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Assenze per visite mediche: la circolare senza contratto non basta4 min read

La materia delle assenze dei dipendenti pubblici per visite, terapie, prestazioni specialistiche e esami diagnostici, trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

Tar Lazio, sez. I, 17 aprile 2015, Presidente G. Ferrari, Estensore I. Correale

Sentenza n. 5714-2015 [1]

Il caso

La vicenda trae origine da un ricorso promosso dalla FLC CGIL contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, per l’annullamento della circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 [2], nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

La circolare in esame interpreta quanto previsto dall’art. 55 septies, c. 5 ter, del d. lgs. n. 165-2001 [3], come modificato dall’art. 4, c. 16 bis, d.l. n. 101-2013 [4], prevedendo che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente pubblico possa fruire alternativamente: dei tre giorni annui di permessi per documentati motivi personali, dei permessi brevi (da recuperare) o della banca delle ore.

Ciò, a differenza di quanto ammesso dalla contrattazione collettiva con la previsione della c.d. “malattia a ore”, giustificata attraverso la presentazione dell’attestazione rilasciata dal medico (art. 6, c. 1, CCNL del 16 maggio 2001, integrativo del CCNL del 16 febbraio 1999 [5]).

Ad avviso della CGIL:

  • la circolare, quale fonte “sotto ordinata” alla legge, non può introdurre limiti non previsti dalla norma primaria;
  • i “permessi” regolamentati nei rispettivi contratti di comparto hanno una finalità del tutto diversa da quella relativa alla cura dello stato di salute e anche per la loro esiguità non possono essere estesi ad altri scopi;
  • l’interpretazione della circolare della lettera dell’art. 4, c. 16 bis del d.l. n. 101-2013 [4] risulterebbe in contrasto con gli artt. 32 e 97 Cost. [6], perché in violazione del diritto alla salute e all’integrità fisica e psichica dell’individuo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituisce in giudizio con atto di mera forma.

La sentenza

Il Tar Lazio rileva la fondatezza delle censure mosse dalla FLC CGIL.

Il collegio, dopo aver ricordato che la novella legislativa è stata disposta a seguito all’accertamento di anomalie nel ricorso all’istituto della “assenza per malattia” in caso di visite di breve durata, precisa che il testo dell’art. 55 septies, c. 5 ter, del d. lgs. n. 165-2001 [3] si riferisce genericamente a “permessi” e non, come affermato dalle amministrazioni resistenti, ai permessi per documentati motivi personali.

In effetti l’utilizzo imposto di tale tipo di permessi comporterebbe uno sconvolgimento nell’organizzazione di lavoro e personale del dipendente il quale ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell’ulteriore modalità di “assenza per malattia” prevista prima della circolare. Se così fosse, peraltro, il dipendente non potrebbe più avvalersi dei “permessi per documentati motivi personali” per cause diverse dallo svolgimento di terapie, visite e quant’altro.

Ciò posto il giudice ritiene che la novella legislativa non possa avere un carattere immediatamente precettivo ma debba comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

Ne consegue, quindi, che la circolare impugnata, operando direttamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche, è illegittima per:

violazione ed erronea applicazione dell’art. 4 comma 16 bis del d.l. n. 101-2013 [4] nonché del principio di gerarchia delle fonti. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze, sviamento”,

in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale, da rivisitare, e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti.

Per tali ragioni il Tar dispone l’annullamento della circolare nella parte in cui impone alle amministrazioni pubbliche di avvalersi, ai sensi dell’art. 55 septies, c. 5 ter, d.lgs. n. 165-2001 [3], dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore).

La valutazione della sentenza

La sentenza in esame indica nella negoziazione tra le parti il naturale terreno per l’individuazione di soluzioni condivise in tema di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici dei dipendenti pubblici.

Ad avviso della FP CGIL la sentenza, ribadendo la preminenza del contratto rispetto a iniziative unilaterali delle amministrazioni in materie che sono regolate dai CCNL, impone alle stesse, in attesa di diversa regolazione negoziale, di regolare le assenze per visite e terapie secondo le previsioni contrattuali vigenti nei singoli comparti.

Trattandosi poi di una sentenza di annullamento, il sindacato ritiene che le disposizioni pre-riforma siano immediatamente applicabili a tutte le amministrazioni, imponendo alle stesse la revoca di tutti gli atti attuativi adottati a seguito della circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 [2].

di Simonetta Fabris