IN POCHE PAROLE…
La Corte di Cassazione supera il criterio formale della prevalenza temporale delle mansioni inferiori ai fini del riconoscimento del demansionamento del dipendente pubblico.
Non è sufficiente, per escludere il demansionamento, che le mansioni inferiori siano non prevalenti. Esse devono essere anche marginali o meramente occasionali.
Le carenze strutturali di organico non giustificano l’assegnazione stabile a compiti di qualifica inferiore
Il caso
La vicenda è sorta dal ricorso di un’infermiera professionale, inquadrata nella categoria D5 e in servizio presso il Pronto Soccorso di un ospedale, che lamentava di essere stata sistematicamente adibita allo svolgimento di attività proprie del personale ausiliario (OTA e OSS), a causa della cronica carenza di tali figure professionali nell’organizzazione aziendale.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo integrata una fattispecie di demansionamento in violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e riconoscendo il diritto al risarcimento del danno.
La Corte d’appello aveva invece riformato integralmente la decisione.
Secondo il giudice del gravame, l’assegnazione alle mansioni inferiori non risultava prevalente rispetto alle attività proprie del profilo professionale dell’infermiera e trovava giustificazione nelle esigenze organizzative del servizio di Pronto Soccorso.
La lavoratrice si è rivolta alla Corte di Cassazione, denunciando l’erronea interpretazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dei principi costituzionali posti a tutela della professionalità del pubblico dipendente.
La decisione
1.1 Il quadro normativo: il rapporto tra art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 2103 c.c.
La pronuncia si colloca nel consolidato orientamento secondo cui la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato presenta caratteri di specialità rispetto all’art. 2103 c.c.
Mentre nel rapporto di lavoro privato la disciplina delle mansioni è oggi regolata dall’art. 2103 c.c., profondamente modificato dal d.lgs. n. 81/2015, nel pubblico impiego continua a trovare applicazione la disciplina speciale dettata dall’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI).
Quest’ultima disposizione costituisce una norma inderogabile, posta non soltanto a tutela dell’interesse individuale del lavoratore, ma anche del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., al fine di assicurare la corrispondenza tra organizzazione amministrativa, sistema delle qualifiche e concreta utilizzazione del personale.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come l’art. 52 è il portato di un principio di equivalenza essenzialmente “formale”, ancorato al sistema classificatorio delineato dalla contrattazione collettiva.
La predetta disposizione esclude una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’equivalenza sostanziale delle attività svolte.
Tale impostazione differenzia significativamente il pubblico impiego rispetto all’evoluzione dell’art. 2103 c.c., nel quale assume maggiore rilievo il criterio dell’equivalenza professionale in concreto.
1.2 Il principio di diritto: la marginalità sostituisce la mera non prevalenza
L’aspetto più innovativo dell’ordinanza consiste nell’individuazione delle condizioni che rendono compatibile con l’art. 52 lo svolgimento di attività appartenenti ad un livello professionale inferiore.
La Corte ha affermato che non è sufficiente verificare che tali attività non siano prevalenti sotto il profilo quantitativo-temporale o che siano imposte da esigenze organizzative o di servizio.
Entrambe le predetti condizioni sono necessarie, ma non sufficienti.
Occorre, infatti, che l’attività inferiore presenti anche il carattere della marginalità ovvero, in alternativa, quello della mera occasionalità.
La Suprema Corte ha precisato che la professionalità del dipendente pubblico verrebbe inevitabilmente compromessa ove fosse consentito un impiego sistematico in mansioni inferiori, ancorché quantitativamente minoritario rispetto alle funzioni proprie della qualifica.
Il parametro della prevalenza temporale è stato, pertanto, ridimensionato a favore di un accertamento maggiormente orientato alla qualità della prestazione lavorativa e all’effettiva incidenza delle mansioni inferiori sull’identità professionale del dipendente.
L’assegnazione continuativa di attività appartenenti ad un diverso profilo professionale determina infatti uno svuotamento progressivo della professionalità acquisita, incompatibile con la funzione garantista dell’art. 52 del TUPI.
1.3 Le esigenze organizzative non giustificano il demansionamento strutturale
Particolarmente significativa è la parte della motivazione dedicata al rapporto tra organizzazione del servizio e tutela della professionalità.
La Corte ha ribadito che le esigenze organizzative possono giustificare esclusivamente situazioni contingenti, imprevedibili ed eccezionali.
