IN POCHE PAROLE …
Le pubbliche amministrazioni locali, nella costituzione del fondo per le risorse decentrate relative al 2025, possono seguire tre modalità, con conseguenze diverse sul piano delle relazioni sindacali.
Già nel 2025, regioni, comuni, province e città metropolitane possono incrementare stabilmente il fondo per la contrattazione decentrata e le risorse per le elevate qualificazioni fino al 48% del trattamento economico fondamentale 2023.
Il procedimento di costituzione del fondo prevede: determinazione del dirigente responsabile, deliberazione della giunta per la parte variabile, invio ai sindacati e parere dei revisori.
D.L. 14 marzo 2025, n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.
Le amministrazioni regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane possono costituire il fondo per la risorse decentrate del 2025, solamente sulla base delle regole dettate dai contratti nazionali, oppure disporre l’inserimento delle risorse aggiuntive previste dal d.l. n. 25/2025 in deroga al tetto del salario accessorio, o, ancora, costituire il fondo senza queste risorse e riservarsi una integrazione successiva.
Sulla base della scelta effettuata, maturano conseguenze diverse in termini di relazioni sindacali. Nel primo caso è sufficiente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa. Nel secondo occorre – sulla base della assai discutibile lettura fornita dalla Ragioneria Generale dello Stato e che si pone in contrasto con le indicazioni dell’Aran- che, prima della costituzione del fondo, intervenga la contrattazione per decidere quanta parte di queste risorse deve essere destinato alla parte stabile del fondo e quanta parte all’incremento delle risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni. Nel terzo caso è necessaria l’informazione ai soggetti sindacali ed in sede di contrattazione decentrata si può già raggiungere un’intesa sulla ripartizione dell’ incremento una volta che l’ente lo abbia deliberato.
Incremento fondo e risorse per le EQ
Sulla base delle previsioni dettate dal comma 1 bis dell’articolo 14 d.l. n. 25/2025 i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni (possibilità preclusa agli enti regionali ed agli altri enti locali, tranne che nelle unioni di comuni vi sia una cessione di risorse da parte degli enti aderenti) possono aumentare la parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata e le risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni fino a raggiungere il tetto massimo del 48% del trattamento economico fondamentale erogato ai dipendenti nell’anno 2023. Tale aumento è possibile già nel corso dell’anno 2025, anche se non previsto dal contratto nazionale. Prevale il dettato legislativo.
Spetta alle amministrazioni decidere se utilizzare o meno questo istituto e la misura dell’eventuale incremento; gli oneri aggiuntivi entrano nel tetto della spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006 e aumentano la incidenza del costo del personale sulle entrate correnti, quindi riducono le capacità assunzionali. Occorre verificare la sostenibilità finanziaria e garantire il rispetto dei vincoli dettati dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 in materia di incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, che quindi per gli enti cd virtuosi non può superare la soglia massima prevista dal legislatore e dai decreti attuativi.
L’eventuale incremento non può essere successivamente ridotto o annullato da parte delle amministrazioni, stante il suo carattere di stabilità. Non vi è alcun vincolo ad assumere questa decisione entro l’anno 2025: nulla impedisce di non utilizzare questo istituto o di utilizzarlo in misura parziale nell’anno in essere e di utilizzare per la prima volta e/o incrementare tali risorse negli anni successivi.
Si deve evidenziare che nulla impedisce alle amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate sulla base delle regole contrattuali e di incrementare successivamente, anche nel corso dello stesso anno 2025, la parte stabile del fondo e/o le risorse per le elevate qualificazioni. In questo caso si può dare corso alla contrattazione per la ripartizione del fondo costituito senza queste risorse e ad una contrattazione decentrata integrativa successiva, anche sempre entro l’anno in corso, sulle risorse aggiuntive inserite nella parte stabile e/o per il finanziamento delle elevate qualificazioni.
Occorre ricordare che queste risorse devono essere previste nel bilancio preventivo, dando corso -ove necessario- alla sua variazione. La competenza alla deliberazione della utilizzazione dell’istituto appartiene alla giunta. Il o i revisori dei conti si devono espressamente pronunciare, in particolare attestando la sostenibilità finanziaria di tali oneri aggiuntivi.
Regole procedurali
Il fondo per le risorse decentrate deve essere costituito con una determinazione del dirigente e/o responsabile individuato dall’ente; di norma tale attribuzione è assegnata al dirigente e/o responsabile competente in materia di gestione economica del personale. Il dirigente procede in via diretta ed esclusiva per la parte stabile, stante che siamo in presenza di voci che hanno un carattere obbligatorio e sono predeterminate nella quantificazione. Acquisisce la deliberazione della giunta per l’inserimento delle risorse di parte variabile che sono rimesse all’apprezzamento discrezionale.
Il provvedimento di costituzione del fondo deve essere inviato ai soggetti sindacali, ossia a RSU e organizzazioni firmatarie del CCNL, prima dell’avvio dalla contrattazione decentrata. Non è prevista nessun’altra forma di ulteriore relazione sindacale, tranne che – a giudizio della RGS- per la ripartizione dell’aumento di cui all’articolo 14, comma 1 bis, del d.l. n. 25/2025 tra la parte stabile del fondo e le risorse per le EQ.
Il fondo per le risorse decentrate deve avere il parere dei revisori dei conti. Non è necessario, come prevede la circolare della RGS sul conto annuale del personale, a partire dal 2024, che tale parere sia reso all’atto della costituzione del fondo.
Fondo 2025
Nella costituzione della parte stabile del fondo occorre applicare le previsioni dettate dall’articolo 79, del CCNL 16.11.2022. Rispetto all’anno 2024 vi sono due attività da effettuare:
- inserire le risorse destinate alla RIA ed agli assegni ad personam del personale cessato nell’anno 2024. Tali risorse vanno calcolate nel tetto complessivo del salario accessorio dell’anno 2016;
- nel caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, dare corso all’aumento del fondo e delle risorse per le elevate qualificazioni, in modo da mantenere inalterata la incidenza media pro capite dell’anno 2018. Queste risorse, che hanno una natura obbligatoria, vanno in deroga al tetto complessivo del salario accessorio del 2016.
Ricordiamo che sia gli aumenti differenziati delle progressioni economiche disposti dai CCNL sia quelli previsti per il personale in servizio nel 2015 e nel 2018 non devono essere modificati in relazione alle variazioni dei dipendenti in servizio. E che tale invarianza deve essere garantita anche per le somme inserite per finanziare la differenza di trattamento economico per i dipendenti inquadrati nelle categorie B1 e D1 rispetto a quelli inquadrati nelle categorie B3 e D3 in servizio allo 1 aprile 2023.
La parte variabile deve essere costituita con cadenza annuale e, per le parti rimesse alla scelta discrezionale, deve essere deliberata dalla giunta.
L’ente deve deliberare annualmente l’eventuale inserimento di risorse fino allo 1,2% del monte salari 1997, le somme derivanti da scelte organizzative e (somme in deroga al tetto dal salario accessorio 2016) l’incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018, incremento quest’ultimo che va ripartito in modo proporzionale alla consistenza con le risorse che finanziano il salario accessorio delle elevate qualificazioni.
dott. Arturo Bianco
