IN POCHE PAROLE…
La possibilità di superare per il personale dipendente e le elevate qualificazioni il tetto del salario accessorio del 2016 attende la circolare della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, anticipata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione.
E’ necessario, comunque, che il consiglio preveda nel bilancio preventivo la copertura dei relativi oneri e che dia evidenza alla scelta di destinare risorse all’aumento del salario accessorio del personale dipendente e delle elevate qualificazioni.
La ripartizione di queste risorse è assegnata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, al pari delle altre scelte che riguardano la erogazione di forme di salario accessorio.
La possibilità di superare per il personale dipendente e per le elevate qualificazioni il tetto del salario accessorio del 2016 costituisce la novità di maggiore rilievo dettata dalla legge n. 69/2025, di conversione del decreto legge n. 25/2025, contenente disposizioni per il reclutamento e la funzionalità delle PA.
Per la concreta disciplina della possibilità offerta dal legislatore si suggerisce di attendere la circolare della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato anticipata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione. Speriamo che essa chiarisca se questi maggiori oneri incidono nella determinazione del tetto alla spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006 (cioè il vincolo del rispetto della spesa media sostenuta a questo titolo nel triennio 2011/2013 e per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità nel 2008) e di quello di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 (cioè la base di calcolo per la determinazione delle capacità assunzionali). Se queste risorse saranno considerate comprese in tali tetti si determinerà di fatto una restrizione assai marcata dell’ambito di applicazione della disposizione.
Non si può mancare di sottolineare che dall’applicazione di questa disposizione potranno determinarsi delle ulteriori sperequazioni rispetto a quelle già esistenti ed assai marcate nella determinazione della consistenza media pro capite delle somme destinate al salario accessorio nelle amministrazioni del comparto delle funzioni locali e regionali.
Il dettato normativo
La disposizione che consente alle amministrazioni regionali ed agli enti locali di derogare al tetto del salario accessorio dell’anno 2016 è stata inserita come comma 1 bis dell’articolo 14 della legge n. 69/2025.
Essa si caratterizza per i seguenti aspetti:
- Entrata in vigore dall’anno 2025: si deve sottolineare che la disposizione non ha natura retroattiva né costituisce una norma di interpretazione autentica;
- Applicazione alle regioni, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni;
- Vincolo del rispetto delle previsioni dettate in materia di assunzioni dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019;
- Vincolo del rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio per come asseverato dall’organo di revisione;
- Aumento della parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale e delle somme destinate alla corresponsione dei compensi agli incaricati di elevata qualificazione;
- Incremento consentito nel tetto del 48% della “spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”, ambito nel quale non possono essere considerati gli oneri per le progressioni orizzontali;
- Vincolo per le amministrazioni che utilizzano questa possibilità di indicare nel conto annuale del personale sia le somme aggiuntive inserite sia la misura percentuale raggiunta nel rapporto tra fondo e risorse per il trattamento tabellare;
- Irrogazione della sanzione della indisponibilità del 25% “fino alla regolarizzazione” delle “risorse incrementali” nel caso in cui le somme aggiuntive non sono indicate nel conto annuale.
L’applicazione
Il comma 1 bis dell’articolo 14, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge n. 25/2025, consente ai comuni, alle province, alle città metropolitane ed alle regioni di aumentare la parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata e le risorse destinate al salario accessorio delle elevate qualificazioni in modo da superare il tetto dettato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, cioè quello del 2016. Non si può mancare di sottolineare subito che il tetto dettato dalla normativa in vigore è complessivo, cioè riguarda tutte le forme di incentivazione del personale, delle elevate qualificazioni, dei dirigenti e dei segretari, nonché quelle per il finanziamento del lavoro straordinario, mentre la possibilità di incremento consentita dalla legge n. 69/2025 riguarda solo alcune componenti, tra cui quella di maggiore rilievo, cioè la parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata: il che può creare dei problemi applicativi. La possibilità non si estende a tutti gli enti del comparto delle funzioni locali e regionali: infatti non sembra essere applicabile agli enti regionali, alle unioni dei comuni, alle comunità montane, ai consorzi tra gli enti locali, cioè alle amministrazioni cui non si applica l’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 per la determinazione delle capacità assunzionali.
La scelta di incrementare le somme destinate al finanziamento del salario accessorio deve essere effettuata, per precisa scelta legislativa, “nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”. Siamo in presenza di una indicazione assai importante, ma i cui effetti concreti devono essere chiariti. Essa sembra andare nella direzione che la possibilità di incremento del tetto del salario accessorio possa essere utilizzata, almeno in via teorica, da parte di tutti gli enti cui si applicano le regole sul calcolo delle capacità assunzionali sulla base della sostenibilità finanziaria.
La modifica del bilancio e l’inserimento nel fondo
La competenza alla applicazione di questa possibilità deve essere considerata attribuita alla giunta, ma si deve subito evidenziare che occorre dare applicazione alle previsioni dettate dal comma 4 dell’articolo 48 del d.lgs. n. 165/2001, e, quindi, che è necessario l’intervento del consiglio. Esso così recita testualmente: “per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura”. Di conseguenza, occorre che il consiglio preveda nel bilancio preventivo la copertura di questi oneri e che dia evidenza alla scelta di destinare risorse all’aumento del salario accessorio del personale dipendente e delle elevate qualificazioni.
La mancanza di una norma contrattuale che disciplini l’inserimento di queste risorse nel fondo per la contrattazione decentrata non deve essere, a parere di chi scrive, considerata come ostativa, stante la possibilità di fare espresso riferimento alle scelte dettate dal legislatore nazionale.
La ripartizione di queste risorse è assegnata alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, al pari di tutte le scelte che riguardano la erogazione di forme di salario accessorio.
dott. Arturo Bianco