Esse non possono, invece, legittimare modalità ordinarie di organizzazione del lavoro.
La cronica carenza di operatori socio sanitari o di operatori ausiliari rappresenta una criticità imputabile esclusivamente all’amministrazione, la quale è tenuta a garantire un’adeguata programmazione del fabbisogno di personale.
Il trasferimento sistematico delle predette carenze sui dipendenti appartenenti a qualifiche superiori rasformerebbe un’eccezione organizzativa in un ordinario modello gestionale, con evidente elusione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
La decisione si inserisce nel più ampio orientamento della Corte volto ad impedire che il principio del buon andamento dell’amministrazione venga utilizzato quale strumento per comprimere la tutela della professionalità del dipendente pubblico.
Conclusioni
1.1 La continuità con la giurisprudenza della Cassazione
L’ordinanza n. 9451/2026 non rappresenta una cesura rispetto ai precedenti, bensì un significativo sviluppo dell’orientamento già consolidato.
La Corte aveva già affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’equivalenza professionale deve essere verificata esclusivamente all’interno della medesima area o categoria prevista dalla contrattazione collettiva.
Ciò in quanto non è consentita un’equivalenza “di fatto” tra profili appartenenti a categorie differenti (Cass., ord. n. 27781/2022).
In quella stessa pronuncia era stato, inoltre, ribadito che il demansionamento può determinare un danno alla professionalità risarcibile, purché adeguatamente allegato e provato, anche mediante presunzioni.
L’ordinanza in commento ha aggiunto un ulteriore tassello. Non è più sufficiente che il lavoratore continui a svolgere prevalentemente le mansioni proprie della qualifica. Occorre verificare se le attività inferiori siano realmente residuali nell’economia della prestazione lavorativa.
Quindi, l’attenzione del giudice viene così spostata dalla mera quantità delle mansioni inferiori alla loro funzione nell’organizzazione concreta del lavoro.
La decisione appare coerente con l’orientamento più recente della Cassazione, che individua tre condizioni cumulative di legittimità dello svolgimento di mansioni inferiori nel pubblico impiego:
- esigenza obiettiva dell’amministrazione;
- carattere marginale delle attività inferiori;
- ove difetti la marginalità, loro assoluta occasionalità.
1.2 Profili critici
La decisione appare condivisibile nella prospettiva della tutela della professionalità.
Essa, tuttavia, lascia aperti alcuni profili problematici. Il primo riguarda la nozione di “marginalità”. La Corte non ha individuato criteri oggettivi per stabilire quando un’attività possa definirsi marginale, rinviando inevitabilmente al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue il rischio di una giurisprudenza casistica, nella quale il confine tra attività accessoria, complementare e realmente demansionante potrebbe risultare difficilmente individuabile.
Un secondo profilo concerne l’organizzazione dei servizi sanitari. L’assistenza moderna è caratterizzata da una crescente integrazione tra figure professionali e da modelli organizzativi fondati sulla collaborazione multidisciplinare.
Occorre, in sostanza, evitare che il principio affermato dalla Cassazione venga interpretato in senso eccessivamente formalistico, confondendo le attività materiali accessorie, fisiologicamente connesse all’assistenza infermieristica, con le mansioni tipiche ed esclusive del personale ausiliario. Diversamente, il rischio sarebbe quello di irrigidire l’organizzazione del lavoro ospedaliero oltre quanto richiesto dalla stessa disciplina delle competenze professionali.
Non solo. La sentenza accentua il dovere programmatorio delle amministrazioni pubbliche. L’affermazione secondo cui la cronica carenza di personale non può mai giustificare l’utilizzo sistematico di personale appartenente a qualifiche superiori rafforza il principio di responsabilità organizzativa della pubblica amministrazione, ma impone agli enti sanitari un livello di pianificazione spesso difficilmente conciliabile con i vincoli di finanza pubblica e con le persistenti difficoltà di reclutamento.
In conclusione, la decisione in commento rafforza la funzione garantista dell’art. 52 del D.lgs. 165, quale presidio non solo della dignità professionale del dipendente, ma anche della corretta organizzazione amministrativa sancito dall’art. 97 Cost.
L’ordinanza, al contempo, consolida un sistema che continua a distinguersi dalla disciplina privatistica dell’art. 2103 c.c. proprio per la maggiore rigidità del principio di corrispondenza tra qualifica formale e mansioni concretamente esercitate.
dott. Antonello Accadia
