IN POCHE PAROLE…
Le modifiche marginali delle graduatorie concorsuali non ne determinano la riapertura dei termini.
Con adeguata motivazione, le amministrazioni possono non scorrere la graduatoria.
Consiglio di Stato, sentenza 29 sett. 2025, n. 7579 – Pres. M. Corradino – Est. S. Zafarana
Le modifiche marginali apportate a una graduatoria concorsuale non comportano la riapertura dei termini di validità della stessa. Solo le variazioni sostanziali, ossia le modifiche da incidere in modo rilevante sulla posizione dei candidati, possono determinare una nuova decorrenza dei termini.
Le amministrazioni possono non dare corso allo scorrimento di una propria graduatoria per la copertura di un posto di nuova istituzione, a condizione che la scelta sia supportata da una motivazione adeguata, che dimostri la diversa natura del posto o la non piena corrispondenza tra le professionalità richieste e quelle selezionate nel concorso precedente.
La validità delle graduatorie concorsuali modificate
I termini di validità delle graduatorie concorsuali che sono state interessate da modifiche limitate non devono essere riaperti: è quanto ci dice con due sentenze di quest’anno la terza sezione del Consiglio di Stato. La sentenza n. 4835 ha stabilito che il termine di validità delle graduatorie concorsuali oggetto di un provvedimento di modifica decorre dalla data della nuova deliberazione solamente se essa ha una natura radicale, il che non si realizza in caso di modifica di una sola posizione peraltro successiva nell’ordine a quella del reintegrato. La sentenza n. 7579 annotata ha stabilito che una semplice rettifica di graduatoria, peraltro senza modificare l’ordine degli idonei, non integra gli estremi della sua radicale modifica, per cui non tornano a decorrere nuovamente i termini per la validità della graduatoria.
Leggiamo testualmente nella prima sentenza che non si deve trarre la conclusione che “qualunque vicenda modificativa di una graduatoria, intervenuta successivamente alla sua approvazione, determini la rinnovazione del termine a quo di efficacia della stessa, dovendo a tal fine distinguersi tra le modifiche che alterano la fisionomia della stessa, sì da indurre a qualificare quella risultante come nuova graduatoria, dalle modifiche che ne lascino immutata l’identità sostanziale e, di conseguenza, il termine iniziale della relativa efficacia.
Ritiene altresì il Collegio che un utile criterio discretivo delle vicende innovative da quelle meramente modificative debba prescindere da considerazioni di carattere meramente formale, per valorizzare i contenuti dispositivi della graduatoria, quale specifica tipologia di provvedimento amministrativo… deve osservarsi che la graduatoria scaturente dall’inserimento del candidato riammesso per effetto di sentenza è effettivamente caratterizzata dalla modifica della posizione in essa occupata dai concorrenti collocatisi in posizione successiva rispetto a quella del candidato reintegrato: basti considerare che gli stessi ricorrenti, che originariamente occupavano l’undicesima e la tredicesima posizione, si sono ritrovati a seguito del suddetto inserimento in dodicesima e quattordicesima posizione.
Leggiamo nella seconda sentenza che, nel caso specifico, si è realizzato “l’inserimento in graduatoria di un candidato inizialmente escluso e poi riammesso in seguito ad un diverso giudizio ha dato luogo allo slittamento al nono posto di altro soggetto – in precedenza posizionato all’ottavo posto – che, a sua volta, non ha patito alcun pregiudizio poiché è stato comunque mantenuto in servizio in soprannumero .. tutti i candidati inseriti hanno conservato invariato il punteggio e l’ordine di posizione. Deve quindi ritenersi che tale riammissione abbia rappresentato una mera integrazione della graduatoria originaria – e non una riformulazione sostanziale sicché essa si palesa inidonea a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria conclusiva”. Ed ancora, “non soltanto non vi è stata alcuna rivalutazione delle prove espletate e dei titoli per come risultanti dalla graduatoria originaria ma soprattutto è rimasta immutata la graduatoria degli idonei non utilmente graduati da cui attingere per eventuali scorrimenti, sicché tutti i candidati inseriti hanno conservato invariato sia il punteggio, sia l’ordine di posizione”.
In breve, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che, nella fattispecie, la graduatoria, pur formalmente modificata con l’inserimento del candidato riammesso per ordine del giudice e il conseguente slittamento di una posizione per gli altri concorrenti, è rimasta sostanzialmente la stessa, senza incidere sulla reale aspettativa di assunzione dei partecipanti, sicché non può parlarsi di riapertura del termine di validità.
Il mancato scorrimento delle graduatorie per posti di nuova istituzione
La decisione di non dare corso allo scorrimento di una graduatoria valida per coprire un posto di nuova istituzione deve essere adeguatamente motivata dall’ente. E’ quanto sostiene il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione V, n. 3140 del 2025.
Nella pronuncia il Collegio ricorda che l’articolo 91, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, “nella parte in cui esclude l’utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti successivamente all’indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le PA. Ciò in quanto si vuole evitare che le PA possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria, i cui nomi sono già conosciuti”. E che l’articolo 17, comma 1 bis, del d.l. n. 162/2019 ha stabilito che “gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, concedendo, quindi , a tali enti “la facoltà all’ente procedente di derogare ai principi statuiti dall’art. 91, comma 4, del TUEL, stante la chiara locuzione possono”.
Il Collegio ritiene, inoltre, di condividere l’interpretazione della Corte dei conti “ secondo cui, in ipotesi di eventuale deroga al divieto di cui all’art. 91, comma 4, TUEL, si impone all’Amministrazione un obbligo motivazionale più pregnante idoneo a sorreggere le determinazioni inerenti il reclutamento del personale, con ciò facendo intendere che la deroga è conseguente ad una valutazione discrezionale e non è un obbligo imposto per legge”. Nel caso oggetto della controversia, l’ente ha giustificato, in modo chiaro e esaustivo la decisione di preferire la mobilità, per non favorire candidati noti e rispettare il principio che vieta modifiche strumentali della pianta organica, prevedendo lo scorrimento solo in caso di esito negativo della mobilità.
In conclusione, è opportuno ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 25/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69) – con una disposizione che deve essere qualificata come norma di interpretazione autentica – le amministrazioni non sono vincolate ad utilizzare le proprie graduatorie valide per l’assunzione degli idonei ma esclusivamente per i vincitori [1].
dott. Arturo Bianco
Nota
[1] D.L . n. 25, art. 4 ” comma 1. il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».
