IN POCHE PAROLE …
Per il MIT, l’incentivazione delle funzioni tecniche spetta anche ai dipendenti delle società in house.
Per la Corte dei Conti gli oneri per la incentivazione delle funzioni tecniche non entrano nel calcolo della spesa del personale che serve a determinare le capacità assunzionali.
Per il Ministero delle Infrastrutture la incentivazione delle funzioni tecniche spetta anche ai dipendenti delle società in house; il calcolo del valore della concessione ai fini della determinazione della misura dell’incentivo delle funzioni tecniche deve essere effettuato da parte della stessa amministrazione.
L’approvazione dei progetti di servizi spetta al dirigente; il dipendente pubblico geometra può svolgere i compiti di collaudatore di manutenzioni sia nel proprio che in un altro ente. Per la Corte dei Conti gli oneri per la incentivazione delle funzioni tecniche non entrano nel calcolo della spesa del personale che serve a determinare le capacità assunzionali.
I dipendenti dell’ente che hanno il diploma di geometra ed almeno 5 anni di anzianità possono svolere attività di collaudo per interventi di manutenzione.
Incentivazione del personale delle società in house
I compensi per la incentivazione delle funzioni tecniche spettano anche ai dipendenti delle società in house che operano come stazione appaltante o ente concedente. E’ quanto previsto nel parere dell’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture n. 3953/2026.
Anche in questi casi si applica l’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023. A supporto di questa tesi sono citati gli orientamenti formulati dall’Anac. Dobbiamo evidenziare che siamo in presenza di una interpretazione che possiamo considerare coma ampiamente consolidata.
Il valore delle concessioni
Le amministrazioni, nell’invio del bando di gara e comunque dell’avvio delle procedure di aggiudicazione, devono determinare il valore delle concessioni e su di esso occorre determinare la misura della incentivazione delle funzioni tecniche. Lo ha chiarito il parere dell’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture n. 4023/2026.
Viene espressamente citata la Corte dei Conti, per la quale “ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione (o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione) ed è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione.”
Il parere si conclude chiarendo che vi è l’onere “in capo alla stazione appaltante di calcolare il quantum dell’importo da destinare all’incentivo”. Tale calcolo deve essere fatto sulla base delle regole dettate dalla stessa amministrazione
La competenza all’approvazione dei progetti di servizi
Spetta al dirigente l’approvazione dei progetti di servizi,, atto che ha una natura sostanzialmente obbligatoria. E’ quanto ci dice il parere dell’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture n. 4155/2026.
La risposta si basa sulle previsioni dettate dall’articolo 41, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023: “la competenza per l’approvazione della progettazione dei servizi e delle forniture ex art. 41, comma 12, del codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) spetta generalmente al dirigente (o al responsabile del servizio), in quanto l’approvazione del progetto, nei servizi e nelle forniture, rientra nelle attività di gestione amministrativa e non di indirizzo politico”. Viene inoltre chiarito che occorre uno specifico atto formale, che identifichi in modo chiaro l’oggetto dell’appalto, i suoi contenuti minimi, la spesa stimata e ne consente la successiva fase di affidamento.
I compiti dei dipendenti geometri come collaudatori
I dipendenti “geometri” con cinque anni di anzianità possono svolgere le funzioni di collaudatore, ma limitatamente alle opere di manutenzione.
Lo afferma il parere dell’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture n. 4243/2026.
In premessa al suddetto parere del MIT, viene ricordato il principio di carattere generale secondo cui “dall’art. 14, commi da 3 a 6 dell’Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023… è richiesto il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale”.
A tale regola, però, il legislatore detta una specifica deroga: “limitatamente ai lavori di manutenzione, l’incarico di collaudo può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti”. Questa deroga opera sia nel caso di conferimento di tale incarico ad un dipendente dell’ente sia nel caso di conferimento ad un dipendente di altra PA.
Il tetto di spesa del personale
La spesa per la incentivazione delle funzioni tecniche non entra nella spesa del personale di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2029. Lo ha ribadito la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 106/2026.
Viene dettato il seguente principio di diritto: “gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023, pur essendo contabilizzati tra le spese di personale secondo le modalità previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, presentano caratteristiche che ne giustificano la neutralizzazione ai fini della determinazione della capacità assunzionale di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019. Le modalità concrete di registrazione delle operazioni contabili e la corretta imputazione temporale delle stesse costituiscono profili rimessi alla responsabilità gestionale dell’ente, nel rispetto dei principi di competenza finanziaria potenziata, esigibilità delle obbligazioni e salvaguardia degli equilibri di bilancio. La corresponsione degli incentivi resta subordinata all’accertamento delle attività effettivamente svolte e all’attestazione prevista dall’art. 45, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.”
Leggiamo che “l’art. 45 del d.lgs. 36/2023, conferma comunque la necessità di adottare criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo”.
Viene precisato che “se la liquidazione presuppone la verifica del corretto svolgimento dell’attività incentivata, l’impegno di spesa verrà effettuato nell’esercizio in cui si perfeziona l’obbligazione nei confronti dei dipendenti con imputazione agli esercizi in cui la stessa diviene esigibile, tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale”.
dott. Arturo Bianco
