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La bozza del nuovo Testo Unico sul pubblico impiego4 min read

Gli artt. 16 e 17 della legge n. 124/2015 [1]hanno delegato il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (entro febbraio 2017), alcuni decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Alla vigilia della scadenza della delega, mettiamo a disposizione la bozza del Decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (versione del 15 febbraio 2017 [2]) in corso di esame presso il Governo.

Tra le novità previste dalla bozza:

  • il ritorno alla primazia dei CCNL rispetto alla legge nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, c. 1 del decreto n. 165/2001 [3], nel rispetto dei principi stabiliti dallo stesso decreto (art. 2, c.2);
  • l’evidenziazione del principio delle pari opportunità nelle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e nelle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte dai dirigenti (art. 5, c. 2);
  • il passaggio dalla logica delle “dotazioni organiche” alla logica dei “fabbisogni” con l’adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con l’organizzazione degli uffici e congiuntamente alla pianificazione pluriennale delle attività e della performance (art. 6);
  • previsione, in sede di definizione del predetto piano, che le dotazioni organiche sono rimodulabili, in base ai fabbisogni programmati e in relazione alle assunzioni da effettuare, senza alcun vincolo nella distribuzione del personale tra livelli di inquadramento giuridico, fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa complessiva derivanti dagli organici stessi, considerati distintamente tra personale dirigente e personale non dirigente (art. 6);
  • l’introduzione di linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali (art. 6 ter, c. 1);
  • il divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 7, c. 5 bis);
  • la possibilità, nei concorsi, di individuare idonei in numero non superiore al 20% dei posti banditi, con arrotondamento all’unità superiore nonché di richiedere il titolo di dottore di ricerca e di prevedere un numero massimo di titoli valutabili (art. 35, cc. e) bis, e) ter e e) quater);
  • la possibilità per le PP.AA, per l’espletamento delle proprie procedure selettive, di avvalersi della commissione RIPAM;
  • la previsione di un piano di stabilizzazione straordinaria, nel trennio 2018/2020, per i precari che hanno superato un concorso e che abbiamo maturato tre anni di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. secondo il modello già attuato per il reclutamento straordinario di maestre ed educatori negli ee.ll. (ex d.l. n. 113/2016 [4]) con deroga sui limiti di spesa; la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 per i soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; la possibilità di prevedere, nello stesso triennio, concorsi con riserve del 50% dei posti per gli altri precari che hanno maturato tre anni di lavoro con contratti flessibili non di tipo subordinato; il divieto di instaurare nuovo rapporti di lavoro flessibile fino al completamento delle predette procedure di stabilizzazione (art. 36);
  • la lingua richiesta nei concorsi sarà sempre l’inglese e, se necessario, un’altra, a scelta della P.A., secondo il profilo professionale richiesto (art. 37);
  • la previsione della Consulta Nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39) e di misure volte al monitoraggio sull’applicazione delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (art. 39 quater);
  • modifiche e nuove norme in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità (art. 55);
  • modifiche e nuove norme in materia di licenziamento disciplinare (art. 55-quater);
  • accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati in via esclusiva dall’Inps, d’ufficio, o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle amministrazioni interessate (art. 55 septies, c. 2 bis);
  • armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato sulle fasce orarie di reperibilità nell’ambito delle visite fiscali (art. 55 septies, c. 5 bis).

di Simonetta Fabris