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Sulla responsabilità erariale del sindaco per mancata pubblicazione del piano di razionalizzazione delle partecipate3 min read

La sezione di controllo del Trentino Alto Adige segnala il mancato invio del piano e della relativa relazione tecnica alla procura regionale della Corte dei conti per la valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità erariale ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 33-2013.

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, deliberazione n. 19 del 30 settembre 2015 [1], Presidente Valente, Relatore Postal

A margine

La Corte dei conti ricorda i vari vincoli e obblighi introdotti dal legislatore statale in materia di società partecipate al fine di arginare fenomeni elusivi della vigente normativa e di limitare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite registrate da gran parte delle società partecipate da enti pubblici (art. 3, commi 27, 28, 29 della Legge n. 244-2007 [2], art. 6, c. 19 del D.L. n. 78-2010 [3], art. 6, c. 4, della Legge n. 135-2012 [4], art. 11, c. 6, lett. j, e art. 11-bis del D.lgs. n. 118-2011 [5], come modificato dal D.lgs. n. 126-2014 [6] e art. 1, comma 569 della Legge n. 147-2013 [7]).

In particolare il collegio richiama l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 611 e ss., della Legge n. 190-2014 [8] (legge di stabilità per il 2015) che impone l’avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società possedute dai predetti enti, disponendo che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province e i sindaci, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute contenente le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

A chiusura del processo è poi previsto che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti degli enti evidenziati predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch’essa da trasmettersi alla competente Sezione regionale di controllo e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione dei predetti piani e relazioni costituisce obbligo di pubblicità, ai sensi del D.lgs. n. 33-2013 [9].

A giudizio del collegio, l’obbligo in esame mira ad enfatizzare la doverosità e la necessarietà della predisposizione dei piani di razionalizzazione e delle relative relazioni, tenuto conto che la violazione degli obblighi di pubblicità costituisce, in base all’articolo 46 del citato D.lgs. n. 33-2013, [9] “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

Ciò considerato, nel caso di un comune di una provincia autonoma che, sollecitato dai giudici contabili ad inviare i predetti documenti in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie entro i termini indicati, ometta tale adempimento, la sezione di controllo del Trentino accerta la violazione, da parte del sindaco, degli obblighi di approvazione, pubblicazione ed invio alla Corte dei conti del piano operativo di razionalizzazione e della relativa relazione tecnica, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 190-2014 [8], ordinando al comune di trasmetterli ove definiti e approvati successivamente al deposito della deliberazione di accertamento della violazione, e disponendo l’invio della stessa alla procura regionale per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità erariale ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 33-2013 [9] nonché la pubblicazione della decisione sul sito web dell’ente inadempiente.

di Simonetta Fabris