Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica 17 ottobre 2017, n. 206: “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Secondo il decreto, la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS ovvero anche su iniziativa dell’INPS stessa, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

Circa i tempi per l’effettuazione delle visite, sono confermate le fasce di reperibilità dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il provvedimento entrerà in vigore il 13 gennaio 2018.


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