IN POCHE PAROLE

Il Consiglio di Stato rinvia alla CGUE la questione pregiudiziale sul  limite di età a trent’anni previsto per la partecipazione ad una selezione per posti di commissario della Polizia di Stato.

Cons. St., sez. IV, sez. giurisdizionale, ordinanza 23 aprile 2021, n. 3272Pres. Giovagnoli, Est. Gambato Spisani


Il  Consiglio di Stato ha sollevato dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione, dell’art. 3, comma 1,  della normativa nazionale che prescrive il limite di età di 30 anni per la partecipazione alle selezioni per posti di commissario della Polizia di Stato.

Il principio generale di non discriminazione per età

Per i Giudici di Palazzo Spada, fra le norme di principio, rilevano anzitutto:

  • art. 21 della Carta di Nizza  L’art. 21 della Carta, rubricato “Non discriminazione” , che enuclea fra le discriminazioni vietate quella proprio basata sull’età;
  • art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – TFUE 1.1, secondo il quale “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.

La direttiva UE

La disciplina specifica di riferimento è, però, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che “stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.

La direttiva 2000/78, prevede:

  •   la “nozione di discriminazione” e al comma 1 prevede che “Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1”, fra i quali è indicata espressamente l’età (art. 2);
  •  il “campo di applicazione” della direttiva, esteso in base al comma 1 a “tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico”, in particolare per quanto relativo, ai sensi della lettera a) “alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione” (art. 3);
  • i “requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa” e al comma 1, fermo il divieto generale di discriminazione, consente agli Stati membri di stabilire che “una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1”, e quindi anche all’età “non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato” (art. 4);
  •  la “giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età” che gli Stati possono non considerarle discriminazione, “laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari” (art. 6).

La giurisprudenza della CGUE

Il Consiglio di Stato ricorda poi che la giurisprudenza della Corte si è espressa sulla tematica delle discriminazioni fondate sull’età in materia di reclutamento nelle varie forze di polizia e in generale nei corpi militarmente ordinati preposti al soccorso pubblico principalmente con le sentenze Grande Sezione 15 novembre 2016 C-258/2015 Sorondo; sez. II 13 novembre 2014 C-416/2013 Perez e Grande Sezione 12 gennaio 2010 C-229/2008 Wolf, alle quali qui si intende far riferimento.

E aggiunge che le sentenze citate si sono tutte pronunciate dopo avere preso in considerazione il mansionario della figura professionale considerata così come previsto dalle norme nazionali in materia; hanno poi preso in considerazione le concrete condizioni del servizio, in particolare il periodo di formazione eventualmente richiesto e l’età pensionabile prevista, con la correlata esigenza di garantire un congruo numero di anni di servizio attivo. In almeno un caso – sentenza Sorondo– hanno anche demandato al Giudice a quo una puntuale verifica sulla situazione del servizio in atto in quel momento.

La normativa nazionale 

Il Collegio ricorda poi che la direttiva 2000/78 CE è stata attuata nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 9 luglio 2003 n.216, che ne riproduce quasi alla lettera gli articoli. E evidenzia che l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel dettare la disciplina generale sul limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, prevede che  “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.

L’età per le selezioni a posti di commissario

Ciò premesso, il Collegio ricorda che il limite di età per partecipare ai concorsi di cui trattasi è previsto dall’art. 3 comma 1 , del D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334: , secondo cui  “Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento”. E che tale limite è stato fissato appunto in trenta anni dal regolamento D.M. 13 luglio 2018 n. 103.

Segnala  anche le seguenti disposizioni dell’’art. 3   del D.lgs. 334/2000: il comma 3,  secondo cui, nell’ambito del concorso, è prevista una prova di efficienza fisica, il cui esito negativo può da solo determinare il non superamento della selezione, come risulta nel caso di specie dall’art. 11 comma 4 del bando dello specifico concorso di cui si tratta, e  il comma 4, a mente del quale “il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica di commissario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea a contenuto giuridico e con un’età non superiore a quaranta anni”, quindi di dieci anni superiore al limite generale.

Ricorda, infine, gli artt. 1 e 2 del D.lgs. 30 aprile 1997 n.165, che prevedono  per il personale della Polizia di Stato l’età limite di 61 anni oltre la quale scatta il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

La decisione

Il Consiglio decide, quindi, di rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue, ritenendo che nella fattispecie possa sussistere una discriminazione in base all’età ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2000/78, non giustificata ai sensi dei successivi artt. 4 e 6 della stessa direttiva.

Infatti, ai sensi dell’ art. 2, comma 2, del decreto n. 334 del 2000,  le funzioni del commissario di Polizia sono essenzialmente direttive e di carattere amministrativo. Mentre non sono previste come essenziali a questa figura professionale funzioni operative di tipo esecutivo che, come tali, richiedano capacità fisiche particolarmente significative, paragonabili a quelle richieste al semplice agente di un corpo di polizia nazionale, e che potrebbero, pertanto giustificare la deroga.

Rileva anche  l’età pensionabile fissata a 61 anni, idonea ad assicurare comunque un congruo periodo di servizio prima del collocamento a riposo anche a chi incominciasse la propria carriera dopo i 30 anni.

 


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