IN POCHE PAROLE…

I primi adempimenti per l’applicazione del CCNL

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2022 – 2024


Con la busta paga di aprile, quindi entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del CCNL 23.2.2026 intesi come data di preparazione delle buste paga, le amministrazioni devono dare corso alla attuazione degli adempimenti relativi al trattamento economico che hanno un carattere vincolante, cioè a: calcolo e corresponsione degli aumenti, degli arretrati, delle conseguenze sul trattamento economico accessorio e per i pensionati e cessati dal servizio.

Tali adempimenti vanno fatti sia per i dipendenti che per i segretari che per i dirigenti. Occorre infine dare corso all’inglobamento di una quota della indennità di comparto nel trattamento economico fondamentale, alla determinazione dei suoi effetti sul trattamento economico accessorio ed al corrispondente taglio sia del fondo per la contrattazione decentrata sia del tetto del salario accessorio del 2016.

Le conseguenze sul trattamento economico fondamentale

La prima cosa da fare è di dare corso alla erogazione degli aumenti contrattuali, per come previsti dalla tabella allegata al CCNL. Si deve evidenziare che vengono riassorbite la indennità di vacanza contrattuale erogata a partire dal 2022 ed il suo aumento di 6,7 volte disposto per tutti gli enti dalla legge di bilancio 2024 e che alcune amministrazioni hanno erogato anticipatamente nel mese di dicembre 2023. Continua ad essere erogata, in quanto relativa alla mancata stipula del CCNL del triennio 2025/2027, la indennità di vacanza contrattuale prevista dalla legge di bilancio 2025.

Si deve dare corso al calcolo ed alla liquidazione degli arretrati che sono maturati a partire dallo 1 gennaio del 2024, visto che per i precedenti anni 2022 e 2023 non maturano incrementi, essendo gli aumenti pari alla indennità di vacanza contrattuale che viene riassorbita.
Si deve ricordare che la erogazione degli aumenti contrattuali e degli arretrati può determinare il superamento della soglia di 2.500 euro, per cui occorre acquisire l’attestazione della assenza di debiti con l’erario.

La erogazione di queste risorse è subordinata alla capienza di bilancio: il problema non si pone per le amministrazioni che hanno dato attuazione alle previsioni dettate dalle leggi di bilancio e, quindi, all’aumento della spesa del personale nella misura del 5,78% nel corso del triennio. Chi non lo avesse fatto deve apportare una variazione al bilancio.

Ricordiamo che il costo a regime degli aumenti contrattuali entra a far parte della spesa del personale di cui all’articolo 33, del d.l. n. 34/2019, la voce su cui si calcolano le capacità assunzionali, mentre non entra a far parte del tetto di spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè il vincolo di non superare la spesa sostenuta allo stesso titolo mediamente nel triennio 2011/2013 ovvero l’anno 2008 per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità. Aggiungiamo che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 3, comma 4 ter, d.l. 36/2022, gli arretrati derivanti dall’applicazione dei CCNL sono in deroga rispetto al tetto di spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, oltre che ovviamente rispetto al tetto di cui alla legge n. 296/2006.

Le indennità collegate al trattamento economico tabellare

Si devono calcolare ed erogare gli arretrati che sono maturati sulle voci del trattamento economico accessorio legato al tabellare. Il riferimento va al lavoro straordinario, alla turnazione ed ai compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. Occorre calcolare e liquidare gli arretrati che sono maturati, oltre ovviamente a provvedere alla loro rivalutazione per il futuro. Gli oneri vanno posti a carico del fondo per il lavoro straordinario e per le altre indennità di quello per il salario accessorio e di norma occorre fare riferimento a quelli del 2026. Nella corresponsione degli arretrati maturati per il lavoro straordinario occorre anche includere quelli prestati per ragioni elettorali e quelli eterofinanziati ad altro titolo: ovviamente in questi casi tali oneri sono posti a carico delle singole amministrazioni locali, a partire dai comuni.

Si deve dare corso per i dirigenti ed i segretari all’applicazione degli aumenti della indennità di posizione e delle conseguenze che ne derivano per la indennità di risultato.

I pensionati ed i cessati

Ai pensionati ed ai dipendenti e dirigenti cessati dal servizio, ivi compresi quelli a tempo determinato, occorre corrispondere sia gli incrementi del trattamento economico fondamentale, sia quelli del salario accessorio, nonché gli arretrati che sono maturati.

I CCNL del personale e dei dirigenti continuano a stabilire che ai fini del calcolo del trattamento pensionistico si deve tenere conto di tutti gli aumenti che sono maturati sulla base delle previsioni del contratto; ai fini della indennità di fine rapporto comunque denominata si deve tenere conto solamente di quelli che sono maturati entro la data di collocamento in quiescenza.

Il conglobamento di una quota di indennità di comparto nel tabellare

Infine, dallo scorso 1 gennaio occorre dare corso al conglobamento nel trattamento economico fondamentale della quota della indennità di comparto che è prevista dalla specifica tabella allegata al CCNL.

Ciò non determina conseguenze sul trattamento economico fondamentale, che rimane invariato, ma produce conseguenze per i seguenti 2 aspetti. In primo luogo, l’aumento del tabellare determina la rivalutazione delle indennità ad esso legate, quindi dello straordinario, della turnazione e dei compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festive. In secondo luogo, la riduzione delle trattenute da effettuare per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia, a seguito della diminuzione della misura complessiva della indennità di comparto.

Ricordiamo, inoltre. che occorre dare corso alla riduzione in misura corrispondente del fondo per la contrattazione decentrata: l’articolo 60, al comma 2, prevede  che  la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità (vedi sopra) e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.

Si deve altresì dare corso al taglio figurativo al tetto del salario accessorio del 2016 nella stessa misura, così da evitare, come dice testualmente il comma 5 dello stesso articolo 60 del CCNL: “la riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline”.

dott. Arturo Bianco


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