IN POCHE PAROLE …
Nelle procedure selettive, l’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza di ostensione va inteso in senso ampio
TAR Lazio, sezione II, sentenza 4.5.2026, n. 8195, Pres. Germana Panzironi, Est. Francesca Mariani
Il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto dell’istanza va inteso in senso ampio, dato che la documentazione richiesta deve considerarsi quale mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non quale strumento di prova diretta della lesione di detto interesse.
Questo il principio affermato dal Tar Lazio, Sezione II (sentenza n. 8195/2026), con implicazioni pratiche di rilievo in materia di svolgimento di concorsi pubblici.
Infatti, per quanto riguarda le prove concorsuali il requisito ex articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 241/1990 – ossia l’“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” – risulta sussistente anche dopo il consolidamento definitivo degli esiti della procedura e l’estinzione di ogni posizione giuridica ad essa collegata, inclusa l’aspettativa del soggetto richiedente l’accesso a un’eventuale assunzione tramite scorrimento.
Il caso
Una società in house per la gestione dell’igiene ambientale, dopo aver indetto una selezione pubblica per il reclutamento di addetti ai servizi di raccolta e di spazzamento, aveva opposto un diniego di accesso a un concorrente collocatosi in posizione n. 632, che aveva chiesto di conoscere l’ultimo numero di posizione utilizzato nello scorrimento della graduatoria.
La società aveva motivato il diniego sostenendo la natura privatistica della procedura concorsuale e, in subordine, reclamando l’assenza dell’“interesse attuale” all’accesso richiesto dalla legge 241/1990, essendo ormai spirata, a selezione ormai conclusa, l’aspettativa del concorrente a un’eventuale assunzione tramite scorrimento.
Secondo la tesi della società resistente, “un interesse legato a una procedura i cui effetti giuridici sono irrimediabilmente esauriti non può definirsi “attuale“, ma assume un carattere meramente storico e retrospettivo, non meritevole della tutela apprestata dall’istituto dell’accesso”.
La decisione
Di contro, il collegio ha accolto il ricorso mettendo in chiaro, prima di tutto, che una società in house per lo svolgimento di servizi pubblici locali è pacificamente soggetta non solo alle norme in tema di trasparenza degli atti in quanto compatibili, ma anche al regime di accesso agli atti.
In secondo luogo, la Sezione ha inquadrato l’istanza in esame quale accesso c.d. difensivo, e come tale azionabile dinanzi al giudice amministrativo, a prescindere dalla circostanza che la situazione giuridica finale si configuri quale diritto soggettivo o interesse legittimo.
Consegue il riconoscimento delle ragioni del ricorrente, in quanto soggetto titolare di un interesse diretto e concreto a conoscere fino a quale posizione la graduatoria fosse stata utilizzata, stante anche la facoltà, da parte dello stesso, di agire davanti in giudizio a fronte di eventuali irregolarità riscontrabili nel corso della procedura.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla società, quindi, l’interesse del concorrente permane attuale anche dopo che la graduatoria abbia perso efficacia, posto che nel caso di specie la mancata convocazione per l’assunzione ha reso l’interesse all’accesso quanto mai pregnante e qualificato.
dott. Michele Nico
