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Utilizzo della graduatoria di altro ente, vincoli sulle modalità2 min read

Una volta deciso di attingere dagli esiti di un concorso già svolto da altro ente, non è possibile poi, a valle della procedura di valutazione, prescindere dalla posizione dei vari candidati collocati in ordine di meritevolezza e idoneità all’esercizio della funzione pubblica considerata.

Tar Puglia, Bari, sez. I, sentenza 19 ottobre 2017, n. 1079 [1], Presidente Scafuri, Estensore Zonno

A margine

Il fatto – Un candidato  ad un concorso pubblico presso un’ASL per l’assunzione di tre dirigenti medici si colloca al quinto posto della relativa graduatoria di merito.

Altra ASL regionale, al fine di stabilizzare il proprio personale medico precario, decide di ricorre alla predetta graduatoria e di attingere dalla stessa per assumere alcuni soggetti. La scelta però ricede su idonei collati in posizione successiva a quella della ricorrente, che pertanto ricorre al Tar lamentando la palese violazione dell’ordine di priorità derivante dalla collocazione degli idonei all’esito della procedura concorsuale espletata.

La sentenza – Il Collegio accoglie il ricorso. Il Giudice amministrativo ricorda che la scelta di una pubblica amministrazione di avvalersi della graduatoria approvata da altra Amministrazione, benché non obbligata nell’an, certamente riveste valore di autovincolo per ciò che riguarda il quomodo della individuazione degli idonei aventi titolo all’assunzione.

Secondo il Collegio, una volta deciso di attingere dagli esiti di un concorso già svolto, non è possibile poi, a valle della procedura di valutazione, prescindere dalla posizione dei vari candidati collocati in ordine di meritevolezza e idoneità all’esercizio della funzione pubblica considerata, risultante all’esito di una selezione a carattere tecnico e neutrale, procedura migliore per garantire  l’imparzialità dell’amministrazione quanto la selezione dei più meritevoli (artt. 97 e 98 Cost.).

Conclusioni –  L’Amministrazione può avvalersi o meno della graduatoria di un concorso svolto da un’altro ente, anche a valle della procedura concorsuale, ma, una volta effettuata questa scelta, deve rispettare le regole di par condicio cproprie delle procedure di concorso pubblico e, quindi, assumere nel rispetto dell’ordine di collocazione degli idonei nella graduatoria.