IN POCHE PAROLE …

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha  fornito chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni previste dai CCNL del comparto pubblico; tra le tematiche affrontate: il riproporzionamento dei permessi sindacali per il personale part time, l’obbligo di costituzione del coordinamento RSU in enti con oltre 30 componenti e le regole su incarichi dirigenziali e rimborsi spese legali. .


Riproporzionamento dei permessi per le assemblee sindacali per i dipendenti in servizio in part time; obbligo di costituzione del coordinamento delle RSU e di adozione del relativo regolamento negli enti in cui i suoi componenti sono superiori a 30; divieto di remunerazione degli incarichi conferiti ad interim ai dirigenti che hanno un ruolo sovraordinato; rimborso delle spese legali in caso di proscioglimento nei procedimenti contabili; possibilità di remunerazione i dirigenti per le attività svolte in convenzione, a prescindere dalla loro tipologia.

Sono queste le principali risposte che l’Aran ha di recente fornito sull’applicazione di alcune scelte normative contenute nei contratti nazionali, che consentono alle amministrazioni di operare con maggiore certezza giuridica.

I permessi per le assemblee sindacali

Le 12 ore di permessi per le assemblee sindacali devono essere riproporzionati per i dipendenti in part time,  a tempo parziale  verticale, orizzontale o misto. Lo sottolinea il parere Aran 12868.

Il parere in premessa ricorda che “attualmente, la disciplina che regola il diritto di assemblea, per il personale del comparto delle Funzioni Locali, è contenuta nell’art. 10 del CCNL del 16.11.2022”. Viene chiarito che si deve ritenere che “nelle fattispecie relative all’assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno, in conseguenza della novazione del rapporto, il personale abbia diritto a fruire dell’intero quantitativo spettante per anno”. Ricordiamo che tale principio viene dettato anche per i pareri per ragioni personali e/o familiari e per quelli per visite mediche, esami specialistici, etc. Il vincolo del riproporzionamento non si applica neppure “nelle fattispecie relative all’assunzione da superamento di concorso o progressione verticale attribuita in corso d’anno, in conseguenza della novazione del rapporto, il personale abbia diritto a fruire dell’intero quantitativo spettante per anno”.

Con riferimento agli effetti della fruizione del periodo di congedo fino a 2 anni previsto per l’assistenza ai congiunti disabili, si rinvia alla interpretazione della Funzione Pubblica.

Il comitato di coordinamento della RSU e la regolamentazione

Negli enti con  più di 30 componenti occorre necessariamente costituire il comitato di coordinamento  della RSU e dotarsi di un regolamento di funzionamento. E’ questo il tema affrontato dal parere Aran 35952, secondo cui non vi sono margini di apprezzamento discrezionale da parte delle singole amministrazioni; il vincolo si deve ritenere inoltre esteso anche alla contrattazione decentrata integrativa.

La disciplina è contenuta nei “commi 4 e 5 dell’art. 12 dell’Accordo Collettivo Nazionale Quadro in materia di costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei Comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale del 12 aprile 2022”. Tale disposizione contrattuale non lascia alcun dubbio “in merito al fatto che se la RSU è costituita da più di 30 componenti, la stessa ha l’obbligo di dotarsi di un regolamento di funzionamento (deve dotarsi) e di nominare un Comitato di Coordinamento (deve […] nominare)”. In tale ambito possono essere disciplinate anche le modalità di partecipazione dei componenti le RSU alle trattative per il contratto decentrato e per le riunioni di confronto.

Si deve evidenziare che negli altri enti siamo invece in presenza di una scelta rimessa all’apprezzamento discrezionale del datore di lavoro pubblico..

L’incarico ad interim al dirigente sovraordinato

Gli incarichi ad interim conferiti ai dirigenti sovraordinati non possono essere remunerati. E’ quanto ci dice il parere Aran 35332. Con questo parere, è confermato “l’orientamento consolidato, ai sensi del quale l’incarico ad interim non può essere remunerato qualora sia conferito al dirigente sovraordinato per una struttura sotto ordinata temporaneamente priva di titolare”. Trattasi di una indicazione  che si può quindi considerare come sostanzialmente consolidata.

Ricordiamo che, per i contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza ( da ultimo l’articolo 40 del CCNL 16.7.2024-dirigenza), la remunerazione di questi incarichi è data dalla maggiorazione della retribuzione di risultato in una misura fissata dal contratto collettivo decentrato integrativo e compresa tra il 15% ed il 30% della “retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico”.

Il rimborso delle spese legali per i procedimenti contabili

Ai dipendenti nei cui confronti sono aperti procedimenti contabili spetta il rimborso delle spese legali in caso di proscioglimento. Questo chiarimento è fornito con il parere Aran 35909.

Le norme di riferimento sono contenute per i dirigenti nell’articolo 24, comma 3, del CCNL 16 luglio 2024. La misura di tale compenso deve essere determinata sulla base dei principi dettati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 174/2016, ferma restando la necessità della “verifica di congruità della spesa”. E’ prevista per i dirigenti la possibilità di “concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Ricordiamo che per i dipendenti si applica l’articolo 59 del CCNL 16.11.2022, che prevede che l’ente assuma fin dall’inizio gli oneri a proprio carico e che, sia nel caso in cui ciò non sia stato possibile per la presenza di un conflitto di interessi, sia in caso di mancata intesa sul legale, l’ente procede al rimborso delle spese legali nella misura dei “parametri minimi ministeriali forensi”.

L’ambito di applicazione della convenzione tra i dirigenti

La remunerazione prevista dal CCNL del 16 luglio 2024 per le convenzioni per la utilizzazione dei dirigenti, con particolare riferimento alla maggiorazione del 30% della indennità di posizione, si applicano a prescindere dalle funzioni e dalle specializzazioni. E’ quanto ci dice il parere Aran 35903.

Esse possono essere utilizzate senza “alcuna limitazione soggettiva legata ai ruoli, funzioni o particolari specializzazioni. Detta disciplina, da un lato fornisce un utile strumento di gestione a favore di Enti temporaneamente meno strutturati, dall’altro, introduce un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e risultato, in aggiunta al trattamento economico spettante a favore del dirigente utilizzato”.  Si ricorda che questa disposizione può essere utilizzata anche quando la gestione associata si realizza tramite la unione dei comuni e/o tramite una intesa con la amministrazione provinciale.

 

dott. Arturo Bianco


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