IN POCHE PAROLE …

Gli oneri derivanti dagli arretrati per i rinnovi contrattuali vanno in deroga dalla spesa del personale che serve per il calcolo delle capacità assunzionali 


DL. 30 aprile 2019, n. 34  “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”

Ipotesi di contratto di Lavoro Funzioni Locali 2022-2024


Le amministrazioni non devono inserire nella spesa del personale ai fini del calcolo delle capacità assunzionali i costi derivanti dal pagamento degli arretrati determinati dal contratto del triennio 2022/2024. In questa direzione vanno le scelte legislative. Sulla base della ipotesi di CCNL del triennio 2022/2024 sottoscritta lo scorso 3 novembre nel fondo per la contrattazione decentrata del 2026 devono essere inseriti gli aumenti previsti dal contratto e, una tantum, gli incrementi dallo stesso previsti per gli anni 2024 e 2025.

Inserimento nella spesa del personale

In base alle previsioni dettate dall’articolo 3, comma 4 ter, del dl. n. 36/2022, gli oneri derivanti dagli arretrati per i rinnovi contrattuali vanno in deroga alla spesa del personale che serve per il calcolo delle capacità assunzionali ex articolo 33 d.l. n. 34/2019. Tale disposizione si applica a tutti i rinnovi contrattuali a partire da quello del triennio 2019/2021 e, quindi, anche al rinnovo per il triennio 2022/2024. Dobbiamo ricordare che invece i maggiori oneri derivanti a regime dai rinnovi contrattuali vanno inseriti in tale spesa e determinano di conseguenza una riduzione delle capacità assunzionali per gli enti virtuosi e per quelli cd intermedi.

Per quanto riguarda la spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè il rispetto del tetto medio degli anni 2011/2013 per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità e dell’anno 2008 per quelli che non erano assoggettati a tale vincolo (i comuni fino a 1.000 abitanti, le unioni dei comuni, le comunità montane, i consorzi etc) tutti i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del nuovo contratto, quindi sia gli arretrati sia i costi a regime, vanno in deroga.

Gli aumenti del trattamento economico fondamentale

La ipotesi di contratto dispone incrementi del trattamento economico fondamentale a decorrere dallo 1 gennaio 2024: quelli per gli anni precedenti sono pari alla indennità di vacanza contrattuale corrisposta. Tali aumenti sono differenziati per la 4 aree e non vi sono più differenziazioni per le singole posizioni di progressione economica. Occorre ricordare che questi aumenti inglobano la indennità di vacanza contrattuale disposta a partire dall’anno 2022 e la sua maggiorazione di 6,7 volte disposta per tutti gli enti dal gennaio del 2024. Continuerà invece a dovere essere corrisposta la indennità di vacanza contrattuale erogata a partire dallo scorso mese di aprile e in misura più elevata a partire dal mese di luglio del 2025: essa sarà inglobata negli aumenti contrattuali che saranno disposti dal CCNL del triennio 2025/2027.

Ricordiamo che gli incrementi e gli arretrati maturati dovranno essere corrisposti ai dipendenti entro i 30 giorni successivi alla stipula definitiva del CCNL.

Dallo 1 gennaio dell’anno successivo alla stipula definitiva del contratto nazionale, una quota della indennità di comparto sarà inserita nel trattamento economico fondamentale. Di conseguenza per i dipendenti diminuirà la misura di tale compenso e le risorse necessarie dovranno essere sottratte al fondo per la contrattazione decentrata. Si deve evidenziare che questa scelta determina numerose ed importanti conseguenze. In primo luogo, l’aumento del trattamento economico fondamentale determina un incremento delle indennità che sono calcolate come suo valore percentuale, quindi la turnazione, il lavoro straordinario ed i compensi per le attività aggiuntive svolte nelle giornate festiva. Si determina inoltre un altro importante effetto: queste risorse vengono escluse dal taglio del trattamento economico accessorio che il legislatore ha previsto dal 2008 per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia, taglio che quindi si riduce per il personale dipendente.

Il fondo per le risorse decentrate

Le regole per la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata delle regioni e degli enti locali sono pienamente confermate dalla ipotesi di CCNL del triennio 2022/2024, che però dispone degli incrementi, che in parte sono obbligatori ed in parte sono rimessi alle scelte discrezionali delle amministrazioni. Tali aumenti sono inoltre destinati sia alla parte stabile del fondo che a quella variabile. Essi hanno un elemento in comune: vanno tutti in deroga rispetto al tetto del salario accessorio del 2016. Le disposizioni sono contenute nell’articolo 58.

Alla parte stabile del fondo viene destinato un aumento pari allo 0,14% del monte salari dell’anno 2021. Questo incremento è disposto a decorrere dallo 1 gennaio del 2024. Anche se non espressamente indicato dal contratto, questo incremento va in deroga al tetto del salario accessorio del 2016.

Le amministrazioni possono destinare una somma non superiore allo 0,22% del monte salari dell’anno 2021 al finanziamento della parte variabile del fondo, inserendole tra le voci di incremento collegate alle scelte organizzative delle amministrazioni. La disposizione dà attuazione alle previsioni dettate dal comma 121 della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025. Per questa ragione, anche queste risorse vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016, per come peraltro indicato dalla stessa disposizione contrattuale.

L’inserimento può essere disposto con decorrenza dallo 1 gennaio 2024; il che determina come conseguenza che nel 2026 possiamo avere una ripetizione di tale voce includendo una tantum queste somme per il 2024 ed il 2025. Occorre aggiungere che tali risorse vanno ripartite, in proporzione alla incidenza del 2024, tra la parte variabile del fondo dei dipendenti ed il finanziamento delle elevate qualificazioni. Stante la loro natura variabile si deve ritenere che possano finanziare esclusivamente l’aumento della retribuzione di risultato e non anche di quella di posizione. Trattandosi di risorse che vanno nella parte variabile, esse devono essere deliberate annualmente da parte delle giunte delle singole amministrazioni. Sempre perché risorse di parte variabile esse sono assoggettate ai vincoli dettati dall’articolo 79 del CCNL 16.11.2022 per gli enti dissestati e per quelli strutturalmente deficitari.

Questa possibilità si aggiunge a quella prevista dal CCNL 16.11.2022 di destinare fino allo 0,22% del monte salari 2018 al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti, delle elevate qualificazioni, possibilità ripresa anche dal CCNL 16.11.2024 è giusto?? per il personale dirigente e per i segretari.

La ipotesi di contratto prevede infine che gli eventuali aumenti decisi dall’ente fino a che si possa raggiungere la incidenza del 48% del salario accessorio rispetto al trattamento tabellare, cioè le previsioni dettate dall’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025, vengano inserite nella parte stabile del fondo, senza prevedere una specifica voce; ricordiamo che tale disposizione è utilizzabile solamente da parte degli enti che determinano le capacità assunzionali sulla base della cd sostenibilità finanziaria, quindi del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE). Anche queste risorse, per espressa previsione legislativa, vanno in deroga al tetto del salario accessorio dell’anno 2016. Occorre ricordare che questi aumenti possono essere effettuati nel rispetto del tetto della spesa del personale di cui ai commi da 557 a 572 della legge n. 296/2006, prima ricordati, e che essi entrano nella spesa del personale da utilizzare, ai sensi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, per determinare le capacità assunzionali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.

dott. Arturo Bianco


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