IN POCHE PAROLE…
Per tutto il 2025, il ricorso alla previa indizione della mobilità volontaria torna facoltativo.
Le regole (ri)cambieranno dal prossimo anno con nuovi obblighi, garantiti da uno specifico sistema sanzionatorio.
Nel corso dell’anno sono cambiate più volte le regole che disciplinano la mobilità volontaria o “il passaggio diretto tra amministrazioni diverse” di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001. In particolare, sono state modificate le disposizioni sul carattere facoltativo o obbligatorio del ricorso a questo istituto prima della indizione di concorsi pubblici o dello scorrimento di una graduatoria dello stesso o di un altro ente, della utilizzazione dell’albo di idonei di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, della stabilizzazione, delle progressioni verticali o di carriera e, più in generale, di tutte le forme di assunzione di personale.
Le regole cambiano dal 2026: le amministrazioni pubbliche saranno obbligate a riservare almeno il 15% delle proprie capacità assunzionali alle procedure di mobilità volontaria, fatta eccezione per gli enti locali con massimo 50 dipendenti, le PA che effettuano nel corso dell’anno fino a 10 assunzione e gli altri enti pubblici. Sempre dal 2026 scatterà l’obbligo di assunzione il personale in comando da almeno 12 mesi con valutazione positiva. Sarà introdotto, inoltre, un rigoroso sistema sanzionatorio a garanzia del rispetto degli obblighi.
Ritorno della mobilità volontaria nel 2025 e nuovi obblighi per il 2026
Negli ultimi anni e, segnatamente, fino allo scorso 31 dicembre 2024 il ricorso alla mobilità volontaria, prima di avviare una procedura di assunzione, era facoltativo. Mentre ricordiamo che ha carattere vincolante la comunicazione di cui all’articolo 34 bis del d.lgs. n. 165/2001 per l’assegnazione di personale pubblico in disponibilità. Tale deroga non è stata riproposta, per cui dal 1° gennaio la indizione delle procedure di mobilità volontaria è tornata ad essere obbligatoria per tutte le PA prima dell’avvio delle procedure di assunzione. Con la legge di conversione del d.l. n. 202/2024, cd milleproroghe, fino alla fine del 2025 è stato ripristinato il carattere facoltativo della indizione della mobilità volontaria.
Con il d.l. n. 25/2025 è stato stabilito che dal prossimo 1 gennaio 2026 le amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli enti locali che hanno un numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato fino a 50 e delle PA che effettuano nel corso dell’anno fino a 10 assunzioni, nonché di altri enti pubblici, sono obbligate a riservare almeno il 15% delle proprie capacità assunzionali alle procedure di mobilità volontaria. La violazione di questo obbligo è sanzionata con il taglio in misura corrispondente delle capacità assunzionali dell’anno successivo.
Con la stessa disposizione è stato disposto che le pubbliche amministrazioni sono obbligati ad assumere a tempo indeterminato i dipendenti in comando presso una PA da almeno 12 mesi e che hanno avuto una valutazione pienamente positiva. Sono previste sanzioni tanto nei confronti degli enti che non rispettano questo vincolo quanto dei dipendenti in comando che non accedono a tali procedure. La principale sanzione è la cessazione del comando alla scadenza e dal divieto per l’ente di attivare nuovi comandi per i 18 mesi successivi e per i dipendenti di accedere a nuovi comandi per i 18 mesi successivi.
Le capacità assunzionali
Per tutte le pubbliche amministrazioni le assunzioni e le cessazioni per mobilità volontaria non sono più neutre ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, quindi vanno incluse nel calcolo delle proprie capacità assunzionali.
Occorre inoltre ricordare che le assunzioni in mobilità volontaria devono essere previste nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale, documento che ricordiamo essere una delle sottosezioni del PIAO.
Per gli enti compresi tra quelli indicati dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019, cioè per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, sulla base delle convergenti letture del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, il superamento della neutralità ai fini della determinazione delle capacità assunzionali si applica già dal momento in cui il legislatore con tale provvedimento ha decretato la fine del turnover in favore della sostenibilità finanziaria come metodo di determinazione delle capacità assunzionali. Per tutte le altre PA questa previsione è stata espressamente dettata dai commi 126 e 127 della legge n. 207/2024, cd di bilancio 2025. Per cui, in tutti gli enti pubblici, a prescindere che le capacità assunzionali siano calcolate con il turnover o con la sostenibilità finanziaria, le mobilità in entrata erodono le capacità assunzionali, mentre quelle in uscita le aumentano.
Il trattamento economico
I dipendenti pubblici che si trasferiscono in mobilità volontaria devono essere remunerati con il trattamento economico dell’ente da cui sono assunti e non con quello dell’ente da cui provengono. Questa stessa regola si applica anche per il salario accessorio. Essa è prevista dall’articolo 30, comma 2 quinquies, del citato d.lgs. n. 165/2001, che così espressamente recita: “salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. Lo stesso legislatore stabilisce in modo espresso che, nel caso di mobilità cd obbligatoria, imposta cioè da una specifica disposizione di legge, il dipendente mantiene il trattamento economico in godimento, ivi compreso il salario accessorio che ha una natura continuativa.
Occorre però aggiungere che, in modo sostanzialmente consolidato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione applica il divieto di peggioramento del trattamento economico in godimento anche alla mobilità volontaria, per cui nel caso in cui il trasferimento ad un altro ente determini un taglio dello stesso, gli enti devono dare corso alla erogazione di un assegno ad personam. Citiamo al riguardo, tra le tante, la recente sentenza della sezione lavoro n. 5736/2024, nella quale leggiamo testualmente che “il trasferimento non può determinare per il lavoratore trasferito un peggioramento retributivo ossia condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all’anzianità di servizio”.
Le altre indicazioni
Le amministrazioni devono adottare uno specifico avviso che va pubblicato sul sito dell’ente per almeno 30 giorni e che deve essere anche pubblicato sul portale Inpa, attraverso il quale devono essere svolte le relative procedure.
Gli enti possono darsi delle specifiche regole selettive, tra le quali prevedere il raggiungimento di una soglia minima di punteggio per il trasferimento, tenendo conto che siamo comunque in presenza di dipendenti pubblici e che, quindi, la loro idoneità è da considerare come un dato acquisito. Si possono chiedere gli stessi titoli previsti per l’accesso dall’esterno, a partire dal titolo di studio. Requisiti ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accesso dall’esterno, come ad esempio avere maturato una specifica esperienza professionale, non possono essere richiesti come condizione di accesso, ma possono essere utilizzati per la formazione della graduatoria.
Nella procedura può essere prevista l’effettuazione di un colloquio, sia sulle competenze tecniche e la capacità di utilizzarle, sia sulle competenze attitudinali, comportamentali ed eventualmente manageriali e ad esso può essere destinata una parte del punteggio.
Le amministrazioni possono imporre ai dipendenti che sono assunti in mobilità volontaria di avere goduto nel proprio ente di tutte le ferie maturate, sia per quelle degli anni precedenti che per quelle dello stesso anno.
dott. Arturo Bianco
