IN POCHE PAROLE…

Il 25 luglio 2026 scade il termine per l’invio alla Ragioneria generale dello Stato

Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2026Il conto annuale 2025 – rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001


I comuni, le province, le città metropolitane, gli altri enti e le regioni sono impegnati a trasmettere alla RGS il conto annuale del personale del personale del 2025 entro il termine del 25 luglio.

In questa rilevazione sono state introdotte numerose novità, in particolare sul controllo dei costi della contrattazione decentrata, anche alla luce della possibilità di aumento prevista dall’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 e sul calcolo delle capacità assunzionali. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2026, “Il conto annuale 2025 – rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs. n. 165/2001”.

La circolare ricorda che questo documento consente alla Corte dei conti, al Parlamento, alla Funzione Pubblica ed al Ministero dell’Interno, oltre che alla stessa RGS, di avere i dati analitici sul costo del personale delle PA e che questi dati sono utilizzati dall’Aran e dai comitati di settore per la quantificazione degli aumenti contrattuali. Come si vede, vi è poco meno di un mese per la raccolta, il controllo ed il caricamento dei numerosi dati che sono richiesti.

La trasmissione dovrà continuare ad essere effettuata esclusivamente tramite SICO. Continuano ad essere comprese le informazioni in precedenza contenute nel Censimento del personale degli enti locali del Ministero dell’Interno. I dati del conto annuale del personale devono essere pubblicati, per come previsto dal d.lgs. n. 33/2013, sul sito internet dell’ente, con particolare riferimento al personale in servizio sia a tempo indeterminato che determinato.

Si ricorda che la mancata trasmissione del conto annuale del personale determina la irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 322/1989 per le violazioni degli obblighi sulle informazioni richieste dal Sistema Statistico Nazionale.

Tutti gli enti devono individuare uno specifico responsabile del procedimento che procede alla compilazione e trasmissione del conto. La circolare inoltre “richiama la diretta responsabilità della dirigenza delle Istituzioni in caso di inadempienza”.

Il conto deve essere sottoscritto da parte del Presidente dell’organo di controllo interno, cioè negli enti locali da parte del Presidente del Collegio dei revisori dei conti. Una specifica richiesta di attestazione da parte del Presidente del collegio dei revisori dei conti è necessaria sulla tabella 15, quella che contiene i costi della contrattazione decentrata integrativa.

Il calcolo delle capacità assunzionali

Una prima novità è costituita dalla indicazione che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane devono compilare la scheda relativa all’applicazione dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, con riferimento al calcolo del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti e, di conseguenza, alla determinazione delle capacità assunzionali. Siamo in presenza di una scelta inedita.

Ecco di seguito le indicazioni per la compilazione di questa nuova tabella.

Per la definizione della spesa del personale leggiamo che “dalla BDAP vengono estratti gli impegni di spesa relativi al personale rappresentati dalle voci U.1.01.00.00.000, U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999. Per tener conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4-ter del decreto-legge n. 36 del 2022 (nda esclusione degli arretrati determinati dai rinnovi contrattuali), dalla somma delle voci di cui sopra vengono sottratti gli importi relativi agli arretrati di cui ai codici U.1.01.01.01.001 e U.1.01.01.01.005. L’importo così determinato viene presentato come prima voce della Scheda A33 ma non è sufficiente alla esatta determinazione del parametro. L’articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge n. 104 del 2020 stabilisce infatti che vanno detratte le spese di personale finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni. Nel caso vi siano effettivamente realizzate tali spese di personale con riferimento al medesimo anno, l’Ente dovrà indicarle nell’apposito spazio della Scheda A33. Inoltre, viene lasciata la possibilità di escludere altre spese non riferite al citato articolo 57, ma occorrerà indicarne la natura e la fonte normativa che consente l’esclusione”.

Ci viene conclusivamente detto che “se per l’anno di riferimento l’Ente è si trova in una condizione di dissesto o è sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per le quali l’ente non può comunque incrementare la spesa di personale”.

Il controllo della contrattazione decentrata

La circolare evidenzia preliminarmente che è stato introdotto un controllo sulla consuntivazione dell’anno 2024, con particolare riferimento agli enti che hanno effettuato la contrattazione in modo tardivo, ma hanno comunque dato corso alla erogazione del salario accessorio.

Nella tabella 15, che ricordiamo è quella sul costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono state aggiunte le voci relative alla attuazione delle previsioni contenute nei CCNL del triennio 2022/2024.

E’ stato introdotto il monitoraggio della possibilità offerta dal d.l. n. 25/2025 a comuni, province, città metropolitane e regioni di incrementare le somme destinate al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti e delle elevate qualificazioni. Ciò si è realizzato attraverso l’inserimento della sezione A14.

La circolare segnala, inoltre, che nelle risorse di parte variabile è stata inserita la incentivazione delle funzioni tecniche. E che sono state inoltre inserite le rilevazioni sugli aumenti fino allo 0,22% del monte salari 2028 e fino allo 0,22% del monte salari 2021 previste dai contratti nazionali.

E ancora che è stata introdotta una voce sull’incremento delle risorse per la retribuzione di posizione del segretario.
Sono state infine introdotte forme di monitoraggio dell’incremento del fondo dei dirigenti, nonché di quello del personale e delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni.

Le altre novità

Occorre indicare “in termini di unità espresse in full time equivalent, il personale dirigente e non dirigente destinatario degli importi indicati nella tabella 13”, che ricordiamo essere quella che contiene le informazioni sulle indennità ed i compensi accessori corrisposti al personale in servizio.

Tra le informazioni richieste, si segnala la necessità di dare risposta alla seguente domanda: “sono aumentate le capacità assunzionali dei Comuni –decreto ministeriale 17 marzo 2020 – delle Province e Città metropolitane – decreto ministeriale 11 gennaio 2022 ?”.

Molteplici, inoltre, le informazioni sulla formazione che devono essere fornite: a) individuazione di un responsabile; b)  predisposizione dello specifico piano; numero di dipendenti che hanno partecipato a corsi; numero di corsi distinto per tipologia di ente erogante; motivazioni alla base della scelta dei corsi; partecipazione ai corsi in modo prevalente in presenza e/o a distanza.

dott. Arturo Bianco


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