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La procedura per il conferimento di incarichi dirigenziali esterni4 min read

IN POCHE PAROLE…

Per il conferimento di incarichi dirigenziali a contratto, prima è necessario accertare che la professionalità richiesta non sia rinvenibile fra il personale in servizio nell’amministrazione e poi indire la selezione.


Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza 1° marzo 2021, n. 2479 [1], Pres. Riccio, Est. Perrelli

Per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 110, c. 1, Tuel, il c.d. “interpello aperto”, rivolto sia a soggetti esterni che interni, non consente lo svolgimento della reale preventiva ricognizione interna richiesta dalla legge.

A margine

Un sindacato di dirigenti e un dipendente di categoria D del ruolo dei direttivi impugnano le procedure, avviate da un Comune, per il conferimento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali affermando che l’amministrazione, in violazione degli art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 [2] e dall’art. 110 del Tuel [3], avrebbe omesso di pubblicare il preventivo interpello “interno” volto a ricercare professionalità interne in possesso dei requisiti richiesti, precludendo la possibilità di presentare la propria candidatura a coloro che fossero in possesso dei requisiti, ledendo in tal modo il diritto dei dipendenti ad essere vagliati prima dei soggetti esterni.

La procedura gravata sarebbe, altresì, illegittima per non avere valutato anche il personale di categoria D poiché una corretta interpretazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 [2] imporrebbe all’Amministrazione di ricercare all’interno dei suoi ruoli una professionalità in possesso dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico.

Il Comune si difende affermando che nella procedura adottata (interpello aperto sia agli interni che agli esterni) la verifica delle professionalità interne – ossia dei dirigenti che hanno risposto all’interpello o dei funzionari che hanno partecipano alle procedure selettive – avverrà prioritariamente rispetto all’esame delle candidature presentate da soggetti esterni.

La sentenza

Il collegio ritiene il ricorso fondato ricordando che, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, l’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 [2] prevede che tale tipologia di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione possa essere conferita dopo aver accertato che la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, rendendo previamente conoscibili al personale interno – mediante pubblicazione dell’avviso – il numero, i tipi e i criteri per l’affidamento.

In particolare, secondo la giurisprudenza, in caso di vacanza in organico di personale dirigenziale,  l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell’Amministrazione deve intendersi nel senso che la ricerca all’esterno deve seguire l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, (cfr. Cons Stato, V, 17.7.2020, n. 4600 [4]).

Tale interpretazione è conforme alla ratio della norma: ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e valorizzare il capitale di risorse umane a disposizione.

Duque, solo dopo aver constatato l’inesistenza delle professionalità richieste, l’amministrazione può cercare di reperirle all’esterno.

Pertanto il Collegio censura la condotta del Comune evidenziando che l’art. 110 Tuel [3], l’art. 19, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 [2] e le disposizioni del Regolamento interno sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi depongono nel senso che la ricerca all’esterno di professionalità deve seguire alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione, ivi compresi i funzionari direttivi di categoria D.

Nel caso di specie tale verifica non è stata effettuata, né la si può ritenere integrata dal c.d. interpello aperto.

Se anche, infatti, si accedesse alla tesi sostenuta dal Comune secondo la quale gli avvisi consentirebbero, anche dopo la loro pubblicazione, la possibilità di attingere per i ruoli dirigenziali da professionalità interne, in quanto la conclusione della valutazione dei candidati da parte della Commissione implicherebbe solo l’acquisizione della disponibilità di soggetti sia interni che esterni, senza creare alcun diritto all’assunzione in assenza di una graduatoria, ciò non varrebbe ad elidere il fatto che la verifica dell’esistenza di professionalità interne sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti del Comune si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con soggetti esterni.

Peraltro, un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività della P.A., atteso la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla, secondo la prospettazione del Comune, a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie.

Pertanto il ricorso è accolto con conseguente annullamento delle determinazioni e dei correlati avvisi impugnati.

 Simonetta Fabris