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Sull’irretroattività dei provvedimenti di assegnazione di funzioni dirigenziali1 min read

Non è compatibile con l’ordinamento assegnare incarichi dirigenziali con efficacia retroattiva

Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2016 [1]presidente De Franciscis, relatore Targia

A margine

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge del provvedimento di assegnazione di un incarico dirigenziale, adottato in data 12 novembre 2015, ma avente decorrenza dal 1° gennaio 2015.

I giudici osservano che “la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento, indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata, non appare coerente con la natura dello stesso provvedimento, necessariamente proiettato per l’avvenire”.

Contrariamente, il prendere atto, dello svolgimento in via di fatto di attività dirigenziali, effettivamente compiute, si sostanzierebbe in una sanatoria, per sua natura eccezionale e non utilizzabile in assenza di una previsione specifica, mancante per il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

In materia soccorre, oltre alla contrattazione collettiva, l’art. 19 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 [2], secondo cui l’assegnazione degli incarichi ai dirigenti deve precedere l’inizio dell’attività che è loro demandata (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 9/2006/P).

In conclusione, il decreto non risulta conforme a legge e pertanto la Corte ne ha ricusato il visto e la registrazione di competenza.

Stefania Fabris