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Il dirigente fuori organico " pesa" sul monte spesa per il lavoro flessibile2 min read

L’esclusione delle spese sostenute per incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato per la copertura di posti in dotazione organica dalle limitazioni dell”art. 9 comma 28 del D.Lgs. n. 78/2012 (limiti alle assunzioni flessibili), non valgono per gli incarichi dirigenziali conferiti fuori dotazione organica. Così si è espressa la Corte dei Conti sezione Sardegna con deliberazione n. 5/2013 in risposta al quesito di un  Comune di piccole dimensioni che non ha dirigenza. Il principio peraltro vale anche per gli enti di maggiori dimensioni  che, per la assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato su posti in dotazione organica (art. 110 comma 1 TUEL) possono contare su una specifica disciplina derogatoria (art. 19 comma 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001 come integrato dall’art. 4 ter comma 13 della Legge n. 44/2012) che permette di non considerare la spesa nell’ambito dei limiti previsti per la assunzione di personale a tempo determinato. Tale regime speciale non vale nel caso si intendano affidare incarichi dirigenziali fuori dotazione organica ai sensi dell’art. 110 comma 2 TUEL. La  Sezione Sardegna della Corte dei Conti conferma quanto già indicato dalla Corte dei Conti Sezione Veneto con deliberazione n. 582/2012 e Sezione Autonomie con deliberazione n. 12/2012: il regime speciale di limiti alla assunzione di personale, riguarda esclusivamente il personale dirigenziale assunto a contratto ai sensi del comma 1 dell’art. 110 TUEL in virtù della specificità della funzione di tale personale. Lo scopo della norma è di raggiungere l’obiettivo del contenimento della spesa di personale, senza per questo privare l’ente della possibilità di avvalersi di figure dirigenziali necessarie per l’esercizio delle funzioni amministrative. La disciplina derogatoria non può essere estesa al personale dirigenziale che un ente ritenga di dover assumere ai sensi dell’art. 110 comma 2, ovvero al di fuori della dotazione organica. Il conferimento di tali incarichi costituisce quindi assunzione a tempo determinato per la copertura di posizione non essenziale per la stabile organizzazione dell’ente e soggiace alle limitazioni previste dalla normativa in materia di contenimento delle assunzioni con contratti di flessibilità.  Non potrà quindi che operare il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato previsto dall’art. 9 comma 28 del D.Lgs. n. 78/2010.

110 TU – Vincoli assunzioni – DL2010n78art9co28 – CC Sardegna [1]