IN POCHE PAROLE …

Lo svincolo del fondo perdite partecipate può essere posto in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite.


Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Sicilia, deliberazione n. 25 del 18 febbraio 2021 – Presidente Carra, relatore Parlato

Lo svincolo del fondo perdite partecipate può essere posto in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite, nei limiti in cui l’operazione sia compatibile il principio di prudenza che deve necessariamente governare le scelte gestionali delle pubbliche amministrazioni.

Il quesito

Un comune domanda delucidazioni in ordine alla portata applicativa dell’ultimo comma dell’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui “nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”.

I dubbi dell’Ente concernono la possibilità di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio.

La deliberazione

La Corte ricorda che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

La norma è volta a instaurare una correlazione fra le perdite subite dalle società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti, col fine di salvaguardare gli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la loro responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e la costante verifica delle possibili ricadute gestionali di queste ultime sui propri bilanci.

L’adempimento prevede una precisa scansione temporale: al presupposto di un risultato negativo di esercizio della partecipata consegue l’obbligo di accantonamento nel bilancio di previsione dell’ente.

Il momento dell’eventuale svincolo dell’importo accantonato è subordinato al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) l’avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante;

b) la dismissione della partecipazione;

c) la sottoposizione dell’organismo partecipato ad una procedura di liquidazione.

Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite subite negli esercizi precedenti – fermo restando che sull’Ente locale non grava alcun obbligo di ripiano, né di assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato – l’art. 21 del Tusp stabilisce che l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti, in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Dal punto di vista contabile, occorre pertanto che:

  • in presenza di una perdita della società, l’ente partecipante, in fase di manovra preventiva, accantoni una somma congrua inserendola nella missione “fondi e accantonamenti”, non impegnabile;
  • tale somma confluisca, in sede di rendiconto, nell’avanzo accantonato, che potrà poi essere liberato, al verificarsi delle condizioni previste (tra cui l’avvenuta copertura della perdita, da parte della stessa società, secondo le disposizioni civilistiche/di diritto privato).

Le modalità di “liberazione” della quota dell’avanzo accantonato trovano la propria disciplina nella regola generale di cui all’art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso soltanto quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi.

Questo momento, sottolinea il giudice contabile, non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura delle perdite da parte della società, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o attraverso nuovi finanziamenti dei soci, o anche per mezzo della modifica del capitale sociale.

Di contro, l’Ente non potrà mai svincolare il fondo in presenza di una perdita soltanto “rinviata a nuovo”.

Conclusioni

Le società partecipate possono deliberare il ripiano di eventuali perdite in qualunque periodo dell’esercizio.

Le amministrazioni possono procedere alla liberazione della quota accantonata del proprio avanzo solo dopo aver accertato l’effettiva copertura di tali perdite.

Tale soluzione preserva gli equilibri di bilancio dell’ente locale se coniugata con il rispetto del principio di prudenza, che deve sovraintendere sia la fase dell’accantonamento sia la fase del successivo svincolo delle quote.

E sempre alla luce del principio della prudenza, l’Ente potrà accantonare il fondo perdite anche prima dell’approvazione del bilancio d’esercizio della partecipata (pur senza esservi espressamente obbligato dal Tusp) ove, dal monitoraggio della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. deliberazione n. 127/2018/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Liguria).

Per procedere con la liberazione delle somme, appare però necessario che la PA, da un lato, eserciti un adeguato controllo sull’evoluzione della situazione contabile della società; dall’altro, che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di ulteriori risultati di esercizio negativi.

Stefania Fabris


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