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La revoca dell’incarico di posizione organizzativa3 min read

IN POCHE PAROLE…

La revoca dell’incarico dirigenziale richiede una specifica motivazione con riferimento al mutamento dell’assetto organizzativo del settore di appartenenza.


Corte di cassazione, civile, sez. L, ordinanza 22 luglio 2022, n. 22926 [1] – Pres. Manna, Est. Casciaro


La revoca dell’incarico deve essere adottata con atto formale e motivata in modo esplicito con enunciazione delle specifiche ragioni organizzative relative allo specifico settore cui appartiene il dirigente.

La revoca implicita dell’incarico per attribuzione delle funzioni al segretario comunale non ancorata a un motivato mutamento dell’assetto organizzativo, non integra quella «riorganizzazione» richiesta dalla disciplina pattizia per la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale.


A margine

Il caso – In seguito al rigetto dei ricorsi da parte del Tribunale prima e della Corte d’appello poi, gli eredi di dipendente comunale ricorrono in cassazione affermando l’illegittimità del decreto del sindaco neoeletto che, all’epoca dei fatti, aveva privato il loro congiunto dell’incarico di posizione organizzativa (con funzioni dirigenziali) ai sensi degli art. 107 e 109 del TUEL [2] , dell’art. 9 CCNL del 1999 [3], dell’art. 15 CCNL 2002 e dell’art. 52 d. Igs. n. 165/01 [4], attribuendo le relative funzioni al segretario nonostante la valutazione di efficienza ottenuta dal dipendente.

In particolare, la Corte territoriale riteneva la revoca legittimamente disposta ai sensi dell’art. 9 CCNL del 31.3.1999, [3] in quanto dovuta non a insufficiente rendimento, ma a mutamento dell’assetto organizzativo dell’ente.

I ricorrenti avversano le pronunce evidenziando che la revoca per mutamenti organizzativi non attiene al caso di specie poiché il decreto sindacale non costituisce atto di macro-organizzazione ma di micro-organizzazione nonché il fatto che il conferimento di funzioni gestionali al segretario comunale deve avere carattere eccezionale e transitorio.

La sentenza

La Corte di cassazione accoglie i motivi di ricorso ricordando che l’art. 109 del TUEL [2] prescrive che: «Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato […] con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione [..] o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi».

Cosa prevede il contratto – Inoltre, l’art. 9 del CCNL del 31.3.1999 [3], Enti locali, integrando la disciplina normativa, stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi».

La suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, in particolare alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve essere adottata ma con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972).

Nel caso di specie, invece, la revoca era indirettamente scaturita dal conferimento dello stesso incarico al segretario comunale, per effetto del quale il ricorrente era privato dei compiti precedentemente assegnati.

Tale determinazione implicita, motivata dall’esigenza generica di «assicurare la continuazione della gestione coordinata del settore “segreteria affari legali-innovazioni tecnologiche e sistemi informatici” e del settore “affari istituzionali-personale e interventi economici”, non ancorata esplicitamente a un mutamento dell’assetto organizzativo, non integra quella «riorganizzazione» richiesta dalla disciplina pattizia per la revoca anticipata dell’incarico dirigenziale.

Le condizioni per la revoca – Infatti, con riguardo all’istituto della revoca anticipata di cui all’art. 9 del CCNL del 31.3.1999 [3], ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione, la revoca deve essere adottata con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il dirigente (Cass. n. 2972/2017, cit.; Cass. 2 settembre 2010, n. 19009).