IN POCHE PAROLE…

Tra le novità dettate dal d.l. n. 25/2025, per come convertito dalla legge n. 69/2025, si devono segnalare quelle dettate per i concorsi e quelle per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali da parte dello stesso ente o di un’altra PA. Gli enti devono assumere tutte le iniziative per dare attuazione a queste previsioni, anche modificando i propri regolamenti.


LINK UTILI

d.l. n. 25/2025 – Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

legge n. 69/2025 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni


I concorsi

In primo luogo, siamo all’articolo 3, lettera d), punto 4), le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle prove di merito, quindi lo scritto, l’orale e la eventuale prova pratica. Quindi, le commissioni devono applicare i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, applicano le precedenze e le preferenze. A questa graduatoria applicano il tetto del 20% degli idonei, ove richiesto dalla normativa (vincolo che ricordiamo essere sospeso per le graduatorie concorsuali approvate nel 2024 e nel 2025), e danno attuazione alle riserve di posti previste dal bando (ricordiamo che le riserve oltre che per gli interni possono essere previste per le cd assunzioni obbligatorie, per coloro che hanno svolto attività militare e per coloro che hanno svolto senza demerito servizio civile sia universale che nazionale). Per garantire il massimo di trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento e sul sito dell’amministrazione procedente in un’area ad accesso riservato. Tali graduatorie possono essere anche contenute in un unico documento. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali. Restano fermi i vincoli dettati dall’articolo 19 del d.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza, cioè che i bandi, i criteri di valutazione adottati dalla commissione, le tracce delle prove e le graduatorie, che devono essere aggiornate con gli eventuali scorrimenti, vanno pubblicati.

Viene inoltre previsto che gli esiti degli orali con l’elenco degli esaminati siano pubblicati, oltre che sul sito internet dell’amministrazione e sul portale INPA, nel luogo in cui si è svolto l’esame.

Nei concorsi si deve valorizzare, anche potendo prevedere una riserva del 10%, l’esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato per la sostituzione di personale che si è collocato in aspettativa.

Occorre inoltre ricordare che, ove non sia prevista una specifica riserva, si deve valorizzare l’attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente svolta con le Pubbliche Amministrazioni per l’attuazione del PNRR e delle politiche di coesione.

Viene inoltre prevista la possibilità per i bandi di concorso pubblico di valorizzare l’esperienza almeno triennale svolta come dipendente a tempo determinato di una Pubblica Amministrazione e quelle di collaborazione svolte con gli enti locali.

Si devono inoltre ricordare le nuove disposizioni sulla valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero, con l’ammissione con riserva dei candidati che si trovano in questa condizione e la pronuncia della Funzione Pubblica limitatamente ai vincitori.

Nel corso dell’anno 2025 non è necessario che le PA attivino procedure di mobilità volontaria prima della indizione di un concorso pubblico e/o dello scorrimento delle graduatorie proprie o di altra PA e/o, per gli enti locali, dell’attingimento da un albo di idonei. E’ necessario solamente il ricorso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione di personale pubblico in disponibilità.

Sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 4 sono concesse al Governo due deleghe:

  1. la modifica del DPR n. 487/1994 in modo da comprendere tra i destinatari delle preferenze nei concorsi pubblici gli invalidi per guerra e gli orfani di guerra e i figli degli invalidi per guerra;
  2. l’inserimento del merito sportivo tra le categorie di titoli valutabili nei concorsi pubblici ove congruente con la qualifica messa a concorso.

Occorre infine ricordare che, nell’ambito della stabilizzazione di cui all’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs n. 165/2001, si può riservare fino al 10% dei posti messi a concorso alle persone con disabilità

Lo scorrimento delle graduatorie

Il comma 1 dell’articolo 3, alla lettera d), punti 3.2 e 3.3, prevede che entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie, ampliandone l’ambito di applicazione anche al di là della sostituzione dei vincitori che non hanno preso servizio. Siamo in presenza della formalizzazione di una interpretazione che era già fornita in modo costante.

Ed ancora viene previsto che tutte le PA, in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, mediante l’utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni. Quindi, si consente lo scorrimento delle graduatorie a tempo determinato e si ricorda che le PA devono effettuare una valutazione della sovrapponibilità dei profili professionali, il che si deva basare essenzialmente sul confronto dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno e delle attività che caratterizzano il profilo. Non acquista quindi un rilievo dirimente la terminologia utilizzata per la definizione del profilo.

Sono molto importanti le previsioni dettate dall’articolo 3, lettera d), punto 5 sexies. Si chiarisce che le amministrazioni che hanno indetto il concorso, nel momento in cui consentono ad un’altra PA la utilizzazione della propria graduatoria, devono individuare “numericamente o nominativamente” il o i candidati “per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente”, quindi per l’assunzione; viene inoltre stabilito che ciò va fatto “in ordine di graduatoria”. Ed ancora si stabilisce che ciò debba essere fatto entro l’arco di validità della graduatoria, potendo invece la stipula del contratto individuale intervenire anche successivamente. La disposizione è molto importante sia per la definizione dell’arco temporale entro cui la graduatoria concorsuale può essere utilizzata per scorrimento, sia per la definizione dei compiti che devono essere svolti dall’ente che ha indetto la procedura concorsuale. Essa non deve limitarsi a consentire la utilizzazione per scorrimento da parte di un’altra PA: essa deve individuare “numericamente o nominativamente” i candidati che possono essere assunti e ciò deve essere effettuato nel rispetto dell’ordine della graduatoria: la disposizione rafforza il vincolo per cui l’ordine della graduatoria si deve considerare cristallizzato e non è possibile per l’ente che la utilizza dare corso ad una sua alterazione o modifica.

L’articolo 4 limita il vincolo di scorrimento delle graduatorie prima della indizione di un concorso da parte dello stesso ente: viene superata la lettura giurisprudenziale che tale vincolo sussiste anche per gli idonei. Solamente in presenza di vincitori non assunti gli enti non possono dare corso alla indizione di nuovi concorsi. E non sono tenuti ad utilizzare per scorrimento la propria graduatoria per l’assunzione degli idonei.

dott. Arturo Bianco


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