IN POCHE PAROLE …
Nuovi adempimenti per gli enti locali e regolamenti dei concorsi da modificare; graduatorie concorsuali con validità triennale; stabilizzazione del personale in comando da oltre 12 mesi, senza possibilità di rinnovo ed ennesima modifica delle regole per la mobilità volontaria. … In attesa che la legge di conversione chiarisca alcuni dubbi interpretativi.
D.L. n. 25/2025 – Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
Il decreto legge n. 25/2025 si caratterizza per l’ampiezza di disposizioni dettate sulla gestione del rapporto di lavoro. Occorre evidenziare che molte di esse sono minute e particolari, cosicché l’intero provvedimento può essere definito come una sorta di caleidoscopio. Esso impone comunque alle singole amministrazioni di dare corso a tutte le iniziative necessarie per la sua concreta attuazione. Nel mentre le nuove regole per la mobilità volontaria dovrebbero entrare in vigore il prossimo anno ed abbisognano di chiarimenti.
Gli adempimenti
Nel PIAO occorre introdurre una nuova sezione dedicata alla determinazione del fabbisogno di personale necessario per la “realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica”.
Le PA che hanno personale in comando da oltre 12 mesi e che ha avuto una valutazione positiva devono nel corso dell’anno avviare le procedure per il loro inquadramento. Il mancato rispetto di questa previsione determina la scadenza dei comandi alla data prevista e comunque entro il 30 aprile 2026 senza possibilità di rinnovo o proroga ed il divieto di dare corso a nuovi comandi, anche di personale diverso, per i 18 mesi successivi.
Nella programmazione del fabbisogno occorre prendere atto dell’allungamento a 3 anni della validità delle graduatorie concorsuali per i soli enti locali, norma che non si applica alle regioni.
Alle commissioni di concorso sono assegnati compiti aggiuntivi. Occorre che esse formino e pubblichino sul portale Inpa e sul sito dell’ente, ancorché in modo accessibile solo agli interessati, la graduatoria di merito (basata cioè sulla somma dei punteggi conseguiti agli esami scritti, orali ed eventualmente a quelli pratici), la graduatoria che risulta con l’assegnazione del punteggio ai titoli (ovviamente questo vincolo si applica ai soli concorsi per titoli ed esami) e la graduatoria che risulta con l’applicazione delle precedenze e delle preferenze. Sulla base di tale ultima graduatoria le commissioni sono chiamate ad individuare gli idonei, applicando ove necessario il tetto del 20% dei posti messi a concorso per gli idonei, disposizione che lo stesso decreto sospende per tutte le PA per gli anni 2024 e 2025. E’ necessario che le amministrazioni modifichino di conseguenza i propri regolamenti sui concorsi, ma la disposizione si applica anche in assenza di tale modifica.
Occorre dare corso all’applicazione delle nuove regole dettate per la individuazione dei termini entro i quali possono essere utilizzate per scorrimento le graduatorie. Ricordiamo che la disposizione stabilisce che non si debba tenere conto della data di stipula del contratto di assunzione, ma che occorre fare riferimento, rispettivamente, alla data di individuazione del candidato da parte dell’ente o alla data di cessione “ad amministrazioni terze di candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell’amministrazione procedente”. Anche in questo caso è necessaria una modifica del regolamento sui concorsi, ma la disposizione si applica in ogni caso.
Nella programmazione del fabbisogno e nelle procure concorsuali si deve applicare la estensione della riserva del 15% prevista dal d.l. n. 44/2023 per coloro che hanno svolto senza demerito attività di servizio civile universale anche a coloro che hanno svolto servizio civile nazionale, per come previsto dalla legge n. 64/2021.
Dal 15 marzo alle assenze per Covid si applica la ritenuta del salario accessorio per i primi 10 giorni ed esse vanno calcolate per il calcolo del comporto.
La mobilità volontaria
L’ennesima modifica delle regole che presiedono alla mobilità volontaria costituisce una delle disposizioni di maggiore rilievo dell’intero provvedimento: siamo alla quarta modifica nel corso dell’anno. Fino al 31 dicembre 2024 non era obbligatorio che le amministrazioni dessero corso alla sua attivazione prima della indizione di concorsi e/o dello scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti. Dal 1° gennaio tale deroga è scaduta ed è tornata l’obbligatorietà della attivazione della mobilità volontaria prima della indizione di concorsi e/o dello scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti, fermo restando che le amministrazioni devono dare corso alla comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 per la eventuale assegnazione di personale pubblico in disponibilità. Dal 25 febbraio, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 202/2024, cd milleproroghe 2025, per il solo anno 2025 è stata disposta la non obbligatorietà della attivazione della mobilità volontaria prima della indizione di concorsi e/o dello scorrimento di graduatorie proprie o di altri enti. Dal 15 marzo, data di entrata in vigore del d.l. n. 25/2025, le amministrazioni sono tenute a riservare il 15% delle facoltà assunzionali alla mobilità volontaria. Si sta affermando la tesi che questa disposizione entrerà in vigore a partire dallo 1 gennaio 2026 e che, quindi, non interferisce con la programmazione del fabbisogno del personale del 2025. E’ opportuno che la legge di conversione chiarisca questa disposizione.
La disposizione stabilisce che il 15% delle “facoltà assunzionali” siano destinate alla mobilità volontaria. Occorre definire cosa si intende con questa espressione, in particolare se si deve fare riferimento alle capacità assunzionali teoriche o a quelle che l’ente ha deciso di utilizzare nella programmazione del fabbisogno.
La validità delle graduatorie concorsuali
Nei soli enti locali, intendendo con questa formulazione le amministrazioni che sono comprese nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 267/2000, le graduatorie concorsuali tornano ad avere una validità triennale. In tutte le altre pubbliche amministrazioni, a cominciare dalle regioni, le graduatorie concorsuali continuano ad avere la validità biennale fissata da ultimo dal dpr n. 82/2023.
Questa disposizione non è dettata come una norma di interpretazione autentica, quindi non retroagisce e non torna a fare diventare utilizzabili le graduatorie concorsuali degli enti locali che sono già scadute sulla base della loro validità biennale. Essa si applica esclusivamente a quelle che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dallo scorso 15 marzo, erano ancora valide.
Si deve sottolineare l’importanza che assume la disposizione introdotta come comma 5 sexies dell’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, per cui la graduatoria deve essere considerata validamente utilizzata non a partire dalla data di effettiva assunzione e/o di sottoscrizione del contratto individuale, ma dalla data di individuazione nominativa e/o di cessione della graduatoria ad altro ente, sempre con individuazione nominativa del candidato. La disposizione risolve numerosi dubbi e contrasti interpretativi che sono nati negli ultimi anni e fa salve le graduatorie concorsuali dagli effetti determinati da blocchi temporanei delle assunzioni che si dovessero verificare.
Dott. Arturo Bianco