IN POCHE PAROLE …
Nelle coppie omogenitoriali femminili i congedi di paternità devono essere riconosciuti anche alla madre lavoratrice intenzionale, pertanto, sono illegittime le disposizioni nella parte che non li prevedano.
Corte Costituzionale, sentenza 6 maggio-21 luglio 2025, n. 115/2025 Pres. Amoroso – Rel. San Giorgio
Sono illegittime le disposizioni del d.lgs. n. 151/2001 che non prevedono, in una coppia di sole donne, il diritto ai permessi c.d. di paternità anche alla madre non biologica, in violazione del principio di uguaglianza.
Con la sentenza annotata, la Corte ha riconosciuto il diritto al congedo c.d. “di paternità” anche in favore della componente non biologica di una coppia omogenitoriale femminile che abbia condiviso, sin dall’origine, il progetto di genitorialità, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela del minore.
Pertanto, secondo il Giudice delle leggi, è legittimo identificare, all’interno di una coppia di donne, una figura equivalente a quella paterna, distinguendo tra colei che ha partorito e la madre intenzionale che ha preso parte attiva e responsabile al percorso di genitorialità.
Nella sentenza si legge che il riconoscimento giuridico dello status di genitori ai componenti di una coppia dello stesso sesso “interviene attraverso l’iscrizione nei registri di stato civile validata, nei suoi effetti dichiarativi, dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio dell’ordine pubblico internazionale in contesti che, connotati da elementi transfrontalieri e come tali regolati dalle norme del diritto internazionale privato”.
La Corte è dell’avviso che la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, anche quando opera attraverso il filtro del principio dell’ordine pubblico internazionale, debba costruire un sistema coerente di riconoscimento giuridico di situazioni familiari. In questo sistema, i titoli che attribuiscono lo status di genitore – anche nei contesti sovranazionali – riflettono modelli familiari fondati su un elemento essenziale: la responsabilità effettivamente assunta da ciascun componente della coppia nei confronti del figlio, all’interno di un progetto condiviso di cura e soddisfacimento dei suoi bisogni. E questo proprio nell’interesse del figlio, ormai riconosciuto come principio centrale sia nel diritto interno che in quello sovranazionale, a prescindere dalla composizione biologica o legale del nucleo familiare.
In questa prospettiva, pertanto, risulta costituzionalmente illegittima – per violazione dell’art. 3 della Costituzione – la normativa che esclude la madre intenzionale, in quanto lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio previsto per il padre lavoratore (art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001), con conseguente irragionevole disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali, in cui il padre ha pieno accesso al beneficio.
Tale distinzione è estensibile anche ai casi di adozione non legittimante, di cui all’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983, nei quali al legame giuridico con la madre biologica si affianca il rapporto affettivo e di responsabilità instaurato con la madre intenzionale. Il riconoscimento di questa figura, dunque, si traduce nel pieno accesso ai diritti e doveri connessi alla responsabilità genitoriale, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza.
La sentenza, valorizzando il ruolo concreto svolto nella cura e nell’assunzione di responsabilità nei confronti del minore da parte di ambedue i componenti la coppia, segna un’importante apertura in materia di diritti delle famiglie omogenitoriali.
dott. Arturo Bianco
