IN POCHE PAROLE…
Le amministrazioni regionali e locali che applicano le regole sulle capacità assunzionali dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 possono superare il tetto del salario accessorio del 2016; le amministrazioni sono stimolate a prevedere assunzioni di informatici specializzati; il vincolo di riservare una quota delle assunzioni alla mobilità volontaria si applica dal 2026 e sono esclusi i piccoli enti locali; le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate anche per sostituire i dipendenti in aspettativa non retribuita; può essere prevista una riserva per le assunzioni di disabili.
Tra le principali novità d introdotte dal testo della legge di conversione del d.l. n. 25/2025 per come approvato in prima lettura da parte della Camera dei Deputati. Sono confermate, fra l’altro, le disposizioni del testo iniziale sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, sul collocamento in quiescenza di chi ha raggiunto i limiti di anzianità contributiva ed è a due anni dall’età pensionabile, sull’applicazione di nuove regole per la dichiarazione di invalidità e/o inabilità.
Il provvedimento, in modo ancora più marcato rispetto al testo iniziale del decreto, si caratterizza per la pluralità e eterogeneità delle disposizioni, anche assai particolari e/o dettate per singoli enti.
Il superamento del tetto del salario accessorio del 2016
Le regioni, le città metropolitane, le province ed i comuni possono aumentare il tetto del salario accessorio del personale dipendente e delle elevate qualificazioni dell’anno 2016, vincolo introdotto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Tale aumento può arrivare fino al 48% del trattamento tabellare erogato nell’anno 2023. Le amministrazioni devono rispettare i vincoli dettati dall’art. 33 del d.l. n. 34/2019 (rubricati assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria). La possibilità di incremento non si estende alle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio dei dirigenti e dei segretari. Esso non può inoltre essere applicato dalle amministrazioni in cui le capacità assunzionali sono calcolate sulla base del cd turnover, quindi enti regionali, unioni di comuni. Di tale aumento occorre dare atto nel conto annuale del personale ed alle amministrazioni inadempienti si applica la sanzione della indisponibilità del 25% di tale incremento.
La mobilità volontaria
Dal 2026 le PA, ad esclusione degli enti locali che hanno meno di 50 dipendenti e degli enti del servizio sanitario, devono destinare almeno il 15% delle facoltà assunzionali impegnate nell’esercizio e se lo stesso ne prevede almeno 10, alla mobilità volontaria. Devono dare priorità a coloro che sono in comando nell’ente da almeno 12 mesi, che hanno fatto domanda e hanno avuto una valutazione pienamente positiva. In caso di esito negativo, i posti possono essere coperti tramite concorso. La mancata applicazione di questa disposizione è sanzionata con il taglio delle facoltà assunzionali dell’anno successivo del 15%, con la cessazione di comandi entro i 6 mesi successivi alla indizione dei concorsi ed il divieto di loro attivazione per i 18 mesi successivi.
Le assunzioni di giovani e di informatici
Si dispone che le regioni e gli enti locali possano destinare fino al 15% delle capacità assunzionali ai giovani in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli ITS o dei diplomi di cui al DPCM 25 gennaio 2009, ove strettamente conferenti ai profili tecnici bandi. Le norme sulle assunzioni di giovani di cui al d.l. 22.4.2023,n. 44 consentono adesso l’ammissione al contratto di formazione e lavoro di coloro che sono iscritti al terzo anno delle facoltà universitarie, di assumere i laureati che hanno 24 anni di età. Le regioni possono effettuare assunzioni di giovani con contratti di apprendistato e/o di formazione e lavoro.
Per il rafforzamento delle capacità informatiche degli enti, tutte le amministrazioni devono introdurre nel PIAO una sottosezione con la indicazione del fabbisogno di personale per la transizione digitale, l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e la gestione dei big data e devono dedicare nei programmi di formazione una particolare attenzione a questi temi. Viene infine disposta la possibilità per le PA di individuare tra i propri dipendenti social media e digital manager.
Le assunzioni
Le graduatorie concorsuali negli enti locali hanno una durata di 3 anni e possono essere utilizzate per scorrimento anche per le assunzioni a tempo determinato, ma non vi la prevalenza della assunzione di idonei rispetto alla indizione di una nuova procedura.
Le commissioni di concorso sono impegnate a definire, anche dando corso alla pubblicazione di un solo documento, la graduatoria di merito, quella con l’applicazione dei titoli, delle precedenze e delle preferenze e quella con l’eventuale indicazione del 20% degli idonei. Le graduatorie possono essere utilizzate fino alla scadenza della indicazione nominativa o numerica del personale da assumere e non assume rilievo al riguardo la data di stipula del contratto individuale. Le PA sono obbligate alla pubblicazione del diario delle prove, dei punteggi conseguiti, della convocazione alle prove, dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova. Gli esiti degli orali con l’elenco degli esaminati sono pubblicati nel luogo in cui si è svolto l’esame.
Gli enti possono effettuare assunzioni fino a 36 mesi per coprire il personale collocato in aspettativa non retribuita.
Sono semplificate le disposizioni per il riconoscimento della validità dei titoli di studio conseguiti all’estero.
Il Governo è delegato a modificare il DPR n. 487/1994 per comprendere tra i destinatari delle preferenze nei concorsi pubblici gli invalidi per guerra e gli orfani di guerra e i figli degli invalidi per guerra e per prevedere la possibilità di valutare il merito sportivo ove congruente con il posto messo a concorso.
Gli enti possono valorizzare nei concorsi l’esperienza maturata per almeno 36 mesi con pieno merito a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione con gli enti locali.
Le norme sulle stabilizzazioni.
Fino al 31 dicembre 2025 gli assistenti sociali assunti a tempo determinato possono essere stabilizzati direttamente ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017. Nell’ambito di quelle di cui all’art. 35, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 è possibile riservare il 10% dei posti a coloro che hanno una condizione di disabilità. La possibilità di dare corso alla riserva di cui al d.lgs. n. 75/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato degli assunti ex articolo 110 TUEL è consentita solamente a vantaggio di chi è dipendente dello stesso ente collocato in aspettativa.
In favore di coloro che hanno prestato servizio per l’attuazione del PNRR è riconosciuta una premialità nei concorsi delle PA, ove non operi una riserva. La riserva del 15% prevista nei concorsi per coloro che hanno svolto senza demerito servizio civile universale si estende a coloro che hanno svolto servizio civile nazionale.
Le unioni di comuni possono utilizzare le stabilizzazioni di cui al d.l. n. 44/2023, quindi dare corso alla assunzione a tempo indeterminato con modalità semplificate (colloquio ed esiti positivi delle valutazioni) dei dipendenti che presso lo stesso ente hanno maturato un’anzianità di almeno 3 anni entro la data del 31 dicembre dell’anno 2026 e che sono stati assunti con concorso.
dott. Arturo Bianco