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Preintesa – CCNL/2, indennità per specifiche responsabilità2 min read

IN POCHE PAROLE…

Indennità di specifica responsabilità differenziata in funzione dell’area di appartenenza e fattispecie per orientarsi.


Preintesa CCNL 2019-2021 [1]


Novità significative arrivano dall’ipotesi di contratto (sottoscritta in data 4.08.2022) relativamente alle indennità di specifica responsabilità.

Da una parte, si prevede un importo massimo diversificato in funzione dell’area di appartenenza e, dall’altra parte, si individua un’elencazione (esemplificativa e non esaustiva) delle possibili fattispecie, a cui è possibile fare riferimento.

Rispetto all’importo, l’art. 84 dell’ipotesi prevede ordinariamente una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, che possono essere elevati fino a € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed Elevata qualificazione (EQ), questi ultimi senza incarichi, con relativi oneri a carico del fondo risorse decentrate.

Dall’altra parte, la nuova ipotesi di contratto individua alcune fattispecie, si ribadisce a titolo non esaustivo e quindi meramente orientativo. Le casistiche contemplate riguardano:

–   specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell’amministrazione in digitale;

–   specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati all’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);

–   specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;

–   specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;

–   specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;

–   specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;

– specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc…);

–   specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;

–   specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;

–   specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

–   specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace;

–   specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;

–   specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice Segretario di cui all’art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020.

Infine, è da segnalare che la disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico.

Marco Rossi, commercialista in Genova