Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici sono di competenza del giudice amministrativo, fatta eccezione per le residuali ipotesi di contenziosi attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area funzionale, che sono di competenza del giudice ordinario (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. I, 21 maggio 2019, n. 1550; Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2019, n. 193).

In tema di esclusione di un candidato dalle procedure concorsuali, non solo configurabili controinteressati quando l’impugnazione è proposta anteriormente alla formazione della graduatoria di merito e verte sulla prova selettiva preclusiva all’ammissione alle prove scritte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2018, n. 6987; Cons. Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5238),

E’ legittima la costituzione della commissione giudicatrice dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ma prima dell’espletamento della prova preselettiva, se tale prova è caratterizzata da automatismi e governata da criteri valutativi – quanto ai punteggi per ogni risposta esatta, non indicata ovvero errata – di così ampia portata tali da escludere, in ipotesi, la possibilità di danneggiare o favorire i concorrenti, ed è sottratta nei suoi aspetti “contenutistici” alla commissione essendo affidata a ditta esterna.

E’ illegittimo l’operato della commissione giudicatrice, …che provvede all’introduzione postuma di una soglia di votazione ai fini del superamento della prova preselettiva, non contemplata nella lex specialis, precludendo così l’ammissione di alcuni candidati alle prove scritte d’esame che, secondo, la previsione della stessa lex specialis avrebbero dovuto prendervi parte.

La prova preselettiva, a differenza dalle prove concorsuali, non è volta a verificare le conoscenze dei candidati avendo invece come fine quello di operare una loro prima selezione in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l’economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali

TAR Veneto, sez. I, sentenza 25ottobre 2019, n. 01139, Pres. Maddalena Filippi, Est. Giovanni Giuseppe Antonio Dato

A margine

Fatto. La controversia, in buona sostanza, oltre ad aspetti attinenti alla carenza di competenza del giudice amministrativo e ad altre doglianze formali, verte sulla legittimità dell’operato della commissione di esame, che ha introdotto un punteggio minimo (21/30) per il superamento della prova pre selettiva non previsto dal relativo bando, con la conseguenza di precludere l’ammissione di alcuni candidati alle prove scritte d’esame.

La sentenza – Il TAR Veneto, mentre respinge gli altri motivi del ricorso in quanto ritenuti infondati, censura l’operato della commissione di esame che ha disatteso la lex specialis della procedura concorsuale (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V , 10 aprile 2013 , n. 1969)

In altri termini, per il TAR la commissione giudicatrice non avrebbe potuto fissare dei requisiti di accesso alla fase concorsuale vera e propria, integrando il bando per la selezione.

Il Collegio motiva la decisione sulla illegittimità della soglia di sbarramento apposta dalla commissione giudicatrice con due argomentazioni.

Primo. Per consolidato orientamento le regole del bando vincolano rigidamente non solo l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, parere 22 gennaio 2019, n. 257) ma anche quello della commissione di esame, che riveste la qualità di organo straordinario dell’Amministrazione che ha indetto la procedura di reclutamento (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2014, n. 1328; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 16 maggio n. 304; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 9 luglio 2015, n. 982).

Secondo. Il Collegio, inoltre, ritiene errata l’impostazione difensiva del Comune nella parte in cui attribuisce alla prova preselettiva una funzione di verifica delle competenze teorico-professionali dei candidati. Mentre, secondo il Giudice di prime cure, la prova preselettiva, a differenza dalle prove concorsuali, non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati ma ha la diversa finalità di operare una prima selezione degli stessi in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l’economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali, come confermato peraltro come precisato dallo stesso regolamento comunale (cfr., ex plurimis, T.A.R., Lazio, Roma, sez. III quater, 28 giugno 2017, n. 7460; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 30 dicembre 2017, n. 988).

Il comune, dunque, dovrà procedere all’integrale ripetizione della prima prova scritta, il cui svolgimento risulta viziato in ragione dell’illegittima esclusione dei ricorrenti, considerato che non è consentito sottoporre il ricorrente vittorioso a prove separate, anche per il rispetto della par condicio dei candidati (fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2062; Cons. Stato, sez. II, 10 maggio 1995, n. 1126; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 6 luglio 2011, n. 3553).

Nessun risultato utile, invece, per gli altri candidati esclusi per mancato raggiungimento del punteggio minimo estranei al ricorso, in quanto l’Amministrazione resistente dovrà tenere conto del consolidato orientamento giurisprudenziale in punto di effetti del giudicato (per l’ipotesi di formazione di quest’ultimo), di recente chiaramente delineato dalle sentenze del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5.

Nelle citate pronunce è stato precisato che il giudicato amministrativo – in assenza di norme ad hoc nel codice del processo amministrativo – è sottoposto alle disposizioni processuali civilistiche, per cui opera solo inter partes, secondo quanto prevede per il giudicato civile l’art. 2909 cod. civ.

Conclusioni. Riassumendo la commissione di esame deve operare nel rispetto scrupoloso del bando di concorso, le cui regole sono vincolanti anche per questo organismo oltre che per la stessa amministrazione, sotto pena di illegittimità dell’operato difforme dal bando con conseguente annullamento degli atti successive e obbligo della loro rinnovazione.

Il giudicato amministrativo, che eventualmente si formerà in mancanza di impugnazioni nei termini, opererà solo inter partes. ragione per cui i concorrenti esclusi dalle prove di esame per mancato superamento della prova selettiva ma che non hanno impugnato gli atti viziati non potranno partecipare alle nuove prove che il comune soccombente dovrà far svolgere ai candidati ammessi e agli esclusi che hanno proposto ricorso.

Insomma, gli assenti hanno sempre torto !


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