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Sul differimento della prova orale di un concorso "abilitativo" per gravi motivi di salute del candidato5 min read

L’insorgere di una patologia che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso legittima il rinvio della prova se il candidato fa tempestivamente constare l’impedimento, attraverso la produzione di idoneo certificato medico, e se i tempi di guarigione sono compatibili con una conclusione delle operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non ne vanifichi le finalità.

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sez. I, 1 agosto 2013, Presidente Pasi, estensore Caso.

Sentenza 568-2013 [1]

Il caso

Il Tar Emilia Romagna giudica sul ricorso di una candidata contro il diniego di differimento, per gravi motivi di salute, della prova orale degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, disposto con provvedimento del Presidente della sottocommissione presso la Corte d’Appello di Bologna.

La sentenza

Nel 2012, una candidata, ammessa a sostenere la prova orale del concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, presenta richiesta di differimento per lo svolgimento dell’esame a causa di sfavorevoli condizioni di salute.

A corredo della domanda la ricorrente allega un certificato in cui il medico attesta la presenza di una patologia da reflusso gastro-esofageo prescrivendo gastroscopia e riposo per 30 giorni.

Il Presidente della sottocommissione d’esame, con provvedimento del 29 ottobre 2012, respinge l’istanza, valutando la diagnosi generica, relativa ad una patologia non impeditiva e legata una prognosi considerata eccessiva. Inoltre, vista l’assenza della data e del luogo di accertamento clinico, il certificato è ritenuto non dimostrativo delle reali condizioni di salute della candidata alla data di presentazione della domanda .

La ricorrente chiede l’annullamento del diniego considerando inammissibile il sindacato operato sulle valutazioni mediche poiché basato su un’ingiustificata, illogica e diversa qualificazione della sua patologia. Essa contesta altresì l’erronea valutazione in ordine alla mancanza della data della visita, in realtà presente, nonché l’arbitrarietà dell’esclusione per l’omessa indicazione del luogo dell’accertamento clinico, ritenendo tale carenza colmabile attraverso la richiesta di integrazioni o chiarimenti.

Secondo il Tar ricorso è fondato.

In particolare, il giudice ricorda che l’insorgere di una patologia, che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un esame o concorso, legittima il rinvio della prova se il candidato fa tempestivamente constare l’impedimento mediante la produzione di idoneo certificato medico, e se i tempi di guarigione sono compatibili con una conclusione delle operazioni che non comprometta il regolare andamento della selezione e non ne vanifichi le finalità.

In riferimento ai contenuti del certificato poi,  il Tribunale precisa che l’amministrazione può discostarsene solo esperendo tutti gli accertamenti utili ad appurare il reale stato delle cose. Tale operazione è tuttavia effettuabile solo attraverso l’ausilio di soggetti in possesso di adeguata qualificazione professionale e previo contraddittorio con l’interessato, a meno che non risulti in modo inequivocabile la falsità del documento o di quanto in esso attestato, oppure non emerga una sua evidente non rispondenza ai canoni della scienza medica universalmente accettati.

In conclusione il Collegio ritiene che le valutazioni del Presidente della commissione sulla patologia della ricorrente si sovrappongano a quelle che l’organo sanitario ha individuato nel referto di malattia.

Nello specifico la patologia inviduata puo’ ben dar luogo ad uno stato di salute temporaneamente incompatibile con il regolare svolgimento di una prova orale di concorso, vista la prescrizione di riposo per 30 giorni, preclusiva di impegni eccedenti le semplici attività quotidiane.

Infine, il Tar rileva un’erronea valutazione nella mancanza della data della visita, e sottolinea che il dienigo non tiene conto della possibilità di chiedere dichiarazioni/integrazioni ex art. 6, lett. b),  legge n. 241 del 1990 [2] circa il luogo di effettuazione dell’accertamento clinico.

In particolare, quanto alla sede di effettuazione della visita medica, l’amministrazione non ha acquisito in sede istruttoria l’attestazione del Direttore amministrativo del Dipartimento Cure primarie dell’AUSL, che conferma il luogo di effettuazione dell’accertamento, depositata in giudizio dalla ricorrente.

Per questi motivi il Tar accoglie il ricorso.

La valutazione della sentenza

La sentenza richiama una giurisprudenza ormai consolidata in tema di impedimento per stato di malattia allo svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione forense.

Va tuttavia evidenziato come tale prospettiva riguarda più propriamente esami di tipo abilitativo piuttosto che concorsi veri e propri.

Per l’esame di maturità, ad esempio, il Ministero dell’Istruzione ha precisato che, uno studente che non possa partecipare alle prove scritte, per motivi  improvvisi e documentati, conserva la possibilità di sostenere l’esame scritto e/o orale  in una sessione speciale, detta suppletiva. Se, dopo un ulteriore periodo, lo studente  non sarà ancora in grado di sostenere la maturità, il Ministero,  in accordo con i direttori generali degli uffici scolastici regionali, organizzerà una sessione straordinaria, così come deciderà come e quando uno studente potrà terminare le prove se l’impedimento sopraggiunge ad esame iniziato.

Se, invece, si tratta di uno studente ricoverato durante la sessione d’esame (ma  anche nel caso dei detenuti e coloro che non possono lasciare la propria casa)  è possibile richiedere di sostenere le prove nella struttura di accoglienza che la commisione esaminatrice dovrà raggiungere fisicamente (salvo la possibilità di sostenere telematicamente gli scritti e in video l’esame orale).

Nel caso di concorsi pubblici per l’accesso alla pubblica amministrazione, l’orientamento prevalente della magistratura amministrativa sembra escludere la possibilità di derogare alla regola dello svolgimento contemporaneo delle selezioni concorsuali, legata indissolubilmente al principio costituzionale d’imparzialità cui è infomata la legislazione ordinaria in materia di reclutamento ed organizzazione del pubblico impiego.

In particolare l’inevitabile diversificazione dell’oggetto delle prove per i candidati  rispetto alla generalità dei concorrenti, la riconoscibilità delle stesse, nonchè il ritardo delle procedure di esame e valutazione della totalità degli elaborati, fornirebbero una chiara dimostrazione del fatto che la contestualità della competizione costituisce un requisito irrinunciabile della “concorsualità”, quale modulo efficiente ed imparziale di selezione (Consiglio di Stato, sez. III, Parere 3 dicembre 2002, n. 2155 [3]).

Simonetta Fabris