IN POCHE PAROLE…
Le indennità che sono legate direttamente allo svolgimento delle mansioni tipiche devono continuare ad essere corrisposte anche durante i periodi di ferie e di assenza legittima.
Cassazione civile, Sez. L., ordinanza. 9 marzo 2025, n. 6282, Pres. A. Doronzo- Rel. A. Ciriello
Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza 27 settembre 2024, n. 2024, Pres. Leone, Rel. Caso
Cassazione civile, Sez. L. ordinanza 15 dicembre 2023, n. 35146, Pres. Leone – Rel. Michelini
Sulla base delle previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali e delle regioni, le indennità di turnazione, per le condizioni di lavoro, per i vigili che lavorano all’esterno e per la reperibilità non spettano durante i periodi di ferie, durante le assenze e quando le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro non prevedono lo svolgimento di tali attività. Nei contratti nazionali mancano invece previsioni per la erogazione delle indennità di specifiche responsabilità e, per il personale dell’area di vigilanza, di quella di funzione. L’Aran si è espressa al riguardo in modo dubitativo, ma ha espresso più volte una propensione per la loro non erogazione o, quanto meno, per una loro limitazione, durante i periodi di assenza.
Queste indicazioni sono state messe in discussione dalle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui “la nozione europea di retribuzione comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” e fatte proprie dalla Corte di Cassazione. In buona sostanza, per il Giudice di legittimità, non si deve scoraggiare, con la riduzione del trattamento economico, ovviamente nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali, il collocamento in ferie dei dipendenti e, più in generale, l’utilizzazione delle possibilità di assenza consentite dalla normativa legislativa e contrattuale; ragione per cui le indennità che sono legate direttamente allo svolgimento delle mansioni tipiche devono continuare ad essere corrisposte anche durante i periodi di ferie e di assenza legittima. Come ovvio, occorre subito aggiungere che non viene messo in discussione in alcun modo il taglio di tutte le forme di salario accessorio per i primi 10 giorni di ogni assenza per malattia previsto dal legislatore nazionale, con l’eccezione dei ricoveri ospedalieri, delle terapie salvavita, delle malattie professionali e degli infortuni.
E’ del tutto evidente che l’affermarsi delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale solleva nelle amministrazioni numerosi ed assai rilevanti problemi interpretativi ed applicativi. A partire dal dubbio se dare corso al riconoscimento o meno di tali compensi durante i periodi di assenza e dalla eventuale corresponsione degli arretrati maturati negli ultimi anni. Fermo restando che i relativi oneri sono comunque a carico del fondo per la contrattazione decentrata.
Previsioni dettate dai CCNL
I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale delle funzioni locali e regionali stabiliscono in modo espresso, con una scelta che non può essere messa in discussione dalle singole amministrazioni e dai contratti collettivi decentrati integrativi, che i compensi per la turnazione, per le condizioni di lavoro (istituto che a partire dal CCNL 21 maggio 2018 ha preso il posto delle indennità di rischio, di disagio e di maneggio valori), nonché dei compensi per i vigili che svolgono la loro attività in modo prevalente all’esterno siano subordinati alla presenza ed allo effettivo svolgimento di tali attività. Anche la remunerazione della reperibilità è subordinata dai contratti nazionali al suo effettivo svolgimento e comunque l’Aran ci ha detto che questa forma di attività è da considerare incompatibile con le ferie. La contrattazione nazionale, ivi compreso il CCNL del 16 novembre 2022, non ci ha detto nulla sulla remunerazione durante le assenze della incentivazione delle specifiche responsabilità e delle funzioni svolte dai vigili: al riguardo l’Aran non si è pronunciata in modo ultimativo, ma ha mostrato una propensione per la sua non erogazione durante le assenze o, quanto meno, per la introduzione di limiti.
Ricordiamo che le previsioni dettate dai contratti nazionali costituiscono un vincolo per tutte le amministrazioni del comparto delle autonomie locali e regionali. Ed ancora che esse determinano un obbligo per la contrattazione integrativa, che è subordinata al rispetto delle sue previsioni. Negli ambiti in cui i contratti di secondo livello possono essere stipulati, siamo in presenza di veri e propri obblighi che le singole amministrazioni devono rispettare. Esse non possono in modo unilaterale modificare le previsioni dei contratti: tale possibilità è consentita solamente ai giudici del lavoro che possono eventualmente disapplicare tali previsioni, oltre che ovviamente alla contrattazione stessa.
Principi fissati dalla giurisprudenza europea e della Cassazione
Il divieto di diminuire il trattamento economico dei dipendenti durante le ferie e le assenze è stato dettato, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, dalle sentenze della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 6282/2025 e, in precedenza, n. 35146/2023 e n. 25840/2024. Si deve evidenziare che le prime due sentenze si riferiscono a specifiche indennità previste dai contratti per i macchinisti ferroviari, indennità che non sono previste dal contratto del personale degli enti locali, ma la terza è riferita al personale dipendente da una società controllata dalla pubblica amministrazione e comprende anche i ticket per la mensa.
Secondo il Giudice di legittimità, la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale, interpretando l’art. 7, par. 1, della Direttiva 2003/88/CE, ha precisato che il diritto alle ferie annuali retribuite implica il mantenimento della retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore. Una riduzione della stessa, infatti, costituirebbe un disincentivo all’effettivo esercizio del diritto, in contrasto con la normativa unionale, in base alla quale “qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
Pertanto, la retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve ricomprendere tutti gli emolumenti pecuniari collegati all’esecuzione delle mansioni e correlati allo status personale e professionale del lavoratore. Ne consegue che : “a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore”. E, infine, che la retribuzione delle ferie annuali sia calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore.
Indicazioni conclusive
In molti comuni sono state presentate, sulla scorta delle sentenze della Cassazione e della Corte di Giustizia della UE, richieste tese ad ottenere la erogazione per i periodi di ferie e di assenza delle indennità di turnazione, per le condizioni di lavoro, per i vigili che svolgono attività esterna, per la reperibilità, per le specifiche responsabilità e per le funzioni dei vigili ed il riconoscimento degli arretrati maturati a questo titolo.
Appare opportuno che gli enti ricordino il vincolo legislativo del divieto di estensione dei giudicati nel lavoro pubblico. Occorre inoltre aggiungere che le amministrazioni non possono disattendere i vincoli dettati dai CCNL, che possono essere sospesi unicamente dalle sentenze dei giudici del lavoro.
Sarebbe auspicabile, in ogni caso, che in tempi rapidi siano dettate specifiche previsioni legislative che forniscano un punto di riferimento chiaro ed univoco.
dott. Arturo Bianco
