IN POCHE PAROLE…
Come applicare l’art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025 nei comuni e nelle regioni: la lettura restrittiva della RGS, in attesa del rinnovo del contratto “Funzioni locali” per il triennio 2022/2024.
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 175706 del 27 giugno 2025
Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni
Le amministrazioni, su forte sollecitazione delle organizzazioni sindacali e delle RSU, stanno avviando il processo decisionale per dare corso alla possibilità di aumento del tetto del salario accessorio con incrementi della parte stabile del fondo e delle risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni. Nell’ assunzione di tale decisione, si deve tenere conto della lettura assai restrittiva che è stata data dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 175706 del 27 giugno 2025 “Indicazioni operative in merito all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025. Trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni”.
Anche a seguito di questa circolare, si corre il rischio di vedere aumentata la forbice del trattamento economico accessorio negli enti del comparto, forbice che è peraltro già assai marcata. Se si vuole dare una risposta efficace alla necessità di rendere più attrattivo il lavoro dipendente negli enti locali e regionali la soluzione è, a parere di chi scrive, quella di aumentare il trattamento economico fondamentale in misura più elevata rispetto agli altri comparti.
Il contesto
La possibilità di incremento del tetto del salario accessorio di cui all’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025, per come convertito dalla legge n. 69/2025, non può non tenere conto dell’attuale contesto. Il riferimento va in primo luogo al mancato rinnovo del CCNL del personale delle funzioni locali e regionali per il triennio 2022/2024. Sono stati rinnovati, per lo stesso periodo, i contratti del personale delle funzioni centrali e della sanità, per quest’ultimo è stata stipulata la pre-intesa. Tali rinnovi sono stati firmati, come organizzazioni sindacali, esclusivamente dalla CISL e dalle organizzazioni autonome, quindi senza la firma della Cgil e della Uil. Nel comparto delle funzioni locali, la firma della Cgil e della Uil, o quanto meno di una delle due, è indispensabile: in mancanza non si raggiunge infatti il quorum minimo della metà più uno del personale in servizio misurato attraverso la rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Le organizzazioni che rifiutano la firma della ipotesi di contratto evidenziano che le risorse messe a disposizione (il 6% della spesa del personale) non coprono che una parte minima degli aumenti inflattivi. Le organizzazioni disponibili alla firma ritengono che questo sia il tetto massimo degli incrementi che si possono ottenere e che la mancata firma danneggi i dipendenti, privandoli degli aumenti che possono ricevere.
Le iniziative dell’Aran (una nuova riunione è stata fissata per il 30 luglio) non hanno smosso le acque ed anzi i toni si sono surriscaldati, c’è da ritenere anche alla luce delle firme dei CCNL delle funzioni centrali e della sanità. Al riguardo occorre ricordare che la mancata firma del contratto nazionale determina come conseguenza l’estromissione dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.
Non è un mistero che il Governo sta esaminando la possibilità di disporre, con una specifica previsione legislativa, l’applicazione in modo unilaterale degli aumenti consentiti dalla legge di bilancio.
L’applicazione dell’articolo 14, comma 1 bis
Le amministrazioni non possono ridurre questi aumenti negli anni successivi, stante la loro destinazione alla parte stabile del fondo ed alle elevate qualificazioni anche per la retribuzione di posizione.
Il tetto massimo del 48% della somma della parte stabile del fondo e delle risorse destinate alle elevate qualificazioni possono raggiungere rispetto al trattamento tabellare in godimento nel 2023 da parte del personale dipendente è la stessa percentuale che si realizza nel comparto dei dipendenti delle funzioni centrali, quindi si può parlare di armonizzazione tra il trattamento economico dei dipendenti dei comparti delle funzioni locali e di quelle centrali. La Ragioneria Generale dello Stato ha stimato che gli spazi di spesa aggiuntivi consenti agli enti che possono disporre questi aumenti siano complessivamente pari, in milioni di euro, a 1.875,6 di cui 51,9 per le regioni; 15,5 per le città metropolitane; 75,6 per le province e 1.732,5 per i comuni.
Viene confermato che la disposizione è applicabile a partire dall’anno 2025, quindi non è necessario attendere che essa sia recepita nel contratto collettivo nazionale di lavoro, che ovviamente nel testo dell’articolo 79 di quello del 16.11.2022 -che disciplina la costituzione del fondo- non comprende questa voce. A parere di chi scrive, sarebbe stato utile che nella circolare ci venissero date delle indicazioni. Si suggerisce agli enti di aggiungere alla parte stabile una voce denominata “Applicazione dell’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025, per come convertito dalla legge n. 69/2025”.
Queste risorse vanno ripartite tra la parte stabile del fondo e quelle per il salario accessorio delle elevate qualificazioni, destinazione che erroneamente il dettato legislativo continua a chiamare come posizioni organizzative.
La possibilità di superamento del tetto del salario accessorio dell’anno 2016 “non si applica ai restanti enti locali definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL) (nda consorzi, Ipab) e agli enti strumentali delle regioni e degli enti locali”. Per le unioni ci viene detto che la disposizione può essere applicata a seguito di cessione di capacità assunzionali da parte dei comuni che ne fanno parte.
La circolare della RGS
Le restrizioni della Ragioneria Generale dello Stato sembrano avere l’obiettivo di ridurre la spesa aggiuntiva che le amministrazioni regionali, delle province, delle città metropolitane e delle regioni possono sostenere come aumento delle risorse per il salario accessorio.
In primo luogo, in termini sostanziali, si consente questa possibilità solamente agli enti c.d. “virtuosi”, cioè che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti ai fini della determinazione delle capacità assunzionali al di sotto della soglia prevista. Altra imitazione riguarda la misura dell’aumento che concretamente le amministrazioni possono disporre, visto che queste somme vanno comprese nel tetto della spesa del personale, non solo ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, ma anche del non superamento di quella media del triennio 2011/2013 (o per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità del 2008). Ed ancora, l’inserimento nella spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 determina la riduzione delle capacità assunzionali degli enti: l’aumento della spesa del personale ad invarianza di entrate correnti determina infatti il peggioramento della cd sostenibilità finanziaria. Nella determinazione dei possibili aumenti introduce, indicazione non prevista dal legislatore, la differenziazione tra le risorse erogate come trattamento economico fondamentale nei mesi gennaio-marzo 2023 ed aprile-dicembre dello stesso anno. Viene evidenziato che esse sono al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente, oneri che invece l’ente deve includere nella determinazione della propria spesa del personale.
dott. Arturo Bianco
