IN POCHE PAROLE …

Possono gravare sul  cd Fondo povertà le assunzioni di assistenti sociali, di altre figure professionali e di dipendenti con profili amministrativi, nel rispetto della normativa e delle indicazioni operative contenute in apposite Linee guida, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Linee Guida per l’impiego della quota servizi e della quota povertà estrema del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale


Il MLPS  con le  “Linee Guida per l’impiego della quota servizi e della quota povertà estrema del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo Povertà) ha impartito  le specifiche istruzioni, nelle quali, fra l’altro  viene ricordato che per ulteriori assunzioni di assistenti sociali si possono utilizzare anche gli specifici finanziamenti erogati da tale Ministero.


In merito alle  facoltà assunzionali, alla programmazione degli interventi e alla rendicontazione del personale  si riportano alcune indicazioni rilevanti tratte dalle suddette Linee Guida.

Il rafforzamento del servizio sociale professionale  – Per il rafforzamento del servizio sociale professionale, il Ministero precisa che  gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sono chiamati a programmare gli interventi tenendo conto della complementarità con le risorse aggiuntive previste dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020, n. 178). Tali risorse sono destinate a finanziare un contributo volto a incentivare l’assunzione stabile di assistenti sociali.

L’obiettivo è promuovere, a partire dal 2021, un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale professionale. In quest’ottica, gli ATS sono invitati a sviluppare strategie di reclutamento e assunzione del personale che siano integrate e sinergiche, utilizzando in modo coordinato i diversi fondi disponibili.

Quindi queste risorse possono essere utilizzate per raggiungere il rapporto tra assistenti sociali e popolazione residente 1/6.500; per migliorare tale rapporto sono previsti specifici contributi del Ministero del Lavoro ex legge di bilancio 2021.

Le Linee Guida precisano che  che “in caso di assunzioni dirette a tempo determinato di assistenti sociali l’ente gestore potrà operare in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n. 78/2010 (nda tetto di spesa per le assunzioni flessibili) entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo Povertà, così come previsto dall’art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018, da ultimo modificato dall’art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019“.

Si evidenzia che le risorse della quota servizi del Fondo Povertà sono aggiuntive e non sostitutive delle ordinarie risorse (comunitarie, nazionali, regionali e comunali) già a disposizione degli enti territoriali.

Le assunzioni di personale amministrativo – Inoltre, per le Linee Guida, è possibile rendicontare le spese relative al personale amministrativo assunto direttamente dall’Ente, oppure a figure esterne con incarichi professionali, qualora queste risultino essenziali e siano impiegate nello svolgimento di attività a favore dei beneficiari e nel supporto all’attuazione dei servizi e degli interventi previsti dal Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS). L’imputazione dei costi per il personale è ammessa solo per le ore effettivamente dedicate al servizio ed è da considerarsi complementare alle attività di presa in carico svolte dal personale, sia interno che esterno, incaricato di tali funzioni.

In conclusione,  è da evidenziare la seguente indicazione: “tenuto conto che si tratta di un’attività collaterale, a supporto della realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo, la percentuale di spesa destinata a quest’attività non potrà superare il 15% dell’importo destinato all’ATS per ogni annualità del triennio 2024-2026”.

Le assunzioni di altre figure professionali – Con riferimento alle assunzioni di altre figure professionali, come ad esempio gli educatori ed i mediatori, leggiamo che questa spesa può essere riconosciuta per la “realizzazione delle attività previste dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, da rendicontare negli Obiettivi 2, 3 e 5, esclusi gli Obiettivi 1 e 4. In particolare, l’utilizzo di tali figure è maggiormente pertinente per la realizzazione degli interventi di sostegno previsti nell’Obiettivo 2, dove è utile il supporto per la realizzazione e concreta attivazione degli stessi e per la fase di valutazione multidimensionale e presa in carico anche da parte di psicologi, educatori professionali, mediatori culturali, mediatori familiari, etc. L’impegno degli operatori è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto“.

La spesa per il personale – Le indicazioni delle Linee Guida chiariscono che i costi legati al personale dei beneficiari sono considerati ammissibili  se il personale è effettivamente coinvolto nell’attuazione delle operazioni e se il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo specifico risulta chiaro e adeguatamente documentato (ossia ben motivato).

Tali costi si distinguono in due categorie :  quelli relativi al personale interno, che comprende sia i dipendenti che altri lavoratori non subordinati; e quelli del personale esterno, ovvero non legato al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente. Per quanto riguarda il personale dipendente esclusivamente dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale  beneficiario, si applicano le tabelle dei costi standard. In tutti gli altri casi – che includono il personale esterno al beneficiario, anche se appartenente a enti strumentali non direttamente beneficiari del Fondo Povertà, o il personale interno non dipendente oppure dipendente a cui non si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) per cui è prevista la semplificazione tramite Unità di Costo Standard (UCS) – si prevede la rendicontazione sulla base dei costi reali.

Inoltre, viene specificato che le amministrazioni pubbliche beneficiarie “possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale (c.d. Personale esterno) previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti ed entro i limiti connessi alle caratteristiche proprie del pubblico impiego. Nel richiamato quadro normativo rientrano altresì le procedure di reclutamento di personale esterno a tempo determinato solo per far fronte ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale (vedi l’art. 36 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165)”. In altri termini, nelle Linee guida, infine, si evidenzia che le norme relative al lavoro privato possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro pubblico, ma solo nei limiti di compatibilità con le specificità del pubblico impiego, come stabilito dallo stesso d.lgs. n. 165/2001.

Inoltre, viene specificato che le amministrazioni pubbliche beneficiarie possono ricorrere a forme contrattuali flessibili per l’assunzione e l’impiego del personale esterno, come previste dal Codice civile e dalle normative sui rapporti di lavoro subordinato nel settore privato. Tali contratti devono comunque rispettare le procedure di reclutamento vigenti e rientrare nei limiti imposti dalle caratteristiche proprie del pubblico impiego. Tra queste forme rientrano anche i contratti a tempo determinato, che possono essere attivati unicamente per far fronte a esigenze temporanee o eccezionali, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, si evidenzia che le norme relative al lavoro privato possono essere applicate anche ai rapporti di lavoro pubblico, ma solo nei limiti di compatibilità con le specificità del pubblico impiego, come stabilito dallo stesso Decreto Legislativo n. 165/2001.

Infine, viene precisato che “le norme sul rapporto di lavoro privato si possono estendere ai rapporti di lavoro pubblico in quanto richiamate dal D. Lgs. n. 165/2001, ma solo per le parti compatibili con le caratteristiche proprie del pubblico impiego”.

Gli oneri per la formazione – Infine, risulta dalle Linee Guida in esame,  che “sono ammissibili le spese destinate a realizzare una formazione di tipo specialistico a favore degli operatori finanziati con le risorse del fondo per la lotta alla povertà ai fini della realizzazione delle azioni ed all’attivazione dei servizi necessari in favore dei destinatari finali degli interventi.  La modalità di rendicontazione è ad unità di costo standard secondo i costi orari inseriti nella nota metodologica adottata con Decreto Direttoriale n. 308 del 26 settembre 2024, con riferimento alle spese di cui al punto iv) Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell’erogazione dei servizi”.

dott. Arturo Bianco


Stampa articolo