IN POCHE PAROLE …

Le PA possono scorrere le graduatorie proprie e di altre PA; questa possibilità  è utilizzabile anche in assenza di una specifica convenzione.

L’utilizzazione per l’assunzione  di graduatorie formate all’esito di un pubblico concorso, non può che comportare, secondo la giurisprudenza,  il rispetto dell’ordine della graduatoria.


Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 – Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 – Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia


L’assunzione del personale nella Pubblica Amministrazione è sempre più spesso effettuata attraverso lo scorrimento delle graduatorie, sia proprie che di altre pubbliche,  a certe condizioni, e entro i limiti  normative (DL n. 25/2025) che regolano questa modalità di reclutamento

L’amministrazione, anche nel caso di proprie graduatorie valide, ha la possibilità e non l’obbligo di utilizzarle. Nello scorrimento deve, rigidamente, rispettare l’ordine della graduatoria e non si può dare corso ad ulteriori forme di selezione. Lo scorrimento è possibile per le assunzioni di idonei, il cui numero massimo è stato contingentato nel 20 per cento dei posti messi a concorso, limitazione che non si applica ai sensi dell’articolo 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 ai comuni fino a 3.000 abitanti ed alle graduatorie dei concorsi indetti da enti locali e regioni per un numero di posti non superiore a 20 unità.

La limitazione del numero massimo degli idonei è stata sospesa dal d.l. n. 25/2025 per le graduatorie dei concorsi approvati nel 2024 e nel 2025. Gli enti, di norma, fanno un ampio ricorso a questo strumento, ricorso che negli ultimi anni è diminuito a seguito dell’ introduzione prevista dall’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021 della possibilità per gli enti locali associati di dare corso alla formazione di albi di idonei da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato e determinato.

La disciplina dello scorrimento delle graduatorie è stata modificata dal d.l. n. 25/2025. Nel testo in vigore non vi è un obbligo di pubblicazione sul portale Inpa di tali avvisi: l’obbligo riguarda, per come previsto dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022 i bandi di concorso per il reclutamento a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici, gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e gli avvisi selettivi per individuare i componenti degli Organi indipendenti di valutazione. Qualcuno estende tale vincolo sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 che prevede tale obbligo per le “assunzioni a tempo indeterminato e determinato”.

I limiti allo scorrimento – Il legislatore, dando corso a letture consolidate, ha formalizzato la possibilità di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie anche per posti di nuova istituzione e/o per la trasformazione di posti esistenti. L’articolo 3 supera la norma che riconosceva la possibilità di reclutamento degli idonei nei soli casi in cui, in numero corrispondente, uno o più vincitori rinunciassero all’assunzione o non superassero il periodo di prova o si dimettessero entro i 6 mesi successivi all’assunzione. Ci viene detto espressamente dalla disposizione che lo scorrimento delle graduatorie, al fine dell’assunzione di idonei non vincitori, è ammesso entro il termine di validità delle graduatorie medesime e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

Come noto, e lo scorrimento delle graduatorie è ammesso “per ragioni di carattere organizzativo”, ragione per cui il provvedimento deve contenere un impianto motivazionale specifico sulle ragioni che rendono necessario utilizzare tale metodologia di assunzione.

Le previsioni dettate dall’articolo 4, comma 1, del  D.L. 25/2025 vietano alle PA la indizione di nuovi concorsi se esse hanno delle graduatorie ancora valide per la stessa area e lo stesso profilo. Siamo in presenza di una disposizione di interpretazione autentica, quindi che produce effetti retroattivi. La ratio di questa disposizione è sintetizzata nel seguente modo dal dossier degli uffici studi della Camera e del Senato: “l’intervento interpretativo è inteso a escludere, superando così un contrario orientamento prevalente nella giurisprudenza, che le nuove procedure concorsuali delle PA necessitino di motivazioni, relativamente alla preferenza per la modalità di reclutamento mediante un nuovo bando concorsuale in luogo del previo scorrimento delle parti di graduatorie ancora vigenti (di precedenti concorsi omologhi) relative agli idonei non vincitori”. Quindi non si deve più motivare la scelta di non scorrere una propria graduatoria per l’assunzione di idonei con la introduzione di requisiti radicalmente nuovi o con una incisiva modifica della tipologia di concorso. Di conseguenza, gli idonei non possono vantare un diritto alla assunzione da parte dell’amministrazione che ha indetto il concorso e, ancora meno, un diritto alla assunzione da parte di altre PA.

Lo scorrimento delle graduatorie proprie e/o di un altro ente viene consentito anche per quelle a tempo determinato. E’ questa una novità assai importante, visto che in precedenza era consentito scorrere graduatorie a tempo determinato solamente per le assunzioni necessarie per l’attuazione del PNRR. In questo modo, per le assunzioni a tempo determinato si possono sia scorrere quelle a tempo indeterminato che quelle per le assunzioni flessibili.

La sovrapponibilità dei profili – Viene espressamente detto che si può ricorrere a questo istituto “in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione”. E’ quindi necessario che vi sia questa attestazione, il che si realizza non sulla base di dati nominalistici, visto che ogni ente ha una ampia autonomia nella definizione dei propri, ma sulla base di dati sostanziali. Occorre dare corso ad un esame di merito, che non può che fare riferimento al contenuto delle attività ed al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno. Questa attività è particolarmente necessaria in 3 circostanze. In primo luogo, per quei profili che sono innovativi e sono una evoluzione di quelli esistenti, si pensi ad esempio a quelli informatici specializzati. In secondo luogo, per i profili cd ibridi, come quelli che nascono dalla unificazione di altri, ad esempio quelli amministrativo contabili. In terzo luogo, per quelli per i quali sono previsti più titoli di studio, come ad esempio l’area dei funzionari, alla quale si può accedere sia con la laurea breve, che con quella magistrale o specialistica etc.

Scorrimento e validità delle graduatorie – Il termine per la conclusione della procedura di scorrimento non coincide con quello di validità della graduatoria. Espressamente l’articolo 3 del d.l. n. 25/2025 prevede, infatti,  che la stipula del contratto individuale di lavoro non sia  una condizione essenziale da rispettare entro la scadenza della graduatoria, per cui esso può essere sottoscritto anche successivamente. Entro tale data occorre avere individuato, nel caso di graduatoria dello stesso ente, o ceduto ad altre amministrazioni le graduatorie così da consentire la convocazione.

Da evidenziare la seguente indicazione: l’amministrazione che ha indetto il concorso deve individuare “numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria”, il o i candidati da assumere. Sulla base di questa previsione si deve trarre la conclusione che le graduatorie possono essere utilizzate per scorrimento nel rispetto del loro ordine, quindi con una cristallizzazione degli esiti della prova concorsuale per come formati dalla commissione ed approvati dall’ente. Ricordiamo che in questa direzione va la giurisprudenza della Corte di Cassazione: basta menzionare la sentenza della sezione lavoro n. 2598/2020, per la quale “l’utilizzazione per l’assunzione .. di graduatorie formate all’esito di un pubblico concorso, secondo il canone di cui all’articolo 97, comma 4, della Costituzione, non può che comportare il rispetto dell’ordine della graduatoria”.

dott. Arturo Bianco


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