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Progressioni orizzontali: non rileva l’assegnazione temporanea a mansioni superiori2 min read

L’assegnazione temporanea  del dipendente pubblico a mansioni diverse da quelle previste non realizza alcuna ipotesi di jus variandi, ma costituisce una modifica temporanea all’interno dell’obbligazione lavorativa, ragione per cui il dipendente interessato potrà partecipare alle procedure di progressioni economiche orizzontali relative al suo effettivo inquadramento giuridico.

Riportiamo l’orientamento dell’ARAN (UNI_077_Orientamenti_Applicativi), con la quale l’Agenzia fornisce una soluzione interpretativa, che seppure dettata per il CCNL università 16.10.2008, è applicabile anche per il personale degli altri comparti e, nello specifico, per quello del comparto “Funzioni Locali”.

D. « Nell’ipotesi di attivazione delle procedure di progressione economica orizzontale (cosiddette P.E.O.), il dipendente inquadrato nella categoria D al quale, in base alle previsioni dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 come integrate dall’art. 24 del CCNL Università del 16.10.2008, siano state assegnate mansioni superiori relative alla categoria delle Elevate Professionalità, dovrà partecipare alla procedura delle progressioni economiche orizzontali per la categoria di appartenenza (D) oppure per quelle per cui temporaneamente svolge le funzioni e ottiene la valutazione per la performance individuale, in questo caso EP?

R. L’art. 79 del CCNL università 16.10.2008 prevede, tra l’altro, che la progressione economica orizzontale si attua all’interno di ciascuna categoria con l’attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche. Per quanto riguarda la disciplina delle mansioni, invece:

– l’art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001 prevede che “1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione”;

– l’art. 78, comma 4, del CCNL università 16.10.2008, dando attuazione alle previsioni dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, così prevede: “L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall’art. 52 del d.lgs. nl 165/2001, come integrato dall’art. 24 del presente CCNL”.

La lettura coordinata delle suddette previsioni conferma la ratio della disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 ed esclude che lo svolgimento di mansioni della categoria superiore da parte del lavoratore possa avere riflessi automatici sul corrispondente inquadramento giuridico del lavoratore stesso.

Pertanto, poiché l’adibizione del dipendente pubblico a mansioni diverse da quelle previste non realizza alcuna ipotesi di jus variandi, ma costituisce una modifica temporanea all’interno dell’obbligazione lavorativa, il dipendente interessato potrà partecipare alle procedure di progressioni economiche orizzontali relative al suo effettivo inquadramento giuridico, ovvero alla categoria D»