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Sulla mobilità propedeutica all’indizione del concorso4 min read

Il lungo lasso di tempo trascorso tra l’indizione della procedura di mobilità e il successivo concorso pubblico, al di fuori della cornice temporale di efficacia dell’iniziale piano triennale di fabbisogno del personale, non garantisce la necessaria contestualità delle due procedure, implicitamente presupposta dalla normativa di riferimento.

Tar Campania, Napoli, sez. V,sentenza 2 luglio 2020, n. 2818 [1], Presidente Abbruzzese, Estensore Russo

A margine

Un dipendente pubblico chiede l’annullamento del bando di concorso pubblico indetto da un Comune nel 2016 per n. 1 funzionario economico finanziario cat, D3 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti.

In particolare, dopo aver presentato istanza di mobilità, ai sensi degli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 [2], verso il predetto il Comune, archiviata dall’ente sul presupposto per cui non erano aperte procedure di mobilità volontaria, il ricorrente contesta l’avvio del concorso affermando che, contrariamente a quanto indicato nella premessa del bandi di concorso, l’indizione dello stesso non sarebbe stata preceduta da un’idonea procedura di mobilità, ex artt. 30, comma 2 bis, e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 [2], alla quale avrebbe avuto interesse a partecipare (avendo peraltro acquisito il nulla osta preventivo al trasferimento).

Il Comune eccepisce che la procedura di mobilità sarebbe stata regolarmente svolta nel 2013 e alla stessa non avrebbe partecipato il ricorrente. Inoltre afferma che l’istante, inquadrato nella categoria giuridica D1, non potrebbe partecipare ad un’eventuale procedura di mobilità volontaria, da indire ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 [2], per il diverso profilo professionale di funzionario economico finanziario cat. D3.

La sentenza

Il Collegio ritiene che, in mancanza di una preclusione normativa di carattere generale ovvero di una specifica clausola escludente contenuta nel bando di mobilità (non adottato) non può sostenersi a priori che il ricorrente non sia astrattamente abilitato a partecipare ad una eventuale, futura procedura di mobilità per la categoria D3.

Né rileva che il ricorrente non abbia proposto domanda di partecipazione al concorso pubblico impugnato.

Nel merito il ricorso è ritenuto fondato.  E’ infatti pacifico il principio, desumibile dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 [2], secondo cui le amministrazioni pubbliche, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni. La preferenza del legislatore per queste ultime, rispetto alle selezioni concorsuali (ed anche allo scorrimento delle graduatorie concorsuali già pubblicate), non risulta illogica, dal momento che risponde ad evidenti esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 03/08/2018, n. 1196 [3]; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 29/03/2019, n. 4191 [4]).

E’ controverso, nel caso di specie, se il lungo intervallo di tempo trascorso tra l’indizione della mobilità e del concorso (oltre tre anni), soddisfi o meno il rispetto della regola citata.

Il Collegio condivide l’assunto del ricorrente ritenendo che tale sequenza, al di fuori della cornice temporale di efficacia dell’iniziale piano triennale di fabbisogno del personale (delibera di G.M. per gli anni 2013-2015), non garantisca la necessaria contestualità delle due procedure, implicitamente presupposta dalla normativa di riferimento.

Invero, le scelte assunzionali dell’ente trovano il loro indispensabile presupposto nel piano triennale del fabbisogno di personale, di cui all’art. 6 del D. Lgs. 165/2001 [2], e devono essere attuate in coerenza con quanto nello stesso stabilito, anche ai fini della relativa copertura finanziaria. In particolare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane “attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”.

Ne discende che, prima di bandire il concorso pubblico in argomento, a seguito dell’approvazione della nuova programmazione triennale per il periodo 2016-2018, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare nell’attualità l’eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri Enti, rinnovando l’avviso di mobilità.

Si osserva infine che la frattura temporale tra i due segmenti dell’attività amministrativa non risulta in alcun modo giustificata dal Comune, sicché la stessa appare affetta anche da vizi di difetto di motivazione e di irrazionalità: non risulta ragionevole desumere la persistente assenza di eventuali aspiranti dopo oltre tre anni. Ciò vale a maggior ragione nella fattispecie concreta, atteso che, nelle more, il ricorrente aveva avanzato istanza di trasferimento mediante mobilità volontaria nel profilo professionale richiesto, e che la stessa è stata riscontrata negativamente dall’ente.

Pertanto il bando di concorso è annullato.

di Simonetta Fabris