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OIV, le novità della riforma4 min read

Il recente provvedimento di riforma del D.Lgs. 150/2009 [1] interviene in modo significativo sull’Organismo Indipendente di Valutazione, investito di una molteplicità di attività che si sono progressivamente arricchite nel corso del tempo, avuto altresì riguardo alla tematica dell’anticorruzione e trasparenza (è sufficiente osservare, al riguardo, il D.Lgs. 97/2016 [2]).

Nell’ambito degli enti locali il ricorso alla configurazione di OIV dell’organismo di valutazione non è obbligatorio, con la conseguenza che le amministrazioni locali (nell’ambito della propria autonomia e se, quindi, in tale senso andrà il previsto accordo Governo-Conferenza Unificata) potranno decidere di seguire altre soluzioni se ritenute maggiormente utili.

Ad esempio potranno denominare diversamente l’organo deputato alla valutazione (nucleo di valutazione, nucleo indipendente di valutazione, organismo di valutazione della performance, ecc.) e potranno attribuirgli, perciò, compiti e funzioni non necessariamente simmetriche a quelle dell’OIV, salvo le funzioni ritenute evidentemente fondamentali e/o esplicitamente richiamate da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.

Certamente nell’ipotesi che, invece, si introduca l’OIV occorre seguire le indicazioni del D.Lgs. 150/2009 [1] così come in corso di modificazione dal recente intervento legislativo delegato, ovviamente fatta salva la procedura di selezione che, come è stata chiarito recentemente dalla Funzione Pubblica, non implica necessariamente il ricorso ai soggetti iscritti nell’apposito elenco nazionale.

Il decreto modificativo della disciplina degli OIV interviene anzitutto sul tema della composizione dell’organismo, stabilendo – con una soluzione innovativa – che, di norma, esso sia costituito in forma collegiale da tre componenti (superando così la totale discrezionalità preesistente rispetto alla costituzione di un organismo monocratico o collegiale).

Nondimeno, spetta al Dipartimento della Funzione Pubblica individuare i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’organismo in forma monocratica e identificare i casi nei quali possono essere istituiti organismi in forma associata tra diverse pubbliche amministrazioni.

Rispetto alla questione della nomina, che non si presenta certamente irrilevante, sono senz’altro da evidenziare due scelte molto nette assunte, che sembrano orientarsi decisamente nella direzione del rafforzamento dell’indipendenza, anche in funzione delle nuove competenze attribuite.

Da una parte, infatti, si stabilisce che non possono far parte degli organismi indipendenti di valutazione i dipendenti dell’amministrazione interessata e, dall’altra parte, che la durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva.

In ordine alle competenze ed al ruolo, poi, di particolare rilevanza si presenta, anche per inquadrare in modo sistematico la funzione dell’OIV, la modifica recata all’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 [1], in cui si stabilisce che le amministrazioni pubbliche approvano il sistema di misurazione valutazione della performance “previo parere vincolante dell’organismo”.

Tale evoluzione ha il pregio di confermare che, per garantire un’effettiva indipendenza ed una reale distinzione di ruoli, l’organismo è chiamato a validare l’efficacia del sistema di valutazione rispetto alle finalità perseguite e dei vincoli normativi, con l’evidente corollario che non può certamente essere lo stesso OIV a procedere alla sua predisposizione in vista dell’approvazione definitiva da parte dell’amministrazione.

Nel nuovo quadro disegnato dal decreto gli organismi indipendenti di valutazione, per effetto di una modifica recata all’art. 6, sono destinati ad incidere maggiormente sulla gestione dell’amministrazioni pubbliche, essendo chiamati a verificare infrannualmente l’andamento della performance, sulla base degli obiettivi, segnalando la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione delle risorse a disposizione dell’amministrazione. Appare chiaro che tale nuova responsabilità qualifica gli OIV sempre più come organismi di controllo-valutativo: cioè assegnatari di una competenza/prerogativa tipicamente del Controllo di Gestione – con il potere di attivare e gestire il noto meccanismo di feed-back – a fianco di quella tradizionalmente di impronta valutativa.

Non sfugge come evidentemente si chieda all’OIV, per la sua terzietà e indipendenza, di rendere maggiormente verosimile l’impiego del Controllo di Gestione e in particolare credibilmente concreta l’analisi di (eventuali) scostamenti e la conseguente “iniziativa” di tempestiva correzione secondo la possibile gamma di soluzioni finalizzate a migliorare la progressiva convergenza verso i target (sfidanti, ma credibili) degli Obiettivi individuati dall’Amministrazione nel corso del processo di Pianificazione (DUP e PEG) e assegnati con (congrue) risorse ai Responsabili dei Servizi (Dirigenti o IPO).

Rispetto ad uno degli adempimenti più importanti che compete all’OIV, ossia la validazione della relazione sulla performance, sono sicuramente da segnalare, infine, due aspetti (correlati tra di loro) che devono essere attentamente considerati.

Da una parte, infatti, è necessario che tale relazione sia (testualmente) “redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”, mentre, dall’altra, la validazione deve avvenire tenendo conto anche delle risultanze finali per le attività e i servizi svolti nonché – ove esistenti – dei risultati prodotti dalle indagini realizzate dalle agenzie esterne di valutazione e dei dati e delle elaborazioni forniti dall’amministrazione.

(Marco Rossi – Leonardo Falduto)