comunque che la ricerca del personale provinciale appositamente qualificato da adibire al servizio, va riferita non al solo personale della provincia di appartenenza, ma a tutto il personale delle province italiane interessate alla ricollocazione come individuato ai sensi del comma 422 dell’art. 1 della l. n. 190-2014 [3].

di Simonetta Fabris